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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/323

Regolamento delegato (UE) 2026/323 della Commissione, del 29 ottobre 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/805 per quanto riguarda le commissioni applicabili alla vigilanza, da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, degli amministratori di indici di riferimento che avallano indici di riferimento di paesi terzi

Normativa europea32026R0323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regolamento delegato (UE) 2022/805 per adeguare le commissioni che l’ESMA applica agli amministratori di indici di riferimento, in particolare dopo il trasferimento di competenze dall’autorità nazionale competente all’ESMA per gli amministratori che avallano indici di riferimento di paesi terzi. Vengono fissati nuovi importi per le commissioni di domanda e per le commissioni annuali di vigilanza, con distinzione tra indici critici, significativi e non significativi. Il testo introduce inoltre criteri basati sul fatturato per talune categorie, semplificazioni documentali e regole transitorie per il 2025-2028.

Modifica il regime delle commissioni dovute all’ESMA per registrazione, autorizzazione, riconoscimento, avallo e vigilanza degli amministratori di indici di riferimento, con particolare riguardo agli indici di riferimento di paesi terzi e agli indici critici.

Ambito di applicazione

Si applica agli amministratori di indici di riferimento soggetti al regolamento (UE) 2016/1011, in particolare: amministratori stabiliti in paesi terzi che chiedono il riconoscimento; amministratori che chiedono autorizzazione, registrazione o avallo di indici di riferimento di paesi terzi; amministratori già riconosciuti o autorizzati; amministratori di indici di riferimento critici; amministratori che avallano indici di riferimento di paesi terzi sottoposti alla vigilanza dell’ESMA. L’ambito territoriale è quello dell’Unione, con effetti specifici anche per soggetti in paesi terzi i cui indici sono usati nell’Unione. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con talune disposizioni transitorie e deroghe per domande e soggetti coinvolti nel passaggio di competenze dall’autorità nazionale competente all’ESMA.

Modifica del regime delle commissioni ESMA per gli amministratori di indici di riferimento

Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2022/805 per adeguare il sistema delle commissioni dovute all’ESMA dagli amministratori di indici di riferimento. La modifica si inserisce nel contesto del trasferimento all’ESMA delle competenze relative agli amministratori di indici di riferimento che avallano indici di riferimento di paesi terzi, operato dal regolamento (UE) 2025/914, e mira a garantire che i costi di vigilanza siano coperti in modo proporzionato e coerente.

Ambito soggettivo e finalità

Il nuovo impianto tariffario riguarda gli amministratori di indici di riferimento disciplinati dal regolamento (UE) 2016/1011, con attenzione specifica a:

  • amministratori stabiliti in paesi terzi che chiedono il riconoscimento;
  • amministratori che chiedono autorizzazione, registrazione o avallo di indici di riferimento di paesi terzi;
  • amministratori già riconosciuti o autorizzati;
  • amministratori di indici di riferimento critici;
  • amministratori che avallano indici di riferimento di paesi terzi e che rientrano nella vigilanza dell’ESMA.

I considerando chiariscono che le commissioni devono coprire i costi diretti e indiretti della vigilanza ESMA e non devono costituire un disincentivo all’offerta nell’Unione di indici di paesi terzi. Per questo il regolamento distingue tra commissioni fisse e commissioni parametrate al fatturato, preservando la proporzionalità rispetto alla rilevanza economica dell’attività.

Commissioni per la presentazione della domanda

Per le istanze di riconoscimento, autorizzazione, registrazione e avallo sono previsti importi fissi:

  • 40.000 EUR per il riconoscimento di un amministratore di un paese terzo;
  • 40.000 EUR per le domande di autorizzazione e avallo o di registrazione e avallo di indici di riferimento di paesi terzi;
  • 20.000 EUR per l’amministratore già registrato o autorizzato da un’autorità nazionale competente che chieda l’avallo di indici di riferimento di paesi terzi;
  • 20.000 EUR quando nessuno degli indici forniti o avallati è significativo ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011.

Le commissioni sono dovute al momento della domanda e devono essere pagate integralmente entro 30 giorni dalla nota di addebito. Per le domande ricevute dalle autorità nazionali competenti dopo il 1° ottobre 2025 e trasmesse all’ESMA, il pagamento avviene all’inizio del 2026. Le commissioni di domanda non sono rimborsabili.

Commissioni annuali di vigilanza

Il regolamento riformula anche le commissioni annuali di vigilanza.

Per gli amministratori di indici di riferimento critici, la tariffa annuale è:

  • 300.000 EUR se l’ESMA presiede il collegio delle autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2016/1011;
  • 250.000 EUR se l’ESMA non presiede il collegio.

Per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti e per gli amministratori che avallano indici di riferimento di paesi terzi, se al 30 settembre dell’anno precedente forniscono o avallano almeno un indice significativo, si applica una commissione annuale di 150.000 EUR per l’anno di registrazione, autorizzazione o riconoscimento e per i due anni successivi. Dal terzo anno successivo, la commissione viene calcolata in funzione della dotazione di bilancio dell’ESMA per la vigilanza e del coefficiente di fatturato del singolo amministratore.

