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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2098

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2098 della Commissione del 15 dicembre 2020 che avvia un riesame dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011 del Consiglio che estendono rispettivamente il dazio compensativo definitivo e il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, allo scopo di determinare la possibilità di concedere un’esenzione da tali misure a un produttore esportatore canadese, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

Normativa europea32020R2098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento avvia un riesame volto a stabilire se Verbio Diesel Canada Corporation possa ottenere un’esenzione dalle misure antidumping e compensative già estese al biodiesel spedito dal Canada. La Commissione ritiene esistenti elementi sufficienti per aprire l’inchiesta e, in attesa dell’esito, abroga per tali importazioni il dazio antidumping, disponendo però la registrazione delle stesse per consentire eventuale riscossione retroattiva. Le misure compensative restano invece applicabili fino alla conclusione del riesame.

Apertura di un riesame per verificare se concedere l’esenzione dalle misure antidumping e compensative sul biodiesel spedito dal Canada a Verbio Diesel Canada Corporation, con abrogazione temporanea del dazio antidumping e registrazione delle importazioni.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dall’origine dichiarata, prodotto da Verbio Diesel Canada Corporation (codice addizionale TARIC C600), classificato nei codici NC/TARIC indicati nell’articolo 1. Riguarda sia il profilo antidumping sia quello antisovvenzioni, ma l’abrogazione immediata concerne solo il dazio antidumping; le misure compensative restano in vigore fino all’esito del riesame. La registrazione delle importazioni opera per nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Esenzione per il biodiesel spedito dal Canada: riesame relativo a Verbio Diesel Canada Corporation

Il regolamento avvia un riesame ai fini della possibile concessione di un’esenzione dalle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada e prodotto da Verbio Diesel Canada Corporation. La Commissione ritiene, sulla base degli elementi disponibili, che vi siano indizi sufficienti per aprire l’inchiesta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037.

Il contesto è quello delle misure originariamente imposte sul biodiesel degli Stati Uniti e successivamente estese al biodiesel spedito dal Canada dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 443/2011 e n. 444/2011. Il regolamento chiarisce che, mentre il dazio antidumping viene sospeso per le importazioni interessate e registrato ai fini di un’eventuale riscossione retroattiva, il dazio compensativo resta in vigore fino alla conclusione del riesame.

Oggetto del riesame e prodotto interessato

Il prodotto oggetto del riesame è il biodiesel, definito come esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di tali componenti. Il regolamento elenca puntualmente i codici NC e i corrispondenti codici TARIC applicabili, tra cui ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 16, ex 3824 99 92, ex 3826 00 10 ed ex 3826 00 90.

L’ambito soggettivo è circoscritto al produttore esportatore canadese Verbio Diesel Canada Corporation, identificato con codice addizionale TARIC C600, per importazioni spedite dal Canada indipendentemente dall’eventuale dichiarazione di origine canadese.

Presupposti della domanda

La domanda di esenzione è stata presentata il 13 luglio 2020. Il richiedente sostiene di non aver esportato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta iniziale, compreso tra il 1 aprile 2009 e il 30 giugno 2010, e di essere stato costituito solo nel 2019; inoltre afferma che lo stabilimento produttivo non esisteva ancora durante quel periodo, essendo stato costruito e aperto nel 2012.

La Commissione rileva anche che il richiedente ha fornito elementi per qualificarsi come effettivo produttore e ha affermato di non aver eluso le misure. Viene altresì evidenziato che, dopo il periodo dell’inchiesta iniziale, il richiedente avrebbe esportato il prodotto nell’Unione nel dicembre 2019 e nel giugno 2020.

Effetti sulle misure antidumping

In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, il dazio antidumping in vigore viene abrogato per le importazioni del prodotto fabbricato e venduto per l’esportazione nell’Unione da Verbio Diesel Canada Corporation. Tuttavia, tale abrogazione è accompagnata dalla registrazione delle importazioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.

La registrazione ha una durata di nove mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento. La funzione è cautelare: se il riesame dovesse concludersi accertando l’elusione, i dazi antidumping potranno essere riscossi a partire dalla data di registrazione. Il regolamento richiama anche, per l’eventuale importo applicabile, il dazio per le "tutte le altre società" previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1518, pari a 172,2 EUR/tonnellata.

Misure antisovvenzioni

Per il profilo compensativo, la Commissione precisa che il regolamento antisovvenzioni di base non consente una soppressione automatica dei dazi compensativi nei casi in cui gli esportatori non siano stati oggetto di indagini individuali nell’inchiesta originaria. Di conseguenza, le misure antisovvenzioni restano applicabili durante il riesame e saranno soppresse nei confronti del richiedente solo se l’esito dell’inchiesta gli riconoscerà il diritto a un’esenzione.

Periodo dell’inchiesta e termini procedurali

Il periodo dell’inchiesta di riesame va dal 1 aprile 2009 al 30 settembre 2020. La Commissione invierà al richiedente un questionario, che dovrà essere restituito entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, salvo diversa disposizione.

