Ordinanza n. 156/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento dirigenziale - determinazione n. 2152 del 24.12.2025 avente ad oggetto: “Bando di concorso pubblico straordinario per il rilascio a titolo oneroso, di n. 16 nuove licenze taxi, di cui n. 3 abbinate a veicoli appositamente attrezzati per l'accesso autonomo delle persone con grave disabilità motoria (rif. determinazioni nn. 1989 del 20.12.2024 e 81 del 17.01.2025) - approvazione nuova graduatoria finale e avvio procedimento”, nella misura in cui esclude il ricorrente dall'inserimento nella graduatoria degli idonei assegnatari, nonché di ogni altro atto prodromico, presupposto, connesso e comunque consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuova graduatoria finale del concorso straordinario per il rilascio di 16 licenze taxi, nella parte in cui esclude il ricorrente dagli idonei assegnatari
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 2152 del 24 dicembre 2025, avente a oggetto l'approvazione della nuova graduatoria finale e l'avvio del procedimento nell'ambito del concorso straordinario per il rilascio oneroso di nuove licenze taxi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La contestazione riguardava l'esclusione del candidato dall'inserimento nella graduatoria degli idonei assegnatari. Nel corso della camera di consiglio il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, in considerazione della sopravvenuta sospensione degli effetti della graduatoria disposta dal Comune di Pisa il 13 marzo 2026, successivamente rettificata.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, non essendo emersi rilievi da parte del Comune. Non ha quindi esaminato il fumus boni iuris né il periculum in mora e non ha deciso nel merito la legittimità della graduatoria o dell'esclusione del ricorrente. Il collegio ha fissato l'udienza pubblica del 9 luglio 2026 per la trattazione del merito, anche al fine di consentire la trattazione congiunta con altri ricorsi relativi alla medesima procedura concorsuale. Le spese della fase cautelare sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata proposta e trattata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; tuttavia, il TAR non ha svolto una valutazione cautelare di merito, prendendo atto della rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare, dichiarata in udienza e non contestata dalla controparte, consente al giudice amministrativo di prenderne atto senza esaminare i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
- La sopravvenuta sospensione degli effetti dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione può determinare la rinuncia alla tutela cautelare, senza definire la controversia principale sull'illegittimità dell'atto.
- Quando la domanda cautelare viene abbandonata ma il ricorso di annullamento conserva interesse, il giudice può fissare direttamente l'udienza pubblica per la trattazione del merito e riservare a tale sede la regolazione delle spese di fase.
Come è indicizzato
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