È inoltre prevista una commissione minima annuale di 40.000 EUR, anche quando il fatturato applicabile è pari a zero.

Commissione fissa per soggetti privi di indici significativi

Se, al 30 settembre dell’anno precedente, l’amministratore di paesi terzi riconosciuto o l’amministratore che avalla indici di riferimento di paesi terzi non fornisce né avalla alcun indice significativo, la commissione annuale di vigilanza è fissa e pari a 20.000 EUR.

Questa scelta risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di evitare un onere eccessivo per soggetti con rilevanza economica limitata e di semplificare gli adempimenti, eliminando per tali operatori l’obbligo di trasmissione dei dati sui ricavi.

Fatturato applicabile e obblighi informativi

Il regolamento definisce in modo puntuale il fatturato applicabile da usare per le commissioni parametrate al volume d’affari.

Per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti, il fatturato applicabile è costituito dai ricavi dell’anno n-2 connessi all’uso nell’Unione di indici significativi, indici allineati con l’accordo di Parigi, indici di transizione climatica o indici per le merci soggetti all’allegato II del regolamento (UE) 2016/1011.

Per gli amministratori che avallano indici di riferimento di paesi terzi, il concetto è più ampio e include anche i ricavi connessi a indici critici. I ricavi sono considerati a prescindere dall’entità del gruppo a cui sono attribuiti.

Gli amministratori interessati devono trasmettere annualmente all’ESMA dati che confermano il fatturato applicabile. Se il dato non emerge dai bilanci revisionati, è necessaria una revisione separata. La documentazione va inviata per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno n-1, a partire dal secondo anno successivo al riconoscimento o all’avallo, e deve essere redatta in una lingua comunemente usata nel settore dei servizi finanziari.

Se l’attività non ha coperto l’intero anno n-2, l’ESMA stima il fatturato applicabile mediante extrapolazione. Se mancano dati revisionati per n-2, si utilizzano quelli dell’esercizio n-1. I ricavi espressi in valuta diversa dall’euro sono convertiti al tasso di cambio medio del periodo, usando il tasso di riferimento BCE.

Regole sul primo anno e casi transitori

Per l’anno in cui l’amministratore è riconosciuto, autorizzato o inizia ad avallare indici di riferimento di paesi terzi, la commissione annuale è calcolata applicando alla commissione ordinaria un coefficiente specifico. Essa è dovuta dopo la comunicazione dell’accoglimento della domanda e deve essere pagata entro 30 giorni dalla nota di addebito. Se il riconoscimento, l’autorizzazione o l’avvio dell’avallo avvengono nel mese di dicembre, la commissione del primo anno non è dovuta.

Sono previste anche norme transitorie per la fase di passaggio al nuovo regime nel 2026. In particolare, gli amministratori di indici di riferimento che avallano indici di riferimento di paesi terzi già autorizzati o registrati dalle autorità nazionali competenti al 31 dicembre 2025 o prima non sono soggetti alla nuova disciplina sulle commissioni di domanda. Inoltre, gli amministratori riconosciuti dall’ESMA o sottoposti alla sua vigilanza al 1° gennaio 2026 che forniscono o avallano almeno un indice significativo pagano una commissione annuale fissa di 150.000 EUR per il 2026 e il 2027; dal 2028 si applica il calcolo ordinario basato sul fatturato. Per il 2025 e il 2026 questi soggetti non devono presentare i dati sui ricavi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto del regime tariffario

L’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2022/805 è sostituito per chiarire che il regolamento stabilisce le norme sulle commissioni che l’ESMA può imporre agli amministratori di indici di riferimento in relazione a registrazione, autorizzazione, riconoscimento, avallo e vigilanza.

Commissioni di presentazione della domanda

Per il riconoscimento di un amministratore di un indice di riferimento stabilito in un paese terzo è dovuta una commissione di 40.000 EUR. Lo stesso importo si applica alle domande di autorizzazione e avallo o di registrazione e avallo di indici di riferimento di paesi terzi; tuttavia, se l’amministratore è già registrato o autorizzato da un’autorità nazionale competente e chiede solo l’avallo di indici di riferimento di paesi terzi, la commissione è di 20.000 EUR. Se nessuno degli indici forniti o avallati è significativo ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011, la commissione di domanda è ridotta a 20.000 EUR.

Termini e non rimborsabilità delle commissioni di domanda

Le commissioni di presentazione della domanda sono dovute al momento del deposito e vanno pagate integralmente entro 30 giorni dalla nota di addebito dell’ESMA. Per le domande ricevute dalle autorità nazionali competenti dopo il 1° ottobre 2025 e poi trasmesse all’ESMA, le commissioni pertinenti sono pagate all’inizio del 2026. Le commissioni di domanda non sono rimborsate.

