Cassazione Penale, Sentenza n. 33309/2024 del 30/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Marceca ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di conversione della pena dell'ergastolo in anni trenta di reclusione, fondata sulla presunta violazione degli artt. 6 e 7 CEDU come interpretati dalla Corte EDU nel caso Scoppola v. Italy. Sosteneva (1) un vizio di "ultra petizione" nella sentenza della Cassazione del 2/02/2004, perché quella decisione si sarebbe pronunciata oltre i limiti devoluti rilevando anche il mancato avveramento della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; e (2) la mancanza di motivazione dell'ordinanza in punto di intervenuta richiesta di rito abbreviato nel corso del giudizio di primo grado, facendo valere che aveva chiesto l'abbreviato prima della conclusione dell'istruttoria e dunque avrebbe acquisito il diritto al rito premiale applicabile in sede esecutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato e lo ha rigettato. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Ercolano e Giannone) secondo cui il principio ricavabile da Scoppola è applicabile solo ai casi sovrapponibili a quello esaminato dalla Corte EDU: in particolare la conversione dell'ergastolo in 30 anni è possibile solo se il condannato sia stato ammesso al giudizio abbreviato e la sentenza definitiva sia stata resa all'esito di quel rito (con specifici riferimenti temporali agli istituti normativi vigenti tra il 02/01/2000 e il 24/11/2000). Poiché per tabulas Marceca non è mai stato ammesso al giudizio abbreviato, difetta il presupposto per la riduzione della pena; conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese.
Norme richiamate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, artt. 6 e 7
Richiamati come parametro sovranazionale; il ricorso invocava violazioni di tali diritti in relazione alla misura della pena, come interpretata dalla Corte EDU nel caso Scoppola.
Sentenza Corte EDU, Scoppola v. Italy (Grande Chambre, 17/09/2009)
Principio secondo cui, in alcuni casi, il trattamento sanzionatorio più favorevole applicabile per effetto dell'ammissione al rito abbreviato deve essere riconosciuto anche in sede esecutiva; però applicabile solo se il caso nazionale è sovrapponibile alla vicenda Scoppola (ossia quando il condannato sia stato effettivamente ammesso al rito abbreviato e la condanna sia derivata da esso).
Art. 4-ter, comma 3, lett. a) d.l. n. 82 del 2000
Norma processuale rilevata nel ricorso in relazione ai termini di tempestività della richiesta di abbreviato; la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata esaminata nel suo corretto inquadramento giuridico dalle decisioni precedenti.
Art. 30, comma 1, lett. b), legge 16/12/1979, n. 479
Norma sostanziale che, per il periodo indicato (02/01/2000 - 24/11/2000), prevedeva la sostituzione dell'ergastolo con 30 anni di reclusione in caso di condanna con rito abbreviato; la Corte ha richiamato la rilevanza temporale di questa disposizione per riconoscere la diminuzione solo ai casi sovrapponibili.
Decreto-legge 24/11/2000, n. 341, convertito con legge 19/01/2001, n. 4
Ha ripristinato l'ergastolo senza isolamento diurno; la Corte ha osservato che, per decisioni definitive successive al 24/11/2000, non si applica la conversione favorevole richiamata da Scoppola.
Art. 2, comma 4, cod. pen.
Citato nel testo per segnalare la possibile violazione del principio di non applicazione di un trattamento sanzionatorio peggiorativo; la Corte ha però ricondotto l'applicabilità alle condizioni di ammissione al rito abbreviato e alla sovrapponibilità dei casi.
Cass. Sez. Un., n. 34472 del 24/10/2013 (Ercolano)
Decisione delle Sezioni Unite che stabilisce i criteri per l'applicazione nel diritto interno dei principi affermati dalla Corte EDU e il principio di sovrapponibilità delle fattispecie rispetto al caso Scoppola.
Cass. Sez. Un., n. 34233 del 19/04/2012 (Giannone)
Decisione delle Sezioni Unite richiamata per precisare l'ambito di applicazione temporale e materiale delle norme favorevoli connesse all'abbreviato e per escludere l'estensione del principio Scoppola ai casi non sovrapponibili.
Massime di principio
- La riduzione dell'ergastolo a 30 anni in esecuzione, sulla base della giurisprudenza Scoppola, è concessa solo se il condannato è stato effettivamente ammesso al rito abbreviato e la sentenza definitiva è stata emessa all'esito di quel rito.
- La sovrapponibilità dei fatti è essenziale: principi della Corte EDU non operano automaticamente in qualsiasi procedimento esecutivo, ma solo nei casi che riproducono gli elementi essenziali della vicenda esaminata dalla Corte europea.
- Decisioni processuali irrevocabili (es. diniego legittimo all'abbreviato) impediscono di acquisire retroattivamente il diritto al rito premiale in sede esecutiva; l'analisi si basa su atti e risultanze peritali/di verbale ("per tabulas").
- Le questioni di ammissione al rito e di termini di richiesta devono essere dedotte e contestate nei modi e nei tempi processuali appropriati: assenze o rifiuti motivati limitano i rimedi successivi.
- La Cassazione fa leva su precedenti delle Sezioni Unite per stabilire limiti di applicazione dei principi europei, quindi ogni istanza deve essere valutata con attenzione alla giurisprudenza consolidata e ai riferimenti temporali delle norme coinvolte.
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