Regolamento (UE) 2020/2101
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2101 della Commissione del 15 dicembre 2020 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea), in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova fino al 31 gennaio 2036 l’approvazione della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) nell’ambito della normativa UE sui prodotti fitosanitari. Introduce alcune condizioni e restrizioni tecniche e di sicurezza, in particolare sulla protezione degli operatori e sull’uso esclusivamente in ambienti interni. Modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza dall’elenco delle approvazioni originarie alla voce corrispondente al rinnovo.
Rinnova l’approvazione della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e adegua di conseguenza l’elenco delle sostanze approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea), impiegata nei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti per gli operatori del settore fitosanitario, gli Stati membri chiamati ad autorizzare i prodotti e a verificare le condizioni d’impiego, nonché per i richiedenti e i titolari di autorizzazioni. L’approvazione rinnovata vale nell’Unione europea e il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; la sua applicazione decorre dal 1º febbraio 2021. Sono rilevanti le esclusioni/limitazioni operative previste nell’allegato: uso consentito solo all’interno, con attenzione particolare agli impieghi in ambienti di immagazzinamento chiusi.
Rinnovo dell’approvazione del kieselgur (terra diatomacea)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2101 rinnova l’approvazione della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) nell’ambito del sistema europeo di autorizzazione dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Il provvedimento interviene dopo la procedura di rinnovo avviata dal richiedente e svolta secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulla base della valutazione dello Stato membro relatore, del parere EFSA e dell’esame della Commissione.
Contesto della valutazione
Dai considerando emerge che la sostanza era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE tramite la direttiva 2008/127/CE e, per effetto del regime transitorio, era considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione in scadenza al 31 agosto 2021 era stata prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1160 per consentire il completamento della procedura di rinnovo.
Esito della procedura scientifica e regolatoria
La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini e accompagnata dai fascicoli supplementari richiesti. Lo Stato membro relatore, in consultazione con il correlatore, ha trasmesso il rapporto valutativo all’EFSA e alla Commissione. L’EFSA ha reso accessibili i fascicoli, ha raccolto osservazioni e il 27 febbraio 2020 ha comunicato le proprie conclusioni. La Commissione ha poi presentato la relazione iniziale e il progetto di regolamento al comitato permanente competente.
La Commissione rileva che:
- il kieselgur (terra diatomacea) soddisfa i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per almeno uno o più impieghi rappresentativi;
- la sostanza non deve essere considerata un interferente endocrino, poiché non soddisfa i criteri scientifici introdotti dal regolamento (UE) 2018/605;
- la valutazione del rischio si basa su impieghi rappresentativi limitati, senza pregiudicare gli impieghi per i quali potranno essere autorizzati i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza.
Durata dell’approvazione e modifiche all’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011
L’articolo 1 rinnova formalmente l’approvazione della sostanza attiva. L’allegato I fissa la nuova finestra di validità dal 1º febbraio 2021 al 31 gennaio 2036.
L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In particolare:
- nella parte A è soppressa la voce 236 relativa al kieselgur (terra diatomacea);
- nella parte B è aggiunta la nuova voce 143, con i relativi dati identificativi e le specifiche tecniche.
Specifiche della sostanza e requisiti di purezza
L’allegato I e la nuova voce dell’allegato II riportano le specifiche principali della sostanza:
- nome comune: kieselgur (terra diatomacea);
- numeri identificativi: CAS 61790-53-2 e CIPAC 647;
- nessuna denominazione IUPAC specifica;
- sinonimi: terra diatomacea, diatomite;
- purezza: 1 000 g/kg;
- tenore minimo di silice amorfa: 800 g/kg;
- impurezza critica nel materiale tecnico: silice cristallina con particelle inferiori a 10 μm, massimo 1 g/kg.
Condizioni specifiche di autorizzazione e gestione del rischio
Il regolamento impone condizioni specifiche che gli Stati membri devono tenere in considerazione nell’autorizzare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza. In particolare:
- occorre prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori;
- le condizioni d’impiego devono prevedere dispositivi di protezione personale adeguati, in particolare dispositivi di protezione respiratoria;
- devono essere previste, se del caso, misure di attenuazione dei rischi;
- è consentito solo l’impiego all’interno;
- gli Stati membri devono valutare eventuali estensioni dell’uso oltre l’impiego in ambienti di immagazzinamento chiusi, verificando la conformità ai requisiti dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e dei principi uniformi del regolamento (UE) n. 546/2011.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1º febbraio 2021. Il testo è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva kieselgur (terra diatomacea) è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, con effetto dal 1º febbraio 2021 e scadenza al 31 gennaio 2036.
Aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 236 relativa al kieselgur (terra diatomacea) è soppressa dalla parte A e una nuova voce 143 è inserita nella parte B con i dati di identificazione, purezza e condizioni specifiche.
Specifiche tecniche della sostanza
Per il kieselgur (terra diatomacea) sono indicati CAS n. 61790-53-2 e CIPAC n. 647, nessuna denominazione IUPAC, sinonimi terra diatomacea e diatomite. La purezza deve essere pari a 1 000 g/kg, con tenore minimo di silice amorfa di 800 g/kg; nel materiale tecnico la silice cristallina con particelle inferiori a 10 μm non deve superare 1 g/kg.
Condizioni e restrizioni d’uso
Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, imponendo, se del caso, dispositivi di protezione personale adeguati, in particolare protezione respiratoria, e misure di attenuazione del rischio. È consentito solo l’impiego all’interno; gli Stati membri devono valutare eventuali estensioni oltre l’uso in ambienti di immagazzinamento chiusi verificando la conformità all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e ai principi uniformi del regolamento (UE) n. 546/2011.
Base scientifica e valutazione del rischio
Il rinnovo si fonda sulle conclusioni EFSA del 27 febbraio 2020 e sulla relazione di rinnovo elaborata dallo Stato membro relatore con lo Stato membro correlatore. La Commissione precisa che la sostanza non soddisfa i criteri di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 e che i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti per almeno uno o più impieghi rappresentativi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1º febbraio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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