Regolamento (UE) 2020/2097
Regolamento (UE) 2020/2097 della Commissione del 15 dicembre 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 4 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire nell’ordinamento UE la proroga dell’esenzione temporanea dall’IFRS 9 prevista dall’IASB nell’ambito dell’IFRS 4 Contratti assicurativi. La misura mira a evitare effetti contabili distorsivi derivanti dallo sfasamento tra l’entrata in vigore dell’IFRS 9 e quella del futuro IFRS 17. La proroga consente a taluni assicuratori e conglomerati finanziari di continuare ad applicare lo IAS 39 in luogo dell’IFRS 9 fino agli esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2023.
Proroga fino al 1° gennaio 2023 dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 per taluni assicuratori e conglomerati finanziari, con modifica dell’IFRS 4 nel regolamento (CE) n. 1126/2008.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese e ai conglomerati finanziari definiti dall’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1988, in particolare alle entità che svolgono prevalentemente attività assicurative, compreso il settore assicurativo di un conglomerato finanziario rientrante nella direttiva 2002/87/CE. L’ambito è contabile e riguarda gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2021 o in data successiva; per tali soggetti è prorogata la facoltà di rinviare l’applicazione dell’IFRS 9 fino agli esercizi che iniziano prima del 1° gennaio 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE.
Proroga dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9 per i contratti assicurativi
Il regolamento (UE) 2020/2097 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per aggiornare l’IFRS 4 Contratti assicurativi e recepire la proroga dell’esenzione temporanea dall’applicazione dell’IFRS 9. La finalità dichiarata è quella di attenuare le conseguenze contabili temporanee dovute allo sfasamento tra l’entrata in vigore dell’IFRS 9 Strumenti finanziari e quella del futuro IFRS 17 Contratti assicurativi.
Contesto e motivazione
Dai considerando emerge che l’International Accounting Standards Board ha pubblicato il 25 giugno 2020 la proroga dell’esenzione temporanea dall’IFRS 9 prevista dall’IFRS 4. La Commissione, dopo consultazione dell’EFRAG, ha ritenuto che le modifiche soddisfino i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
Ambito soggettivo e temporale
Le modifiche interessano le imprese e i conglomerati finanziari definiti dall’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1988, in particolare le entità che svolgono prevalentemente attività assicurative, inclusi i settori assicurativi dei conglomerati finanziari ai sensi della direttiva 2002/87/CE. L’applicazione decorre dal 1° gennaio 2021 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2021 o successivamente.
Modifiche all’IFRS 4
Il regolamento interviene sui paragrafi 20A, 20J e 20O dell’IFRS 4.
Nel paragrafo 20A si ribadisce che l’assicuratore che soddisfa i criteri del paragrafo 20B può, ma non è tenuto a, applicare lo IAS 39 in luogo dell’IFRS 9 per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2023. Si tratta quindi di una proroga della facoltà di rinvio dell’IFRS 9 fino al 2023.
Il paragrafo 20J disciplina l’ipotesi in cui, a seguito di una nuova valutazione, l’entità non soddisfi più i requisiti per l’esenzione temporanea: in tal caso può continuare ad applicarla solo fino al termine dell’esercizio iniziato immediatamente dopo la nuova valutazione. In ogni caso, l’IFRS 9 deve essere applicato per gli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2023 o in data successiva.
Esenzione collegata nello IAS 28
Il paragrafo 20O estende il coordinamento contabile alle partecipazioni in società collegate e joint venture. Per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2023, l’entità è autorizzata, ma non obbligata, a mantenere i principi contabili pertinenti applicati dalla società collegata o joint venture, in deroga alla regola generale di uniformità prevista dagli IAS 28, paragrafi 35-36.
Effetti giuridici del regolamento
L’articolo 3 precisa che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori italiani del settore assicurativo e per i conglomerati finanziari, ciò implica un adeguamento immediato dei criteri di bilancio e dei processi di reporting per gli esercizi interessati dalla proroga.
Disposizioni principali
Modifica dell’IFRS 4 nel regolamento (CE) n. 1126/2008
L’articolo 1 dispone che, nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l’IFRS 4 Contratti assicurativi è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Le modifiche incidono sui paragrafi 20A, 20J e 20O dell’IFRS 4.
Proroga dell’esenzione temporanea dall’IFRS 9
Il nuovo testo del paragrafo 20A conferma che l’IFRS 4 prevede, per gli assicuratori che soddisfano i criteri del paragrafo 20B, un’esenzione temporanea facoltativa che consente di applicare lo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione anziché l’IFRS 9 per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2023.
Effetti della nuova valutazione sull’idoneità all’esenzione
Il paragrafo 20J precisa che, se a seguito di una nuova valutazione l’entità non possiede più i requisiti per l’esenzione temporanea dall’IFRS 9, può continuare ad applicarla solo fino al termine dell’esercizio iniziato immediatamente dopo la nuova valutazione; in ogni caso l’IFRS 9 deve essere applicato per gli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2023 o successivamente.
Esenzione correlata nello IAS 28
Il paragrafo 20O, relativo alle partecipazioni in società collegate e joint venture, conferma per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2023 la facoltà, e non l’obbligo, di mantenere i principi contabili pertinenti applicati dalla collegata o joint venture, in deroga al principio di uniformità di cui ai paragrafi 35-36 dello IAS 28.
Decorrenza applicativa
L’articolo 2 stabilisce che imprese e conglomerati finanziari definiti dall’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1988 applicano le modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2021 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2021 o in data successiva.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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