Regolamento (UE) 2020/2099
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2099 della Commissione del 15 dicembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 per quanto riguarda le norme specifiche di suddivisione dei contingenti tariffari il cui periodo contingentale è in corso alla data di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul meccanismo di suddivisione dei contingenti tariffari agricoli connessi all’elenco OMC dell’Unione dopo il recesso del Regno Unito. La modifica riguarda solo i contingenti il cui periodo è iniziato prima del 1° gennaio 2021 e prosegue oltre tale data, per i quali vengono precisati i criteri di calcolo dei quantitativi ancora assegnabili nell’Unione. È inoltre previsto che la Commissione pubblichi rapidamente, via web, i quantitativi disponibili per ciascun contingente. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2021 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica le regole di ripartizione dei contingenti tariffari agricoli tra Unione e Regno Unito per i periodi contingentali già in corso al 1° gennaio 2021.
Ambito di applicazione
Si applica ai contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito, limitatamente ai casi in cui il periodo contingentale sia iniziato prima della data di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termini dopo tale data. Rileva per la gestione dei quantitativi già assegnati negli Stati membri diversi dal Regno Unito e nel Regno Unito, con effetti sulla disponibilità di quantitativi supplementari da assegnare dal 1° gennaio 2021. Non introduce un regime autonomo, ma modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386.
Modifica delle regole di suddivisione dei contingenti tariffari agricoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2099 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 per adeguare la ripartizione dei contingenti tariffari agricoli connessi all’elenco OMC dell’Unione in seguito al recesso del Regno Unito. Il testo risponde all’esigenza di disciplinare i casi in cui il periodo contingentale sia già in corso al momento in cui si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, così da garantire certezza del diritto e coerenza con l’intesa raggiunta tra Unione e Regno Unito.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda esclusivamente taluni contingenti tariffari per prodotti agricoli inclusi nell’elenco OMC riferito all’Unione a seguito della Brexit. La disciplina speciale opera quando il periodo contingentale è iniziato prima della data di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 e termina dopo tale data. In tali ipotesi occorre determinare i quantitativi ancora assegnabili dal 1° gennaio 2021 nell’Unione, tenendo conto delle assegnazioni già effettuate negli Stati membri diversi dal Regno Unito e delle eventuali assegnazioni già operate nel Regno Unito.
Ratio dell’intervento
Dai considerando emerge che la Commissione modifica il regolamento 2019/386 per recepire un’intesa comune tra Unione e Regno Unito sulla suddivisione dei contingenti in corso. L’obiettivo è evitare che i quantitativi complessivamente disponibili per l’assegnazione superino quelli risultanti dall’elenco OMC riferito all’Unione dopo il recesso del Regno Unito.
Regole di calcolo dei quantitativi disponibili
Il nuovo articolo 1, paragrafo 3, del regolamento 2019/386 distingue due ipotesi:
- se i quantitativi assegnati negli Stati membri diversi dal Regno Unito prima della data di applicazione sono uguali o superiori al quantitativo indicato nella terza colonna dell’allegato I, per i contingenti gestiti con il metodo dell’esame simultaneo, oppure dell’allegato II, per quelli gestiti con il metodo "primo arrivato, primo servito", non risultano disponibili quantitativi supplementari;
- se tali quantitativi sono inferiori, il quantitativo disponibile per l’assegnazione coincide con la differenza tra il quantitativo indicato nell’allegato pertinente e i quantitativi già assegnati in tali Stati membri.
È inoltre previsto un meccanismo correttivo qualora i quantitativi assegnati nel Regno Unito prima della data di applicazione siano superiori alla differenza tra il quantitativo dell’UE a 28 dell’elenco OMC e il quantitativo dell’UE a 27 indicato nell’allegato pertinente: in tal caso l’eccedenza viene sottratta dal quantitativo disponibile per gli Stati membri diversi dal Regno Unito dal giorno di applicazione della norma.
Obbligo di pubblicazione della Commissione
Entro due giorni lavorativi dalla data di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, la Commissione deve pubblicare sul web, mediante apposita comunicazione, i quantitativi disponibili per ciascun contingente tariffario interessato. Si tratta di un adempimento funzionale alle successive domande di titoli di importazione.
Decorrenza, urgenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2021. Il considerando relativo all’urgenza precisa che tale decorrenza è necessaria affinché i quantitativi così suddivisi costituiscano la base per le domande di titoli presentate da quella data. Il testo conclude ribadendo la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica della disciplina di ripartizione dei contingenti in corso
Sostituisce l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/386, introducendo una regola speciale per i contingenti tariffari il cui periodo contingentale inizia prima ma termina dopo la data di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216.
Criteri di calcolo dei quantitativi disponibili
Per i contingenti gestiti mediante esame simultaneo o secondo il metodo "primo arrivato, primo servito", se i quantitativi assegnati negli Stati membri diversi dal Regno Unito prima della data di applicazione sono almeno pari al quantitativo indicato nell’allegato I o II del regolamento 2019/386, non vi sono quantitativi supplementari da assegnare. Se sono inferiori, il quantitativo disponibile corrisponde alla differenza tra il quantitativo dell’allegato pertinente e i quantitativi già assegnati in tali Stati membri.
Correzione per le assegnazioni nel Regno Unito
Se i quantitativi assegnati nel Regno Unito prima della data di applicazione superano la differenza tra il quantitativo UE a 28 dell’elenco OMC e il quantitativo UE a 27 indicato nell’allegato pertinente del regolamento 2019/386, l’eccedenza viene detratta dal quantitativo disponibile per l’assegnazione negli Stati membri diversi dal Regno Unito dal 1° gennaio 2021.
Pubblicazione dei quantitativi disponibili
Entro due giorni lavorativi dalla data di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216, la Commissione deve pubblicare sul web i quantitativi disponibili di ciascun contingente tariffario interessato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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