Cassazione Civile, Ordinanza n. 29081/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di imposte richiesto in relazione a un’agevolazione fiscale prevista per eventi calamitosi. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello l’Agenzia delle Entrate ha ottenuto riforma della decisione. Gli eredi del contribuente hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme processuali del contenzioso tributario, sostenendo che la questione della compatibilità del beneficio con la disciplina europea sugli aiuti de minimis non fosse nuova, ma già dedotta in primo grado e ribadita in appello, e che comunque non si trattasse di eccezione in senso tecnico; (2) violazione della norma agevolativa interna, della decisione della Commissione UE e del regolamento de minimis, censurando la CTR per aver ritenuto irrilevante la dichiarazione sostitutiva prodotta in appello relativa al periodo 2001-2005 e per aver invece preteso un riferimento agli anni 1990-1992; (3) violazione della disciplina sostanziale del rimborso e dell’art. 2697 c.c., per avere i giudici d’appello escluso i fatti costitutivi del diritto al rimborso; (4) violazione delle norme sulle spese di lite, per non aver condannato l’Amministrazione alle spese in caso di rigetto dell’appello. L’Amministrazione ha resistito e ha anche dedotto la convalida del rimborso e l’erogazione del 50%, circostanza ritenuta rilevante solo ai fini della definizione del merito, non della cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la convalida del rimborso e il pagamento del 50% non fossero sufficienti a definire la controversia, poiché il contribuente non aveva accettato la cessazione della materia del contendere e permaneva la necessità di verificare il rispetto della normativa europea. Ha quindi deciso nel merito della questione, accogliendo il primo e il secondo motivo di ricorso: ha stabilito che la CTR aveva errato sia nel considerare nuova e inammissibile la questione dei requisiti de minimis, sia nel ritenere irrilevante la dichiarazione sostitutiva riferita al periodo 2001-2005, dovendosi invece applicare il triennio rilevante secondo la disciplina UE sopravvenuta e il momento di concessione dell’aiuto. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 546/1992
richiamato come norma processuale nel censurare la pretesa tardività della questione introdotta in giudizio
art. 32 d.lgs. n. 546/1992
richiamato tra le norme processuali denunciate per violazione nel giudizio tributario
art. 54 d.lgs. n. 546/1992
richiamato tra le norme processuali denunciate
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
richiamato a sostegno della doglianza sulla nuova eccezione in appello
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare errores in procedendo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale
art. 9, comma 17, l. n. 289/2002
norma agevolativa interna posta a base della domanda di rimborso
decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final
considerata come jus superveniens rilevante per la verifica dei presupposti dell’aiuto de minimis
art. 3 Regolamento UE n. 1407/2013
richiamato per affermare che gli aiuti de minimis si considerano concessi quando sorge il diritto a riceverli e che il periodo va valutato su base mobile
Regolamento UE n. 717/2014
richiamato unitamente al Reg. n. 1407/2013 per la disciplina de minimis
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell’onere della prova dei presupposti del diritto al rimborso
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
richiamato sulla liquidazione delle spese nel processo tributario
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati per la regolazione delle spese di lite
art. 16-octies l. n. 91 del 2017
richiamato in relazione all’erogazione del 50% del rimborso, tema considerato attinente alla fase di ottemperanza
Reg. (UE) n. 1407/2013, considerando n. 10
indicato per il criterio del triennio mobile ai fini de minimis
Reg. (UE) n. 717/2014, considerando n. 13
indicato per il criterio del triennio mobile ai fini de minimis
Massime di principio
- La questione della compatibilità di un’agevolazione fiscale con la disciplina europea degli aiuti di Stato, quando sopravvenuta in corso di causa, non integra necessariamente un’eccezione in senso tecnico: se incide sulla regola di diritto applicabile alla domanda, può essere dedotta anche successivamente e richiede l’accertamento dei relativi presupposti probatori.
- Quando interviene uno jus superveniens, è consentita la produzione dei documenti e l’allegazione dei fatti che prima non erano necessari o non erano disponibili, purché costituiscano presupposto dell’applicazione della nuova disciplina.
- Ai fini del rispetto dei limiti de minimis, il periodo di riferimento va computato secondo la disciplina europea come periodo mobile e gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui sorge il diritto alla loro ricezione, non necessariamente alla data materiale di erogazione.
- Nel giudizio tributario, la verifica del diritto al rimborso e della compatibilità con gli aiuti di Stato resta soggetta all’onere della prova del contribuente sui fatti costitutivi del beneficio.
- La convalida amministrativa del rimborso o l’erogazione parziale della somma non determinano automaticamente cessazione della materia del contendere se il contribuente mantiene interesse alla decisione sulla legittimità sostanziale del beneficio e non accetta la definizione anticipata della lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29017/2023 del 19/10/2023
- ordinanza_civile · 19 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29018/2023 del 19/10/2023
- ordinanza_civile · 19 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29019/2023 del 19/10/2023
- ordinanza_civile · 19 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29020/2023 del 19/10/2023
- ordinanza_civile · 19 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29022/2023 del 19/10/2023
- ordinanza_civile · 19 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29025/2023 del 19/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →