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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31568/2026 del 19/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e in appello per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione continuata, estorsione consumata continuata, lesioni personali e tentata rapina in danno della madre, ha proposto ricorso per cassazione articolando sei censure. Ha contestato: la valutazione delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa, deceduta prima dell'esame, acquisite ex art. 512 c.p.p., deducendo violazione degli artt. 192, 512 e 526 c.p.p. e mancanza di riscontri esterni; l'insussistenza del reato di maltrattamenti per difetto di convivenza e di abitualità; l'erroneo riconoscimento di una pluralità di estorsioni e l'omesso riconoscimento dell'attenuante della lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale per il delitto di estorsione; il riconoscimento della responsabilità per lesioni, che sarebbero derivate da un mero inciampo della persona offesa; il diniego delle attenuanti generiche, anche in ragione della dedotta tossicodipendenza e dei contatti con una comunità terapeutica; infine la mancanza di motivazione della sentenza d'appello per asserita mancata confutazione specifica dei motivi di gravame.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa deceduta, ai maltrattamenti in famiglia, alla pluralità delle estorsioni, al riconoscimento delle lesioni e al diniego delle attenuanti generiche. Ha inoltre ritenuto tardiva la richiesta di applicazione dell'attenuante della lieve entità in materia di estorsione, perché non proposta in appello né nelle conclusioni. L'ultimo motivo è stato giudicato generico per mancata specificazione delle censure effettivamente trascurate dal giudice d'appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    le dichiarazioni della persona offesa deceduta devono essere valutate alla luce di riscontri esterni e di un vaglio di attendibilità, ma nel caso concreto tale vaglio è stato ritenuto correttamente svolto dai giudici di merito

  • art. 512 c.p.p.

    le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa deceduta sono utilizzabili e possono costituire base dell'accertamento se sorrette da adeguati riscontri e garanzie procedurali

  • art. 526 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in tema di utilizzazione della prova, ma la Corte ha escluso la violazione dedotta

  • art. 606 c.p.p.

    il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si discostava dai parametri del ricorso per cassazione, risolvendosi in censure di merito o generiche

  • art. 572 c.p.

    la convivenza, quale stabile relazione affettiva con condivisione dell'abitazione, non viene meno per temporanee sospensioni della coabitazione; l'abitualità può desumersi da condotte reiterate di sopraffazione e vessazione

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    i motivi di ricorso devono contenere l'indicazione specifica delle ragioni di doglianza; la genericità comporta inammissibilità

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa deceduta, acquisite ex art. 512 c.p.p., possono fondare la decisione di condanna quando siano intrinsecamente coerenti e risultino corroborate da riscontri esterni indipendenti, anche se non vi è stato contraddittorio dibattimentale.
  • In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza di appello va letta insieme a quella di primo grado come un unico tessuto argomentativo, sicché il controllo di legittimità deve misurarsi con l'insieme delle ragioni espresse nei due gradi di merito.
  • Il delitto di maltrattamenti in famiglia richiede una condotta abituale di sopraffazione o vessazione; tale requisito può risultare da una pluralità di episodi coerenti nel tempo e non è escluso da temporanei allontanamenti della persona offesa dall'abitazione familiare, se non viene meno il vincolo relazionale stabile.
  • Ai fini della configurabilità dei maltrattamenti, la convivenza va intesa come stabile relazione affettiva con condivisione della vita domestica e non coincide rigidamente con la mera coabitazione materiale.
  • La censura che mira a ottenere una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dai giudici di merito è inammissibile in cassazione quando non evidenzi un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione.
  • La doglianza sull'attenuante della lieve entità in materia di estorsione non è deducibile per la prima volta in cassazione se la questione era già proponibile in appello ma non è stata ritualmente dedotta in quella sede.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando è sorretto da motivazione non manifestamente illogica e basata su elementi ritenuti decisivi dal giudice di merito, non essendo necessaria la confutazione analitica di ogni elemento favorevole allegato dalle parti.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e autosufficienti: la mera denuncia di omessa confutazione dei motivi d'appello, senza indicare quali censure siano rimaste prive di risposta, è generica e determina inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMaltrattamenti contro familiari e conviventiEstorsioneLesioni
RamiProcesso penaleDelitti contro la famigliaDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

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