Sentenza n. 170/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso ai documenti relativi al trattamento del canone patrimoniale per l'esposizione pubblicitaria applicato a un analogo centro commerciale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, destinataria di un'intimazione di pagamento per somme asseritamente dovute a titolo di canone unico patrimoniale per mezzi pubblicitari esposti nel proprio spazio commerciale, aveva impugnato tale intimazione dinanzi al giudice competente, contestando l'esistenza del presupposto impositivo, la qualificazione di alcuni cartelli e schermi come mezzi pubblicitari, l'applicabilità dell'esenzione prevista dal regolamento comunale per i mezzi pubblicitari inerenti all'attività svolta nel luogo di esercizio, nonché le tariffe e le sanzioni applicate. Nel corso di tale controversia aveva chiesto alla concessionaria l'accesso alle dichiarazioni annuali, alle autorizzazioni, agli eventuali avvisi di accertamento e alla documentazione fotografica e istruttoria relativi agli obblighi pubblicitari di un altro centro commerciale, dotato di un food court analogo, per gli anni dal 2021 al 2026. L'istanza era motivata da esigenze difensive, al fine di verificare i criteri interpretativi e applicativi seguiti dalla concessionaria in una fattispecie analoga. Poiché la concessionaria non aveva provveduto entro trenta giorni, si era formato il silenzio-rigetto. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme statali e comunali sul procedimento di accesso, per omessa decisione espressa, omessa motivazione e mancata attivazione del soccorso istruttorio; con il secondo motivo, la violazione delle norme sull'accesso documentale e sull'accesso difensivo, sostenendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, la specificità della richiesta e la strumentalità dei documenti rispetto alla difesa nel giudizio pendente. La resistente ha eccepito, in modo non specificato, l'irricevibilità e l'inammissibilità del ricorso e ha sostenuto che l'istanza fosse generica, esplorativa, priva di interesse difensivo e tale da imporre una ricerca ed elaborazione di dati non dovuta.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato inammissibili, per indeterminatezza ai sensi dell'art. 40, commi 1, lettera d), e 2, c.p.a., le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità formulate dalla resistente, poiché non adeguatamente esplicate. Nel merito ha accolto il ricorso sulla base del secondo motivo, assorbendo il primo. Ha ritenuto comprovata la preesistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, poiché la ricorrente era già destinataria di un'intimazione di pagamento e aveva in corso un giudizio nel quale la documentazione richiesta poteva incidere sulla verifica della legittimità della pretesa. I documenti richiesti erano strumentali alla tutela della situazione giuridica controversa, in quanto potevano consentire il confronto tra il trattamento applicato al centro commerciale della ricorrente e quello riservato a una struttura analoga, con riguardo alla qualificazione dei mezzi pubblicitari, alle esenzioni, alle autorizzazioni, agli accertamenti e alle modalità di rilevazione. L'istanza è stata ritenuta specifica e non esplorativa, poiché individuava una determinata società, uno specifico centro commerciale, una precisa tipologia documentale e un arco temporale definito. Essa non imponeva alla resistente un'attività sproporzionata di ricerca o di elaborazione di dati, ma l'ostensione di documenti determinati o facilmente determinabili, ove esistenti. Il Collegio ha inoltre qualificato la documentazione come documento amministrativo, anche se riferita all'attività di un soggetto privato, in quanto detenuta dal concessionario e concernente un'attività di pubblico interesse. È stato quindi dichiarato illegittimo il silenzio-rigetto, accertato il diritto della ricorrente di prendere visione ed estrarre copia dei documenti richiesti e ordinata alla resistente l'esibizione entro trenta giorni. La concessionaria è stata condannata alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti della società controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso; il ricorso è stato proposto per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-rigetto e l'ordine di esibizione dei documenti.
art. 40, commi 1, lettera d), e 2, c.p.a.
Le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità devono essere formulate in modo sufficientemente specifico; quelle genericamente dedotte dalla resistente sono state dichiarate inammissibili per indeterminatezza.
art. 22, comma 1, lettere b) e d), l. 241/1990
L'accesso documentale presuppone una situazione giuridicamente tutelata collegata ai documenti richiesti; la nozione di documento amministrativo comprende la rappresentazione del contenuto di atti detenuti anche da soggetti privati limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L'accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici; nel caso concreto la documentazione era strumentale alla difesa nel giudizio sull'intimazione di pagamento.
art. 25, commi 2 e 3, l. 241/1990
La mancata risposta all'istanza entro il termine previsto determina il silenzio-rigetto, impugnabile mediante il rito sull'accesso.
artt. 2, 5 e 6 d.P.R. 184/2006
Le disposizioni regolano l'esercizio del diritto di accesso, la presentazione dell'istanza e il coinvolgimento degli eventuali controinteressati.
art. 24, comma 1, lettera d), l.p. n. 17/1993
rappresentazione del “contenuto di atti, anche interni (...) detenuti da una pubblica amministrazione ovvero da tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.”
La nozione provinciale di documento amministrativo comprende gli atti detenuti da soggetti privati quando riguardano attività di pubblico interesse; il Collegio l'ha applicata alla documentazione detenuta dalla concessionaria del servizio di gestione del canone.
art. 28, comma 1, lettera w), del regolamento comunale sul CUP
mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa
La disposizione costituiva uno degli elementi della controversia tributaria e rendeva rilevante, per esigenze difensive, conoscere il trattamento applicato a una fattispecie analoga.
Massime di principio
- Sussiste un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso difensivo quando il richiedente è già coinvolto in un giudizio relativo a un provvedimento amministrativo e i documenti richiesti possono concretamente incidere sulla verifica della legittimità della pretesa o sulla costruzione della difesa.
- L'accesso difensivo non richiede che il richiedente dimostri anticipatamente la fondatezza delle proprie censure, ma che evidenzi un collegamento concreto e strumentale tra i documenti richiesti e la situazione giuridica da tutelare in giudizio.
- Una richiesta di accesso non è generica o esplorativa quando individua il soggetto cui i documenti si riferiscono, la specifica vicenda amministrativa, le categorie documentali richieste e un arco temporale determinato, anche se alcuni documenti potrebbero non esistere.
- L'accesso non può essere negato sul presupposto che l'amministrazione debba elaborare nuovi dati quando la richiesta riguarda documenti esistenti, determinati o facilmente determinabili; l'eventuale inesistenza di un documento non trasforma la richiesta in un'attività di elaborazione.
- La documentazione detenuta da un concessionario privato è accessibile come documento amministrativo quando riguarda l'esercizio di un'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
- Nel giudizio sull'accesso, eccezioni di irricevibilità o inammissibilità formulate in modo generico e non argomentato sono inammissibili per difetto di specificità.
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