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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2100

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2100 della Commissione del 15 dicembre 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32020R2100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, dopo riesame in previsione della scadenza, la necessità di mantenere le misure antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio dalla Russia. La Commissione conclude che, in assenza di misure, vi sarebbe rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio, mentre l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta. Viene quindi istituito un dazio antidumping definitivo in importi fissi per tonnellata, con un regime specifico per alcune merci e una deroga documentale per la succursale KCKK di Uralchem.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di concimi solidi con titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, originari della Russia, classificati nei codici NC e TARIC indicati nel regolamento. Le misure riguardano sia il prodotto destinato all’uso agricolo sia quello per usi industriali, nonché alcuni miscugli e prodotti correlati rientranti nella definizione del prodotto. È prevista una specifica esclusione/deroga per le merci prodotte dalla succursale KCKK della Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem di Kirovo-Chepetsk, condizionata alla presentazione di una fattura commerciale valida; inoltre il regolamento precisa che i codici doganali sono indicativi e che l’ambito dipende dalla definizione del prodotto. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2100 della Commissione conclude il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili al nitrato di ammonio russo. La Commissione mantiene le misure sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo che la loro cessazione esporrebbe l’industria dell’Unione al rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Procedura e contesto della misura

La misura si inserisce in una lunga sequenza di interventi antidumping avviati nel 1995 e più volte riesaminati e modificati. Nel 2019, dopo l’avviso di imminente scadenza, Fertilizers Europe ha presentato la domanda di riesame per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione unionale. La Commissione ha aperto l’inchiesta, consultato le parti interessate, effettuato campionamenti di produttori dell’Unione, importatori e produttori esportatori russi, e svolto visite di verifica, con alcune verifiche a distanza a causa della pandemia di COVID-19.

Prodotto interessato e definizione merceologica

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da concimi solidi con titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, originariamente classificati in varie voci NC e TARIC. Il regolamento precisa che il nitrato di ammonio è incluso sia per uso agricolo sia per uso industriale, e che i prodotti hanno caratteristiche chimiche e tecniche assimilabili. La Commissione respinge le obiezioni volte a escludere il nitrato di ammonio stabilizzato o industriale dalla definizione del prodotto, ritenendo che la definizione del prodotto resti valida salvo per il produttore espressamente escluso in virtù della sentenza Kirovo.

Esito dell’analisi sul dumping

Poiché le importazioni russe nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame erano di volume trascurabile e non rappresentative, la Commissione non ha effettuato un calcolo tradizionale del dumping sulle vendite nell’UE. Ha invece valutato il rischio di reiterazione del dumping sulla base delle esportazioni verso paesi terzi, osservando che i prezzi all’esportazione verso tali mercati erano inferiori ai prezzi interni russi e che esisteva una capacità inutilizzata rilevante in Russia, aumentata ulteriormente dopo il PIR.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

L’inchiesta ha mostrato che il consumo dell’Unione è in calo, che l’industria dell’Unione ha mantenuto una situazione macroeconomica debole ma una situazione microeconomica complessivamente positiva nel periodo esaminato, anche grazie alle misure in vigore. Tuttavia, in caso di abrogazione del dazio, la Commissione ritiene probabile che le importazioni russe entrerebbero nel mercato unionale a prezzi inferiori a quelli dei produttori dell’Unione, con rapido aumento delle quote di mercato dei produttori russi, aumento dei costi fissi unitari per i produttori UE e forte pressione sulla redditività. Per tali ragioni conclude che il pregiudizio sarebbe verosimilmente reiterato.

Interesse dell’Unione

La Commissione valuta l’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base e conclude che il mantenimento delle misure non è contrario all’interesse generale. Per l’industria dell’Unione, la proroga consente di preservare investimenti e sostenibilità economica. Per importatori e utilizzatori, non risultano elementi sufficienti a dimostrare effetti negativi sproporzionati; quanto agli agricoltori, la Commissione osserva che il costo del nitrato di ammonio incide solo in misura limitata sui costi complessivi delle aziende agricole e non vi è prova che la riduzione o l’abrogazione del dazio si tradurrebbe in prezzi più bassi per gli utilizzatori.

Regime applicativo e aspetti doganali

Il dazio è strutturato come importo fisso per tonnellata, con importi differenziati per specifici codici e composizioni del prodotto. Per la succursale KCKK di Uralchem è prevista una non applicazione condizionata alla presentazione di una fattura commerciale con dichiarazione specifica. Il regolamento disciplina inoltre la riduzione del dazio in caso di merci danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e richiama le regole doganali applicabili in via generale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Conferma delle misure antidumping

La Commissione istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con titolo di nitrato di ammonio superiore all’80 % in peso, originari della Russia, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Ambito merceologico e classificazione doganale

Il prodotto riguarda varie voci NC/TARIC, tra cui 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00, ex 3105 90 20 ed ex 3602 00 00, con precisazione che la classificazione doganale ha valore informativo e che conta la definizione del prodotto.

Aliquote del dazio e importi fissi

Per le merci di alcune società il dazio è fissato in importo fisso pari a 32,71 EUR/tonnellata; per altre categorie di prodotti fabbricati da tutte le società, salvo la succursale KCKK di Uralchem, gli importi variano da 28,78 EUR/tonnellata a 32,71 EUR/tonnellata in funzione della composizione del prodotto (tenore di P2O5 e/o K2O).

Regime speciale per la succursale KCKK di Uralchem

Per le merci prodotte dalla succursale KCKK di Uralchem il dazio non si applica solo se, all’importazione, è presentata alle autorità doganali una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dal regolamento; in mancanza, si applica l’aliquota prevista per tutte le altre società.

Rettifica per merci danneggiate

Se le merci sono state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e il prezzo effettivamente pagato o pagabile è stato ridotto proporzionalmente ai fini del valore in dogana, l’importo del dazio antidumping è ridotto in misura corrispondente.

Motivazione economica del mantenimento

La Commissione ritiene probabile che, in assenza delle misure, i produttori russi esporterebbero nell’Unione quantità significative di nitrato di ammonio a prezzi di dumping, grazie alla capacità inutilizzata disponibile, all’attrattiva del mercato dell’Unione e alla pressione concorrenziale sui prezzi.

Valutazione del pregiudizio e interesse dell’Unione

L’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta, ma la Commissione conclude che, se le misure cessassero, il pregiudizio verrebbe verosimilmente reiterato. La proroga è ritenuta conforme all’interesse dell’Unione, poiché tutela l’industria europea senza comportare effetti negativi sproporzionati per importatori e utilizzatori.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganalemercato internoagricoltura

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