Anche le parti interessate possono presentare osservazioni, informazioni ed elementi di prova entro 37 giorni dall’entrata in vigore, salvo eccezioni. Le richieste di audizione sulla fase iniziale devono essere presentate entro 15 giorni dall’entrata in vigore; le domande successive seguono i termini fissati dalla Commissione. È inoltre previsto un regime accelerato per le osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti: cinque giorni dopo il termine per le osservazioni sulle risultanze definitive, e un giorno per eventuali ulteriori divulgazioni finali.

Regole di riservatezza e invio delle comunicazioni

Le informazioni trasmesse alla Commissione nell’ambito delle inchieste di difesa commerciale devono essere prive di diritti d’autore; ove contengano diritti di terzi, è richiesta un’autorizzazione esplicita che consenta l’uso delle informazioni nel procedimento e la loro condivisione con le parti interessate. Le comunicazioni riservate devono recare la dicitura "Sensitive" e essere accompagnate da un riassunto non riservato, contrassegnato come "For inspection by interested parties", sufficientemente dettagliato per consentire la comprensione del contenuto sostanziale.

Le comunicazioni sono preferibilmente inviate via e-mail; le risposte di dimensioni rilevanti vanno fornite su supporto digitale portatile. Le parti devono indicare recapiti completi e utilizzare un indirizzo e-mail di lavoro attivo, poiché la Commissione comunicherà di regola esclusivamente per posta elettronica.

Mancata collaborazione, consulente-auditore e trattamento dei dati personali

Se una parte nega l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunica nei termini o ostacola l’inchiesta, la Commissione può formulare conclusioni sulla base dei dati disponibili. Lo stesso vale se le informazioni risultano false o fuorvianti. La mancata trasmissione in formato informatico non è considerata omessa collaborazione solo se la parte dimostra che ciò comporterebbe oneri o costi eccessivi e contatta immediatamente la Commissione.

Le parti interessate possono inoltre rivolgersi al consigliere-auditore, figura che funge da intermediario per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe e alle audizioni. Infine, i dati personali raccolti nel corso dell’inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura del riesame ed esenzione potenziale

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell’articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037, viene aperto un riesame per verificare se le importazioni di biodiesel spedito dal Canada e prodotto da Verbio Diesel Canada Corporation debbano continuare a essere soggette alle misure antidumping e antisovvenzioni istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1518 e 2015/1519.

Definizione del prodotto e identificazione doganale

Il prodotto oggetto del riesame è il biodiesel, in forma pura o in miscela con oltre il 20 % in peso di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico di origine non fossile, classificato nei codici NC e TARIC elencati nel regolamento (ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 16, ex 3824 99 92, ex 3826 00 10, ex 3826 00 90, con i corrispondenti codici TARIC).

Motivi dell’istanza

La domanda è stata presentata il 13 luglio 2020 dal produttore esportatore canadese. Il richiedente sostiene di non aver esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1 aprile 2009 - 30 giugno 2010), di essere stato costituito solo nel 2019 e di non aver avuto allora neppure lo stabilimento, costruito e aperto nel 2012; afferma inoltre di essere un effettivo produttore e di non aver eluso le misure, avendo esportato nell’Unione nel dicembre 2019 e nel giugno 2020.

Effetti sulle misure antidumping in vigore

In applicazione dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, il dazio antidumping in vigore è abrogato per le importazioni del prodotto fabbricato e venduto per l’esportazione nell’Unione da Verbio Diesel Canada Corporation. Contestualmente, tali importazioni sono soggette a registrazione per nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, così da consentire l’eventuale riscossione dei dazi qualora il riesame accerti l’elusione.

Persistenza delle misure compensative

La Commissione precisa che il regolamento antisovvenzioni di base non prevede la soppressione dei dazi compensativi nei casi di esportatori non oggetto di indagini individuali nell’inchiesta iniziale; pertanto i dazi compensativi restano in vigore fino a quando il riesame non accerti il diritto del richiedente a un’esenzione.

Termini procedurali e partecipazione delle parti

Il periodo dell’inchiesta di riesame va dal 1 aprile 2009 al 30 settembre 2020. Il richiedente deve rispondere al questionario entro 37 giorni dall’entrata in vigore del regolamento; anche le osservazioni e altre informazioni delle parti interessate devono pervenire entro 37 giorni, salvo diversa indicazione. Le richieste di audizione sulla fase iniziale devono essere presentate entro 15 giorni; il calendario delle osservazioni su comunicazioni altrui è disciplinato da termini brevi, inclusi 5 giorni per le osservazioni sulle risultanze definitive e 1 giorno per eventuali ulteriori divulgazioni finali.

Riservatezza, forma delle comunicazioni e mancata collaborazione

Le informazioni sensibili devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato "For inspection by interested parties" sufficientemente dettagliato. Le comunicazioni possono essere trasmesse via e-mail; per risposte voluminose è richiesto un supporto digitale portatile. In caso di mancata collaborazione, informazioni false o ostacolo all’inchiesta, la Commissione può basarsi sui dati disponibili ai sensi degli articoli 18 del regolamento antidumping di base e 28 del regolamento antisovvenzioni di base.

Calendario dell’inchiesta e durata della registrazione

L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in base all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base e all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base. La registrazione delle importazioni disposta dall’articolo 3 scade anch’essa dopo nove mesi dall’entrata in vigore.

Come è indicizzato

Materieantidumpingantisovvenzionidifesa commercialeunione doganale

Testo integrale

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