Sentenza n. 13613/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - della delibera n. 440 dell’11 novembre 2025 e comunicata il 18 novembre 2025 con cui l’A.N.A.C. ha disposto l’interdizione della -OMISSIS- dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e l’adozione da parte della Società Organismo di Attestazione, Attesta SOA S.p.A., del provvedimento conclusivo del procedimento ex art. 11, co. 7, dell’Allegato II al d.gs n. 36/2023 volto alla decadenza dell’attestazione di qualificazione n. 100262/7/00 del 21 marzo 2024 rilasciata all’impresa -OMISSIS-; - del provvedimento prot. n. UPA119275/AL/DT del 18 novembre 2025 di decadenza dell’attestazione di qualificazione n. 100262/7/00 del 21 marzo 2024 (sostituita da attestazione di qualificazione n. 100350/7/00 del 17 aprile 2024); - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera ANAC di accertamento di una dichiarazione non veritiera, inserimento della notizia nel casellario, irrogazione di una sanzione pecuniaria e conseguente decadenza dall'attestazione SOA
Esito
Favorevole al resistente (autorità e SOA)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la delibera ANAC n. 440 dell'11 novembre 2025 e il successivo provvedimento della SOA del 18 novembre 2025, con cui era stata dichiarata la decadenza dall'attestazione di qualificazione, comprensiva della categoria OS21, perché rilasciata sulla base di una dichiarazione relativa alla presenza in organico di quattro operai specializzati muniti di patentini, nonostante i relativi rapporti di lavoro fossero cessati anteriormente. La ricorrente ha dedotto l'erroneità del presupposto della falsità, sostenendo che il modulo predisposto dalla SOA fosse ambiguo e tale da indurre a ritenere dichiarabili anche rapporti di lavoro appena cessati; l'assenza di imputabilità dolosa, assumendo che il sistema non prevedesse il falso documentale colposo; la violazione del principio di proporzionalità, per avere esteso la decadenza a tutte le qualifiche benché la contestazione riguardasse soltanto la categoria OS21. Nel corso del giudizio l'impresa ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso dopo avere conseguito una nuova attestazione SOA, non valida per la categoria OS21, chiedendo inizialmente la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando le dichiarazioni dell'impresa, ritenuta soddisfatta dal conseguimento della nuova attestazione SOA. Il giudice ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché la nuova attestazione non comprendeva la categoria OS21 e non era comunque satisfattiva dell'intero interesse azionato. Il ricorso riguardava infatti anche l'inserimento della notizia nel casellario informatico dei contratti pubblici e la sanzione pecuniaria ANAC, sui quali la nuova attestazione non produceva alcun effetto. Mancando un accertamento dell'illegittimità di tali disposizioni, non vi era piena coincidenza tra il risultato conseguito e quello ottenibile mediante la decisione di merito; le dichiarazioni della ricorrente sono state quindi interpretate come giudizio di sufficienza dell'utilità ottenuta e come rinuncia irrituale a conseguire ulteriori utilità. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene una carenza di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel quadro della definizione del giudizio in camera di consiglio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato per il preavviso alle parti della possibile decisione di improcedibilità.
art. 11, comma 7, Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023
Disciplina il procedimento conclusivo dell'organismo di attestazione conseguente agli accertamenti sulla documentazione rilevante per la qualificazione.
art. 18, comma 24, Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023
Richiamato dalle parti resistenti con riferimento all'attualità del requisito oggetto di autocertificazione.
art. 222, comma 13, d.lgs. 36/2023
Costituisce la base della sanzione pecuniaria irrogata dall'ANAC.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando il ricorrente dichiara in modo univoco di ritenersi soddisfatto dall'utilità conseguita nel corso del giudizio, anche se tale utilità non coincide integralmente con il bene della vita perseguito mediante il ricorso.
- La cessazione della materia del contendere richiede che il provvedimento o il comportamento sopravvenuto soddisfi integralmente l'interesse azionato e determini una piena coincidenza tra il risultato ottenuto e quello conseguibile con la decisione di merito.
- Il conseguimento di una nuova attestazione SOA non rende integralmente satisfattivo il ricorso contro la decadenza da una precedente attestazione quando la nuova attestazione non comprende una categoria di qualificazione oggetto della precedente e il giudizio riguardi anche sanzioni o annotazioni nel casellario informatico.
- La dichiarazione del ricorrente di ritenersi soddisfatto dell'utilità conseguita può essere interpretata come rinuncia irrituale a perseguire ulteriori utilità e condurre all'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza che ciò comporti cessazione della materia del contendere in assenza di integrale soddisfazione.
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