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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/527

Regolamento delegato (UE) 2021/527 della Commissione del 15 dicembre 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione per quanto riguarda le soglie per la notifica settimanale delle posizioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sull’articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2017/565 per semplificare e ampliare i criteri che fanno scattare l’obbligo di pubblicazione delle relazioni settimanali sulle posizioni nei derivati su merci. La soglia viene ancorata al numero di lotti delle posizioni aperte, con limite pari o superiore a 10.000 lotti, senza più riferimento all’entità dell’offerta consegnabile. Viene inoltre rafforzata la tutela della riservatezza: se in una determinata categoria di persone vi sono meno di cinque titolari di posizioni attivi, i dati aggregati di quella categoria non devono essere pubblicati.

Modifica le soglie e le regole di riservatezza per la pubblicazione settimanale delle posizioni sui derivati su merci prevista dal regolamento delegato (UE) 2017/565.

Ambito di applicazione

Si applica alle sedi di negoziazione e, indirettamente, agli operatori e partecipanti ai mercati di strumenti derivati su merci disciplinati dalla direttiva 2014/65/UE (MiFID II). Incide sulla pubblicazione delle relazioni settimanali sulle posizioni per i contratti derivati su merci quando le posizioni aperte raggiungono determinate soglie; non si applica alle quote di emissione e ai relativi strumenti derivati per la nuova soglia quantitativa introdotta. È un regolamento delegato direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini SEE.

Modifica delle soglie per la notifica settimanale delle posizioni

Il regolamento delegato (UE) 2021/527 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 in materia di pubblicazione delle relazioni settimanali sulle posizioni nei derivati su merci. L’intervento mira a rendere i criteri più semplici e a garantire una maggiore trasparenza su una gamma più ampia di strumenti, mantenendo al contempo un livello adeguato di riservatezza per i titolari di posizioni.

Contesto normativo e finalità

La modifica si innesta sull’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), che prevede obblighi di pubblicazione delle relazioni settimanali sulle posizioni da parte delle sedi di negoziazione. Il considerando rilevante evidenzia due obiettivi principali: da un lato, sostituire il precedente criterio legato all’entità dell’offerta consegnabile con un parametro più semplice fondato sulle posizioni aperte; dall’altro, evitare che la pubblicazione possa compromettere la riservatezza dei dati relativi ai detentori di posizioni.

Nuova soglia per la pubblicazione

L’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565 viene modificato in modo che la soglia minima sia raggiunta quando l’importo assoluto del volume lordo in posizioni lunghe e corte del totale delle posizioni aperte, espresso in numero di lotti del pertinente strumento derivato su merci, sia pari o superiore a 10.000 lotti.

In pratica, la pubblicazione delle relazioni settimanali non dipende più dal rapporto tra posizioni aperte e offerta consegnabile, ma dalla consistenza complessiva delle posizioni aperte sul contratto. La soglia dei 10.000 lotti è concepita per assicurare che vi sia un interesse sufficiente nello strumento da giustificare la trasparenza settimanale.

Esclusione per le quote di emissione

Il regolamento chiarisce espressamente che la nuova lettera b) del paragrafo 1 non si applica alle quote di emissione e ai relativi strumenti derivati. Per tali strumenti, dunque, il nuovo criterio quantitativo non opera nei medesimi termini previsti per i derivati su merci.

Protezione della riservatezza nelle categorie con pochi titolari

Viene sostituito anche il paragrafo 3 dell’articolo 83. Quando in una determinata categoria di persone ci sono meno di cinque titolari di posizioni attivi, la relazione settimanale pubblicata non deve riportare:

  • le posizioni lunghe e corte aggregate;
  • le variazioni intervenute rispetto alla relazione precedente;
  • la percentuale del totale delle posizioni aperte in quella categoria;
  • il numero dei titolari di posizioni in tale categoria.

La regola è finalizzata a ridurre il rischio che i dati pubblicati possano consentire l’identificazione o la deduzione di informazioni riservate sui singoli operatori.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuova soglia per la pubblicazione delle relazioni settimanali

L’articolo 83, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/565 è sostituito: la pubblicazione delle relazioni settimanali scatta quando l’importo assoluto del volume lordo in posizioni lunghe e corte del totale delle posizioni aperte, espresso in numero di lotti del pertinente strumento derivato su merci, è pari o superiore a 10.000 lotti.

Esclusione per quote di emissione

Il nuovo secondo comma del paragrafo 1 precisa che la soglia di cui alla lettera b) non si applica alle quote di emissione e ai relativi strumenti derivati.

Tutela della riservatezza con meno di cinque titolari di posizioni

Il nuovo articolo 83, paragrafo 3, stabilisce che, per i contratti in cui vi siano meno di cinque titolari di posizioni in una determinata categoria di persone, non sono pubblicati: le posizioni lunghe e corte aggregate, le relative variazioni rispetto alla relazione precedente, la percentuale del totale delle posizioni aperte in tale categoria e il numero di titolari di posizioni in tale categoria.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziaristrumenti derivati su mercitrasparenza di mercatoriservatezzavigilanza

Testo integrale

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