Sentenza n. 1478/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento della delibera n. 361 del 24.07.2023 del Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti CIG Edilizia, che respinge il ricorso datato 06.04.2023 della Arcobaleno s.r.l. per il periodo dal 09.01.2023 e fino al 02.04.2023 (periodo trimestrale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Comitato amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti CIG Edilizia che ha respinto il ricorso contro il diniego di CIGO per sospensione dei lavori in subappalto
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente, operante nel settore della tinteggiatura e inquadrata nel settore edile, aveva chiesto la CIGO per un periodo trimestrale, deducendo la mancanza di ordini, commesse e lavoro presso un'unità produttiva. La sospensione era stata determinata dall'attesa dell'autorizzazione della Commissione locale per il paesaggio all'impiego di una specifica tinta nel cantiere oggetto di subappalto. L'INPS aveva respinto la domanda ritenendo che l'evento fosse riconducibile alla volontà dell'impresa subappaltante, che il contratto di subappalto prevedesse la possibilità di sospensione e che mancassero i requisiti di imprevedibilità e non imputabilità, trattandosi di rischio d'impresa. Il ricorso al Comitato amministratore era stato respinto con delibera impugnata. In giudizio sono stati dedotti: 1) violazione dell'art. 1 della l. n. 77/1963, dell'art. 1, commi 1 e 3, della l. n. 427/1975, in relazione all'art. 5 del d.lgs. C.p.S. n. 869/1947; 2) eccesso di potere per carenza o insufficienza di motivazione, illogicità e manifesta incongruenza.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente le censure e ha respinto il ricorso. Ha richiamato l'art. 1 della l. n. 164/1975, secondo cui la CIGO è ammessa per contrazione dell'attività produttiva dovuta a eventi transitori non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, ovvero a temporanee situazioni di mercato. Il requisito della non imputabilità richiede l'estraneità dell'evento alla sfera di prevedibilità e responsabilità dell'imprenditore e, più in generale, l'assenza di responsabilità risarcibile di soggetti determinati. Non rientrano quindi nella CIGO le cause interne ai rapporti contrattuali con i terzi, poiché la prestazione previdenziale non può trasformarsi in una generalizzata socializzazione del rischio d'impresa. Nel caso concreto, la sospensione derivava dall'attesa di un'autorizzazione amministrativa richiesta dalla subappaltante ed era riconducibile alla sua volontà; inoltre, il contratto di subappalto prevedeva e regolava la sospensione e il relativo indennizzo. La circostanza era pertanto prevedibile e contrattualmente disciplinata, con conseguente riconducibilità al rischio imprenditoriale e insussistenza dei presupposti per la CIGO. La motivazione dell'atto è stata ritenuta coerente e immune dai vizi dedotti. Spese di lite integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1 l. 20 maggio 1975, n. 164
La norma consente l’integrazione salariale ordinaria per contrazione dell’attività produttiva dovuta a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai, ovvero determinata da situazioni temporanee di mercato.
La CIGO presuppone un evento transitorio, esterno, imprevedibile e non imputabile all’imprenditore o ai lavoratori; non copre il normale rischio d’impresa né vicende interne ai rapporti contrattuali con i committenti.
art. 1 l. 3 febbraio 1963, n. 77
Norma indicata dalla ricorrente quale parametro di legittimità del diniego, senza una distinta interpretazione sviluppata dal TAR.
art. 1, commi 1 e 3, l. 6 agosto 1975, n. 427
Norme indicate dalla ricorrente quale parametro di legittimità del diniego, senza una distinta interpretazione sviluppata dal TAR.
art. 5 d.lgs. C.p.S. n. 869/1947
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alle disposizioni sulla CIGO, senza una distinta interpretazione sviluppata dal TAR.
Massime di principio
- L'integrazione salariale ordinaria è ammessa soltanto quando la contrazione o sospensione dell'attività dipenda da un evento transitorio, esterno, imprevedibile e non imputabile all'imprenditore o ai lavoratori, oppure da una situazione temporanea di mercato oggettiva e imponderabile.
- La non imputabilità dell'evento interruttivo richiede non solo l'assenza di responsabilità diretta del datore di lavoro, ma anche l'estraneità dell'evento alla sfera di responsabilità di soggetti terzi ai quali possa essere imputato l'accaduto a titolo contrattuale o risarcitorio.
- Le vicende interne ai rapporti contrattuali dell'impresa con committenti o subappaltanti, comprese le sospensioni dei lavori riconducibili alla loro volontà o a inadempimenti contrattuali, non legittimano la CIGO, poiché il relativo pregiudizio deve essere fatto valere mediante gli ordinari rimedi contrattuali e risarcitori.
- Quando il contratto di appalto o subappalto prevede e disciplina la possibilità di sospendere i lavori e stabilisce il relativo indennizzo, la sospensione non è imprevedibile e rientra nel rischio d'impresa, con esclusione dell'integrazione salariale ordinaria.
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