Regolamento (UE) 2025/2181
Regolamento (UE) 2025/2181 della Commissione, del 29 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni applicabili all’importazione di olio da cucina usato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce nel quadro del regolamento (UE) n. 142/2011 una disciplina specifica per l’importazione di olio da cucina usato, con l’obiettivo di armonizzare le condizioni di accesso al mercato dell’Unione e ridurre i rischi per la salute pubblica e animale. Vengono aggiunte una definizione, una nuova voce negli allegati sulle importazioni e un modello di dichiarazione dell’importatore da presentare ai controlli frontalieri. Sono inoltre previste condizioni sullo stabilimento di origine, sulla destinazione finale, sul tenore massimo di umidità e particelle solide e sulla tracciabilità del trasporto, salvo il caso di convoglio chiuso autorizzato. L’applicazione è differita al 19 novembre 2027 per consentire l’adeguamento degli operatori e delle autorità.
Modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 introducendo prescrizioni armonizzate per l’importazione nell’Unione di olio da cucina usato.
Ambito di applicazione
Si applica all’importazione e, per alcuni profili, al transito nell’Unione di olio da cucina usato contenente o costituito da materiali di origine animale rientranti nei materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera p), del regolamento (CE) n. 1069/2009. Riguarda gli operatori/importatori, gli stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati nei paesi terzi di origine, gli impianti di destinazione nell’Unione e le autorità competenti ai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Restano esclusi dall’ambito del regolamento (CE) n. 1069/2009, e quindi dalle nuove prescrizioni qui introdotte, gli oli da cucina usati che non contengono né sono costituiti da materiali di origine animale; inoltre, quando l’olio da cucina usato è destinato a sterilizzazione sotto pressione, trasformazione secondo determinate modalità, biogas o compost, si applica il regime generale del regolamento (CE) n. 1069/2009. Il regolamento si applica dal 19 novembre 2027.
Regolamento (UE) 2025/2181 della Commissione: importazione di olio da cucina usato
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 142/2011, che detta le misure di applicazione in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano, per introdurre una disciplina armonizzata specifica sull’importazione di olio da cucina usato. La finalità dichiarata è facilitare il commercio internazionale, garantendo al contempo la tutela della salute pubblica e della salute animale mediante requisiti uniformi per origine, trasporto, lavorazione e documentazione.
Contesto e ratio della modifica
Dai considerando emerge che l’olio da cucina usato è una materia prima rilevante per la produzione di biodiesel, prodotti oleochimici e combustibili rinnovabili, ma può presentare rischi sanitari se immesso nella catena dei mangimi o gestito senza adeguati controlli. Il regolamento chiarisce inoltre il rapporto con il regolamento (CE) n. 1069/2009: quando l’olio da cucina usato è destinato alle operazioni ivi previste per i rifiuti di cucina e ristorazione, si applica direttamente tale disciplina; quando invece rientra nella categoria 3 con materiali di origine animale, si rende opportuno un regime specifico per l’importazione.
Ambito materiale e definizione
Il regolamento introduce nell’allegato I del regolamento (UE) n. 142/2011 la definizione di "olio da cucina usato" come frazione oleosa dei materiali di categoria 3 "rifiuti di cucina e ristorazione" di cui all’articolo 10, lettera p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 che contiene o è costituita da materiali di origine animale. La definizione serve a delimitare con maggiore precisione il perimetro delle nuove prescrizioni importative.