Commissioni annuali di vigilanza per gli indici critici

Per gli amministratori di uno o più indici di riferimento critici, la commissione annuale è di 300.000 EUR quando l’ESMA presiede il collegio delle autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2016/1011, e di 250.000 EUR quando l’ESMA non lo presiede.

Commissioni annuali per amministratori di paesi terzi riconosciuti e per amministratori che avallano indici di riferimento di paesi terzi

Per gli amministratori che, al 30 settembre dell’anno precedente, forniscono o avallano almeno un indice di riferimento significativo, la commissione annuale è di 150.000 EUR per l’anno di registrazione, autorizzazione o riconoscimento e per i due anni successivi. Dal terzo anno successivo si applica un calcolo basato sulla dotazione di bilancio dell’ESMA per la vigilanza, ridotta delle commissioni dovute dagli amministratori di indici critici e da quelli soggetti a importo fisso, e ripartita secondo il coefficiente di fatturato. È prevista una commissione minima annuale di 40.000 EUR anche se il fatturato applicabile è pari a zero.

Commissione fissa per soggetti senza indici significativi

Se, al 30 settembre dell’anno precedente, l’amministratore di paesi terzi riconosciuto o l’amministratore che avalla indici di riferimento di paesi terzi non fornisce né avalla alcun indice significativo, la commissione annuale di vigilanza è fissa e pari a 20.000 EUR.

Termini di pagamento delle commissioni annuali

Le commissioni annuali di vigilanza devono essere pagate entro il 31 marzo dell’anno civile in cui sono dovute. Se non sono disponibili informazioni per gli anni civili precedenti, l’ESMA calcola le commissioni sulla base delle ultime informazioni disponibili. La nota di addebito deve essere inviata almeno 30 giorni prima della scadenza; le commissioni pagate non sono rimborsate.

Commissione del primo anno e casi di esenzione

Per l’anno di riconoscimento, avallo o autorizzazione, la commissione annuale del primo anno è calcolata applicando alla commissione di cui all’articolo 4 un coefficiente specifico. Il pagamento avviene dopo l’informazione dell’accoglimento della domanda e entro 30 giorni dalla nota di addebito. Se il riconoscimento, l’autorizzazione o l’avvio dell’avallo avvengono nel mese di dicembre, la commissione del primo anno non è dovuta.

Definizione di fatturato applicabile

Per i riconosciuti di paesi terzi, il fatturato applicabile è costituito dai ricavi dell’anno n-2 generati dall’uso nell’Unione di indici significativi, indici allineati con l’accordo di Parigi, indici di transizione climatica o indici per le merci dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/1011. Per chi avalla indici di riferimento di paesi terzi, il fatturato applicabile comprende anche i ricavi relativi a indici critici. I ricavi sono considerati indipendentemente dall’entità del gruppo a cui sono attribuiti.

Obblighi di comunicazione del fatturato

Gli amministratori di paesi terzi riconosciuti che forniscono almeno un indice significativo, e gli amministratori che avallano indici di riferimento di paesi terzi che forniscono o avallano almeno un indice significativo, devono trasmettere annualmente all’ESMA i dati che confermano il fatturato applicabile. Se tali dati non risultano dai bilanci revisionati, è richiesta una revisione distinta. La trasmissione avviene per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno n-1, a decorrere dal secondo anno successivo al riconoscimento o all’avallo, e la documentazione deve essere in una lingua comunemente utilizzata nel settore dei servizi finanziari.

Stime, conversione valutaria e dati mancanti

Se l’attività non si è svolta per l’intero anno n-2, l’ESMA stima il fatturato applicabile extrapolando i valori ai mesi effettivi di attività. Se mancano dati revisionati per l’anno n-2, l’ESMA utilizza quelli dell’esercizio n-1. I ricavi espressi in valuta diversa dall’euro sono convertiti in euro usando il tasso di cambio medio del periodo, sulla base del tasso di riferimento BCE.

Riparto di competenze e addebito delle commissioni

Se l’ESMA delega compiti alle autorità nazionali competenti, solo l’ESMA può addebitare la commissione di domanda e la commissione annuale di vigilanza agli amministratori di paesi terzi, agli amministratori che avallano indici di riferimento di paesi terzi e agli amministratori di indici critici.

Disposizioni transitorie per soggetti già autorizzati o riconosciuti

La nuova disciplina sulle commissioni di domanda non si applica agli amministratori di indici di riferimento che avallano indici di riferimento di paesi terzi autorizzati o registrati dalle autorità nazionali competenti al 31 dicembre 2025 o prima. Inoltre, gli amministratori riconosciuti dall’ESMA al 1° gennaio 2026 o sottoposti alla sua vigilanza a tale data, se forniscono o avallano almeno un indice significativo, pagano una commissione annuale fissa di 150.000 EUR per gli anni 2026 e 2027; dal 2028 si applica il calcolo ordinario basato sul fatturato. Per il 2025 e il 2026 tali soggetti non devono presentare i dati sui ricavi.

Come è indicizzato

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