Cassazione Penale, Sentenza n. 18871/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Roma che, pur avendo dichiarato l'estinzione per prescrizione dei reati loro contestati (contravvenzioni in materia edilizia e paesaggistica e violazioni dei sigilli) e revocato l'ordine di demolizione, aveva comunque confermato le statuizioni civili disposte in primo grado (risarcimento pari a complessivi €30.000,00 a favore del Comune di Terracina). In cassazione i ricorrenti deducevano violazione dell'art. 578 c.p.p. per mancata valutazione, anche ai soli effetti civili, dei motivi di impugnazione e carenza di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte di appello, pur avendo prosciolto gli imputati per prescrizione e revocato la demolizione, ha confermato le statuizioni civili con motivazione inadeguata e senza valutare la fondatezza dei motivi di gravame attinenti alla responsabilità civile e alla congruità del quantum. Per violazione dell'art. 578 c.p.p. e carenza di motivazione la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata al giudice civile competente in grado di appello per nuovo esame, nei limiti indicati dalla Cassazione. Le statuizioni penali (proscioglimento per prescrizione) e la revoca dell'ordine di demolizione restano nella sostanza confermate salvo il nuovo esame civilistico disposto con il rinvio.
Norme richiamate
art. 578 cod. proc. pen.
Prescrive che il giudice d'appello, quando proscioglie per estinzione del reato, debba comunque decidere sulle questioni civili connesse all'impugnazione; implica l'obbligo di valutare, anche se solo ai fini civili, la fondatezza dei motivi di gravame.
art. 538 cod. proc. pen.
Prevede che le statuizioni civili pronunciate in primo grado presuppongono la condanna: se la sentenza di primo grado è riformata in senso assolutorio, le statuizioni civili connesse devono cadere o essere rideterminate nella misura necessaria.
Corte di cassazione, Sez. III, 10 ottobre 2022, n. 38104
Giurisprudenza citata per il principio che la revoca della sanzione (demolizione) comprende anche l'ordine di rimessione in pristino, trattandosi di pronunce fra loro concorrenti.
Corte di cassazione, Sez. III, 16 giugno 2022, n. 23425
Giurisprudenza citata in relazione all'effetto che la riforma in senso assolutorio comporta sulla sopravvenuta insussistenza delle statuizioni civili connesse alla condanna.
Corte di cassazione, Sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 1611
Ulteriore pronuncia richiamata a sostegno del principio secondo cui la modifica della sentenza penale in senso favorevole all'imputato incide sulle statuizioni civili ad essa collegate.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello proscioglie per estinzione del reato (prescrizione), essa è comunque tenuta, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., a valutare e decidere sulle questioni civili connesse presentate in sede di impugnazione; non può limitarsi a confermare meccanicamente le statuizioni civili di primo grado.
- La conferma di statuizioni civili dopo un proscioglimento per prescrizione richiede motivazione adeguata che affronti le censure della difesa sulla responsabilità civile e sulla congruità del risarcimento; motivazioni generiche sulla entità del danno non sono sufficienti.
- Se la sentenza di primo grado viene riformata in senso assolutorio, le statuizioni civili fondate sulla condanna devono essere riesaminate e, se del caso, cadere o essere rideterminate (art. 538 c.p.p.).
- La revoca dell'ordine di demolizione segue la riforma favorevole in sede d'appello e comprende l'ordine di rimessione in pristino quando le pronunce sono concorrenti.
- In caso di omessa o insufficiente motivazione sulle questioni civili, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente agli effetti civili e rinviare per un nuovo esame al giudice competente.
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