Prescrizioni per l’importazione
Nell’allegato XIV, capo II, tabella 2, viene aggiunta una nuova voce dedicata all’olio da cucina usato, proveniente da qualsiasi paese terzo, con rinvio alle prescrizioni della nuova sezione 13 e al certificato/documento modello dell’allegato XV, capo 22. Le condizioni sostanziali per l’importazione sono le seguenti:
- la partita deve provenire da uno stabilimento o impianto riconosciuto o registrato in un paese terzo;
- dopo i controlli ufficiali di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, la partita deve essere trasportata e monitorata fino all’impianto di destinazione secondo il regolamento delegato (UE) 2019/1666, salvo il caso di convoglio chiuso non aggirabile e autorizzato dall’autorità competente;
- prima della spedizione, l’olio deve essere filtrato oppure separato fisicamente da elementi non oleosi, comprese acqua e particelle solide superiori a 6 mm, in modo da ottenere un contenuto complessivo di umidità e particelle solide non superiore al 10 % p/p;
- ai controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero deve accompagnarsi una dichiarazione dell’importatore conforme al modello previsto.
Trasporto, monitoraggio e destinazione finale
Il regolamento richiama il meccanismo di controllo del trasporto previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/1666 per evitare che l’olio da cucina usato possa entrare nella catena dei mangimi per animali d’allevamento. Il trasporto controllato fino all’impianto di destinazione è richiesto anche quando l’olio è riscaldato o fuso in un impianto riconosciuto che effettua operazioni intermedie o è temporaneamente stoccato in un impianto riconosciuto di magazzinaggio intermedio, salvo sempre l’ipotesi di convoglio chiuso autorizzato.
Modello di dichiarazione e controlli frontalieri
Nell’allegato XV viene inserito il capo 22 con il modello di dichiarazione dell’importatore di olio da cucina usato destinato all’importazione o al transito nell’Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro in cui si svolge il controllo ufficiale al posto di controllo frontaliero e in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione. Il modello costituisce parte integrante della nuova disciplina documentale.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 19 novembre 2027. La Commissione motiva tale scelta con la necessità di concedere agli operatori e alle autorità competenti il tempo necessario per adeguare procedure e controlli alle nuove prescrizioni armonizzate.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento (UE) n. 142/2011
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento. Le modifiche introducono una definizione di olio da cucina usato, una nuova disciplina per le importazioni e un nuovo modello di dichiarazione.
Definizione di olio da cucina usato
Nell’allegato I è inserito il punto 62: per "olio da cucina usato" si intende la frazione oleosa dei materiali di categoria 3 "rifiuti di cucina e ristorazione" di cui all’articolo 10, lettera p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 che contiene o è costituita da materiali di origine animale.
Nuova voce per l’olio da cucina usato nella tabella delle importazioni
Nell’allegato XIV, capo II, tabella 2, è aggiunta la riga n. 21 relativa all’olio da cucina usato. La materia prima è indicata come materiale di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera p), del regolamento (CE) n. 1069/2009; la condizione di importazione rinvia alla sezione 13; l’origine è "qualsiasi paese terzo"; il certificato/documento modello è quello dell’allegato XV, capo 22.
Prescrizioni per l’importazione di olio da cucina usato
La nuova sezione 13 dell’allegato XIV prevede che l’olio da cucina usato possa essere importato solo se la partita: proviene da uno stabilimento o impianto riconosciuto o registrato in un paese terzo; dopo i controlli ufficiali di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, è trasportata e monitorata fino all’impianto di destinazione secondo il regolamento delegato (UE) 2019/1666, salvo trasporto mediante un sistema di convoglio chiuso non aggirabile e autorizzato dall’autorità competente; è stata filtrata prima della spedizione o separata fisicamente dagli elementi non oleosi, comprese acqua e particelle solide superiori a 6 mm, fino a un contenuto complessivo di umidità e particelle solide non superiore al 10 % p/p al momento della spedizione; è accompagnata, ai controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero, da una dichiarazione dell’importatore conforme al modello dell’allegato XV, capo 22, in una lingua ufficiale dello Stato membro del controllo e in una lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione.
Modello di dichiarazione dell’importatore
Nell’allegato XV è aggiunto il capo 22, contenente il modello di dichiarazione per l’importazione o il transito nell’Unione europea di olio da cucina usato. Il modello deve accompagnare la partita ai controlli ufficiali frontalieri.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi soltanto dal 19 novembre 2027. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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