Regolamento (UE) 2025/2171
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2171 della Commissione, del 29 ottobre 2025, relativo al rinnovo dell’autorizzazione del calcio D-pantotenato (vitamina B5) e del D-pantenolo (vitamina B5) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione di due additivi nutrizionali a base di vitamina B5, già autorizzati per tutte le specie animali, sulla base della valutazione positiva di EFSA circa sicurezza per animali, consumatori e ambiente. Introduce anche un aggiornamento della denominazione in etichetta, consentendo l’uso del nome comune della vitamina o della sostanza chimica specifica, purché accompagnati dal relativo numero di identificazione. Sono previste misure di protezione per gli utilizzatori e un regime transitorio per consentire l’adeguamento delle etichette e la commercializzazione delle scorte già prodotte.
Rinnova l’autorizzazione del calcio D-pantotenato e del D-pantenolo come additivi per mangimi per tutte le specie animali, aggiornandone condizioni d’uso ed etichettatura, e abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2014.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, etichettano, immettono sul mercato e utilizzano il calcio D-pantotenato (vitamina B5) e il D-pantenolo (vitamina B5) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Riguarda le materie prime per mangimi, le premiscele, i mangimi composti e l’acqua di abbeveraggio, con specifiche misure transitorie per prodotti realizzati ed etichettati prima del 19 novembre 2025. Le disposizioni valgono nell’Unione europea e sono direttamente applicabili in ciascuno Stato membro; testo rilevante ai fini del SEE.
Rinnovo dell’autorizzazione di vitamina B5 come additivo per mangimi
Il regolamento rinnova l’autorizzazione del calcio D-pantotenato e del D-pantenolo, entrambi riconducibili alla vitamina B5, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione e il rinnovo degli additivi per l’alimentazione animale.
Presupposti scientifici e normativi
La Commissione fonda il rinnovo sui pareri EFSA del 26 giugno 2024 e del 28 gennaio 2025, dai quali risulta che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, i due additivi restano sicuri per animali, consumatori e ambiente. L’EFSA ha inoltre rilevato specifici profili di rischio per gli utilizzatori, differenti per i due prodotti: il calcio D-pantotenato presenta bassa tossicità per inalazione, mentre il D-pantenolo è irritante per pelle e occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie.
Il laboratorio di riferimento ha ritenuto ancora validi i metodi di analisi già valutati nella precedente autorizzazione; pertanto, non sono state richieste ulteriori relazioni di valutazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005.
Ambito materiale e classificazione
Gli additivi sono confermati nella categoria degli additivi nutrizionali e nel gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite". L’allegato individua i due prodotti con i codici 3a841 e 3a842, le rispettive caratteristiche chimiche, i criteri di purezza e i metodi analitici applicabili.
Condizioni di impiego del calcio D-pantotenato
Per il calcio D-pantotenato, l’allegato prevede che l’additivo possa essere impiegato in tutte le specie animali, anche nell’acqua di abbeveraggio. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, devono essere usati dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.
Condizioni di impiego del D-pantenolo
Per il D-pantenolo, l’allegato dispone che l’additivo sia utilizzabile soltanto nell’acqua di abbeveraggio per tutte le specie animali. Anche qui devono essere riportate nelle istruzioni le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Le misure di protezione degli utilizzatori sono più ampie: in caso di rischio residuo, è richiesto l’uso di dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Etichettatura e identificazione dell’additivo
La Commissione ha scelto di aggiornare la denominazione degli additivi, consentendo l’impiego del nome comune "vitamina B5" accanto alla denominazione chimica specifica. In etichetta, però, il riferimento deve sempre essere accompagnato dal numero di identificazione, così da consentire l’esatta identificazione della sostanza effettivamente presente nel mangime. La finalità dichiarata è facilitare la comprensione dell’etichetta da parte degli allevatori e dei proprietari di animali da compagnia.
Misure transitorie e scorte esistenti
Per agevolare l’adeguamento alle nuove regole di denominazione ed etichettatura, il regolamento introduce un regime transitorio differenziato:
- additivi per mangimi e premiscele prodotti ed etichettati prima del 19 maggio 2026, se conformi alle norme precedenti, possono restare sul mercato ed essere utilizzati fino a esaurimento scorte;
- mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 19 novembre 2026 secondo le norme precedenti, possono anch’essi essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte;
- per i prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine transitorio è prorogato al 19 novembre 2027.
Abrogazione del precedente regolamento e applicazione
Con l’entrata in vigore del nuovo regime, il regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2014 è abrogato. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in quanto atto obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione del calcio D-pantotenato e del D-pantenolo è rinnovata ai sensi dell’articolo 1, per la categoria degli additivi nutrizionali e il gruppo funzionale "vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite", secondo le condizioni fissate nell’allegato.
Valutazione scientifica e presupposti del rinnovo
La Commissione si fonda sui pareri EFSA del 26 giugno 2024 e del 28 gennaio 2025, che confermano la sicurezza degli additivi alle condizioni d’uso attualmente autorizzate. Il laboratorio di riferimento ha ritenuto valide le precedenti conclusioni sui metodi analitici e, perciò, non sono richieste relazioni di valutazione ulteriori ai sensi del regolamento (CE) n. 378/2005.
Etichettatura e denominazione degli additivi
Il regolamento consente di indicare in etichetta gli additivi sia con il nome comune "vitamina B5" sia con la denominazione chimica specifica (calcio D-pantotenato o D-pantenolo), purché sia riportato anche il numero di identificazione dell’additivo. La modifica è volta a facilitare l’identificazione da parte degli utilizzatori finali.
Condizioni specifiche d’uso per il calcio D-pantotenato
L’additivo 3a841 può essere utilizzato in tutte le specie animali ed è autorizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. L’allegato impone di indicare nelle istruzioni per l’uso le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori devono adottare procedure e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se ciò non basta, occorre l’uso di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie. La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 19 novembre 2035.
Condizioni specifiche d’uso per il D-pantenolo
L’additivo 3a842 può essere utilizzato solo nell’acqua di abbeveraggio per tutte le specie animali. Anche in questo caso devono essere indicate nelle istruzioni le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. Gli operatori devono adottare misure organizzative per evitare i rischi; se non eliminabili, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 19 novembre 2035.
Misure transitorie
Gli additivi, le premiscele e, a determinate condizioni, i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima delle date indicate possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte: per additivi e premiscele fino al 19 maggio 2026; per mangimi composti e materie prime destinati ad animali da produzione alimentare fino al 19 novembre 2026; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare fino al 19 novembre 2027. In tutti i casi occorre che la produzione e l’etichettatura siano conformi alle norme applicabili prima del 19 novembre 2025.
Abrogazione del precedente regime
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2014 è abrogato dall’articolo 2, in conseguenza del rinnovo dell’autorizzazione e dell’aggiornamento delle condizioni di impiego.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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