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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2172

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2172 della Commissione, del 29 ottobre 2025, che garantisce la protezione nell’Unione all’indicazione geografica Vaj Ulliri Valmi Elbasan iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra

Normativa europea32025R2172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento assicura la protezione nell’Unione dell’indicazione geografica "Vaj Ulliri Valmi Elbasan", iscritta nel registro internazionale dell’Atto di Ginevra su domanda dell’Albania. La Commissione ha verificato il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) 2019/1753 e, non essendo state presentate opposizioni, ha disposto la protezione del nome nell’UE. Il prodotto identificato è un olio d’oliva. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Protezione nell’Unione europea dell’indicazione geografica "Vaj Ulliri Valmi Elbasan" iscritta nel registro internazionale dell’Atto di Ginevra.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea al nome "Vaj Ulliri Valmi Elbasan", registrato internazionalmente come indicazione geografica dall’Albania e notificato alla Commissione dall’Ufficio internazionale dell’OMPI. La protezione opera nel quadro del regolamento (UE) 2019/1753 e dell’Atto di Ginevra, senza pregiudizio per eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni; il testo non introduce esclusioni specifiche ulteriori rispetto a quelle previste dal regime generale richiamato.

Protezione nell’Unione dell’indicazione geografica "Vaj Ulliri Valmi Elbasan"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2172 della Commissione garantisce la protezione nell’Unione del nome "Vaj Ulliri Valmi Elbasan", registrato internazionalmente come indicazione geografica ai sensi dell’Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona. Il provvedimento si colloca nel quadro dell’azione dell’Unione conseguente all’adesione all’Atto di Ginevra e si fonda sul regolamento (UE) 2019/1753.

Contesto normativo e presupposti della protezione

L’Atto di Ginevra consente alle autorità competenti delle parti contraenti di depositare domande di registrazione internazionale di denominazioni di origine e indicazioni geografiche presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, che provvede all’iscrizione nel registro internazionale. Le altre parti contraenti, ai sensi dell’articolo 9 dell’Atto di Ginevra, proteggono tali denominazioni e indicazioni geografiche nel proprio ordinamento, salvo eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni.

Nel caso di specie, l’Ufficio internazionale dell’OMPI ha notificato alla Commissione, il 7 marzo 2025, che il nome "Vaj Ulliri Valmi Elbasan", oggetto di domanda depositata dall’Albania, era stato iscritto nel registro internazionale come indicazione geografica. La registrazione è stata poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per consentire eventuali opposizioni.

Valutazione della Commissione e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la registrazione internazionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753, verificando il rispetto delle condizioni previste da tale disposizione. Dai considerando risulta che tali condizioni sono state ritenute soddisfatte.

La Commissione rileva inoltre che non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753. In assenza di opposizioni, è quindi disposta la protezione del nome nell’Unione, in conformità con il regime dell’Atto di Ginevra.

Oggetto della protezione

L’articolo 1 riconosce la protezione nell’Unione al nome "Vaj Ulliri Valmi Elbasan". Il regolamento specifica inoltre che tale nome identifica un prodotto del tipo "Olio d’oliva". Ne consegue che la tutela riguarda la denominazione registrata internazionalmente e il relativo prodotto, secondo la disciplina delle indicazioni geografiche richiamata dal regolamento di base.

Entrata in vigore e efficacia nell’ordinamento degli Stati membri

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa altresì che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.

Rilevanza pratica per i professionisti

Per gli operatori del settore agroalimentare e per i consulenti in proprietà industriale, il regolamento comporta che il nome "Vaj Ulliri Valmi Elbasan" sia protetto come indicazione geografica nell’UE e non possa essere utilizzato in modo incompatibile con tale protezione. La disciplina applicabile è quella del sistema internazionale dell’Atto di Ginevra, integrato dal regolamento (UE) 2019/1753 e dal presente regolamento di esecuzione.

Disposizioni principali

Riconoscimento e protezione nell’Unione

L’articolo 1 dispone che il nome "Vaj Ulliri Valmi Elbasan", iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale, è protetto nell’Unione. Il nome identifica un prodotto del tipo "Olio d’oliva".

Base giuridica e verifica delle condizioni

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2019/1753, in particolare sull’articolo 7, paragrafo 1. Nei considerando si dà atto che la Commissione ha valutato la registrazione internazionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753 e ha concluso che le condizioni previste sono soddisfatte.

Assenza di opposizioni

La registrazione internazionale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1753 per consentire eventuali opposizioni. Poiché non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 6 del medesimo regolamento, la Commissione ha ritenuto opportuno concedere la protezione nell’Unione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualeindicazioni geograficheprodotti agricolicooperazione internazionalemarchi e denominazioni di origine

Testo integrale

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