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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2173

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2173 della Commissione, del 29 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda la prova dell’origine per alcuni contingenti tariffari nel settore del pollame e per quanto riguarda le informazioni da menzionare nei certificati di origine digitali

Normativa europea32025R2173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per semplificare la prova dell’origine richiesta per due contingenti tariffari nel settore del pollame. Per i contingenti 09.4410 e 09.4420 viene reintrodotta la possibilità di usare il contratto di fornitura in luogo del certificato di origine al momento della domanda di titolo di importazione. Inoltre, viene eliminato l’obbligo di indicare nel certificato di origine digitale il numero di serie del titolo di importazione. Le nuove regole si applicano solo dopo un periodo transitorio di 90 giorni dalla pubblicazione e non incidono sui titoli già rilasciati, che restano soggetti al certificato di origine.

Modifica le regole di gestione di alcuni contingenti tariffari nel settore del pollame, reintroducendo il contratto di fornitura come prova dell’origine e semplificando i certificati di origine digitali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori dell’Unione che presentano domande di titoli di importazione nell’ambito dei contingenti tariffari 09.4410 e 09.4420 relativi a prodotti a base di carni di pollame, nonché alle autorità competenti degli Stati membri incaricate del rilascio dei titoli. Riguarda la fase di domanda del titolo e l’immissione in libera pratica delle merci in dogana, con esclusione della retroattività per i titoli già rilasciati prima della data di applicazione delle nuove regole.

Modifica della disciplina dei contingenti tariffari nel settore del pollame

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2173 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, che disciplina le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a titoli. L’intervento è motivato dall’esigenza di ridurre difficoltà operative e ritardi per gli operatori e di semplificare l’uso delle prove dell’origine e dei titoli di importazione, in particolare per i contingenti tariffari nel settore del pollame.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano specificamente i contingenti tariffari 09.4410 e 09.4420 relativi a prodotti a base di carni di pollame. I destinatari pratici delle nuove regole sono gli operatori dell’Unione che presentano domande di titoli di importazione e le autorità competenti degli Stati membri incaricate del rilascio dei titoli e della verifica della documentazione. Il regolamento incide anche sulla fase doganale dell’immissione in libera pratica, ma solo per i titoli soggetti alla nuova disciplina; i titoli già rilasciati prima dell’entrata in applicazione restano esclusi dalle nuove regole.

Prova dell’origine per la domanda di titolo

La modifica principale consiste nel ritorno al sistema precedente al 1° giugno 2021 per la dimostrazione dell’origine dei prodotti. Per i contingenti 09.4410 e 09.4420, al momento della domanda di titolo l’operatore può presentare un contratto di fornitura in luogo del certificato di origine. Il contratto deve indicare in modo espresso che i prodotti richiesti sono disponibili per la consegna nell’Unione nel corso del periodo contingentale, che provengono dal luogo di origine previsto e che il quantitativo corrisponde a quello richiesto.

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Nella tabella aggiornata dell’allegato XII, la voce relativa alla prova dell’origine per l’immissione in libera pratica è sostituita dall’indicazione "No". Ciò segnala che, per i contingenti interessati, la disciplina modificata non richiede più una prova dell’origine in questa fase, coerentemente con la semplificazione introdotta.

Certificati di origine digitali

Il regolamento elimina anche un adempimento formale connesso ai certificati di origine digitali. Viene soppresso, nell’allegato XVII, punto 4, lettera d), punto i), l’obbligo di riportare nel certificato il numero di serie del titolo di importazione rilasciato dallo Stato membro cui il documento si riferisce. La finalità è facilitare l’utilizzo congiunto delle prove dell’origine e dei titoli di importazione da parte degli operatori dell’Unione.

Regime transitorio

Il regolamento contiene una clausola transitoria espressa: i titoli rilasciati prima dell’entrata in applicazione delle modifiche continuano a richiedere il certificato di origine da presentare in dogana per l’immissione in libera pratica delle merci. In questo modo si evita ogni effetto retroattivo e si preserva la certezza giuridica per i titoli già emessi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita: esso si applica dal primo periodo di presentazione delle domande di titolo dopo il periodo di 90 giorni successivo alla pubblicazione. La disciplina prevede quindi un intervallo temporale tra l’entrata in vigore formale e l’applicazione sostanziale, volto a consentire agli operatori e alle amministrazioni una transizione ordinata.

Disposizioni principali

Prova dell’origine per i contingenti 09.4410 e 09.4420

Nell’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, per i contingenti tariffari 09.4410 e 09.4420, la prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo viene sostituita dal contratto di fornitura. Il contratto deve specificare che i prodotti a base di carni di pollame richiesti sono disponibili per la consegna nell’Unione nel corso del periodo contingentale, provengono dal luogo di origine previsto e sono nel quantitativo richiesto.

Soppressione dell’obbligo di prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Sempre per i contingenti 09.4410 e 09.4420, la voce relativa alla prova dell’origine per l’immissione in libera pratica è sostituita con l’indicazione "No", eliminando tale adempimento nella disciplina modificata.

Certificati di origine digitali

Nell’allegato XVII, punto 4, lettera d), punto i), delle note introduttive, è soppresso l’obbligo secondo cui il certificato di origine digitale doveva riportare il numero di serie del titolo di importazione rilasciato dallo Stato membro interessato.

Regime transitorio

I titoli rilasciati prima dell’entrata in applicazione delle modifiche restano disciplinati dalla vecchia regola e devono essere corredati di certificati di origine da presentare in dogana per l’immissione in libera pratica delle merci.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal primo periodo di presentazione delle domande di titolo dopo il periodo di 90 giorni successivo alla pubblicazione. È previsto quindi uno slittamento applicativo per consentire una transizione ordinata.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneorganizzazione comune dei mercaticontingenti tariffariimportazionipollame

Testo integrale

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