Regolamento (UE) 2025/2176
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2176 della Commissione, del 29 ottobre 2025, relativo al rinnovo dell’autorizzazione dei preparati di Pediococcus acidilactici NCIMB 30005, Lacticaseibacillus paracasei NCIMB 30151 e Lactiplantibacillus plantarum DSM 16627 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 849/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione rinnova l’autorizzazione di tre preparati microbici già autorizzati come additivi per mangimi per tutte le specie animali, sulla base della valutazione positiva dell’EFSA circa la loro sicurezza alle condizioni d’uso attuali. Il regolamento fissa le condizioni di impiego, i requisiti di etichettatura e le misure di protezione per gli utilizzatori, oltre a prevedere un periodo transitorio per i prodotti già fabbricati ed etichettati prima della nuova data di applicazione. Contestualmente, il precedente regolamento di esecuzione n. 849/2014 è abrogato.
Rinnovo dell’autorizzazione di tre preparati probiotici per mangimi (additivi per l’insilaggio) destinati a tutte le specie animali, con abrogazione del precedente regolamento di autorizzazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai preparati di Pediococcus acidilactici NCIMB 30005, Lacticaseibacillus paracasei NCIMB 30151 e Lactiplantibacillus plantarum DSM 16627, quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, classificati nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio". Disciplina il rinnovo dell’autorizzazione a livello UE, le condizioni di impiego e le misure transitorie per i prodotti e i mangimi già immessi sul mercato; si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Restano ferme le prescrizioni generali in materia di sicurezza dei lavoratori previste dal diritto dell’Unione.
Rinnovo dell’autorizzazione di tre preparati microbici come additivi per mangimi
Il regolamento (UE) 2025/2176 rinnova l’autorizzazione di tre preparati a base di batteri lattici già impiegati come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi e recepisce le valutazioni scientifiche favorevoli rese dall’EFSA, pur introducendo cautele specifiche per gli utilizzatori e un periodo transitorio per l’adeguamento del mercato.
Contesto normativo e presupposti della decisione
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione e rinnovo degli additivi destinati all’alimentazione animale. I tre preparati di Pediococcus acidilactici NCIMB 30005, Lacticaseibacillus paracasei NCIMB 30151 e Lactiplantibacillus plantarum DSM 16627 erano già stati autorizzati per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 849/2014. Le domande di rinnovo sono state presentate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e corredate della documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2.
Valutazione scientifica e profili di rischio
Nei pareri del 15 ottobre 2024, del 26 novembre 2024 e del 28 gennaio 2025, l’EFSA ha concluso che i preparati continuano a essere sicuri per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente alle condizioni d’uso attualmente autorizzate. L’Autorità ha inoltre qualificato gli additivi come potenziali sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie e ha ritenuto rischiosa l’esposizione cutanea e respiratoria. In assenza di dati, non ha potuto formulare conclusioni sulla potenziale irritazione oculare. Ha infine osservato che i valori di citrinina rilevati sono elevati e richiedono attenzione e monitoraggio nella produzione.
Metodo di analisi e ruolo del laboratorio di riferimento
Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto ancora validi per la domanda di rinnovo le conclusioni e le raccomandazioni già formulate nella precedente valutazione sul metodo analitico. Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è stata richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
Condizioni di autorizzazione contenute nell’allegato
L’allegato disciplina in modo puntuale ciascun additivo, confermandone l’inquadramento nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio. Per tutti e tre i preparati è prevista:
- una composizione minima di almeno 2,5 × 10^10 CFU/g di additivo;
- la forma solida;
- la caratterizzazione come cellule vitali della relativa specie microbica;
- l’identificazione mediante sequenziamento del DNA o elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE), secondo CEN/TS 17697;
- il conteggio mediante metodo dello spatolamento superficiale o semina per inclusione su agar MRS, secondo EN 15786 o EN 15787 a seconda del ceppo.
Per tutte le specie animali è prevista una dose minima di 5 × 10^7 CFU/kg di materiale vegetale fresco quando l’additivo non è impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio.
Obblighi di etichettatura e protezione degli utilizzatori
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Abrogazione del precedente regolamento e regime transitorio
Con il nuovo rinnovo, il regolamento di esecuzione (UE) n. 849/2014 è abrogato. Tuttavia, per evitare interruzioni operative, il regolamento consente che i preparati già autorizzati e i mangimi che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 19 novembre 2026 secondo le norme applicabili prima del 19 novembre 2025, possano continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L’allegato indica per ciascun preparato una fine del periodo di autorizzazione fissata al 19 novembre 2035.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione dei preparati indicati nell’allegato è rinnovata ai sensi dell’articolo 1, in quanto rientranti nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio". Le autorizzazioni sono rinnovate alle condizioni dettagliate nell’allegato del regolamento.
Valutazione scientifica e presupposti del rinnovo
L’EFSA ha confermato che, alle condizioni d’uso già autorizzate, i tre preparati restano sicuri per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente. Ha però rilevato che gli additivi devono essere considerati potenziali sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie, con esposizione cutanea e respiratoria ritenuta rischiosa; in assenza di dati, non ha potuto concludere sulla irritazione oculare. Ha inoltre segnalato valori elevati di citrinina, da monitorare nel processo produttivo.
Rapporto con il laboratorio di riferimento
Il laboratorio di riferimento ha ritenuto valide e applicabili alla domanda di rinnovo le conclusioni già formulate nella precedente autorizzazione sul metodo di analisi. In base all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005, non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
Abrogazione del precedente regime autorizzatorio
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 849/2014 è abrogato a seguito del rinnovo delle autorizzazioni.
Misure transitorie
I preparati autorizzati dal regolamento (UE) n. 849/2014 e i mangimi che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 19 novembre 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 19 novembre 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Condizioni tecniche e di sicurezza in allegato
Per ciascun additivo l’allegato prevede composizione minima (almeno 2,5 × 10^10 CFU/g di additivo), forma solida, metodi di identificazione e conteggio basati su sequenziamento DNA/PFGE e agar MRS, specie destinatarie (tutte le specie animali), dose minima quando non usati in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio (5 × 10^7 CFU/kg di materiale vegetale fresco) e obblighi di sicurezza per gli operatori del settore dei mangimi, compreso l’uso di dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie se i rischi non sono altrimenti eliminabili.
Durata dell’autorizzazione e data di scadenza
Per i tre preparati, l’autorizzazione è valida fino al 19 novembre 2035, come indicato nell’allegato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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