Cassazione Penale, Sentenza n. 20787/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 19/01/2024 del Tribunale della Libertà di Venezia che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP del 05/12/2023. Il ricorrente denunciava, un unico motivo articolato in tre profili: 1) nullità dell'ordinanza di rigetto per mancata traduzione in lingua a lui nota (rilevata ai sensi degli artt.143 e 178 cod.proc.pen.); 2) mancata considerazione, da parte del Tribunale, dell'annullamento dell'ordinanza genetica nei confronti di altri coindagati come fatto sopravvenuto rilevante; 3) omessa valutazione del cosiddetto tempo silente ai fini dell'attenuazione delle esigenze cautelari e della proporzionalità della custodia cautelare, in relazione ai reati ex artt.73 e 74 DPR 9 ottobre 1990, n.309.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata traduzione, richiamando l'interpretazione secondo cui l'obbligo di traduzione previsto dall'art.143 cod.proc.pen. è tassativo e riguarda i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali (ordinanze applicative), mentre non si estende automaticamente alle ordinanze di rigetto di istanze di revoca o sostituzione. Ha considerato aspecifici e inammissibili i profili relativi all'annullamento delle ordinanze nei confronti di altri coindagati e al tempo silente, per mancata indicazione del concreto effetto favorevole sulla posizione del ricorrente e per omessa puntuale indicazione del lasso temporale utile. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla competenza del Tribunale adito per il riesame delle misure cautelari
art. 73 e art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norme che descrivono i reati per i quali è stata applicata la misura cautelare (illeciti in materia di stupefacenti)
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per nullità o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non sufficientemente specifico
art. 143 cod. proc. pen.
Stabilisce gli obblighi di traduzione per atti essenziali; la Corte interpreta la norma in senso tassativo, limitando l'obbligo ai provvedimenti che dispongono misure cautelari personali
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in relazione alla nullità per mancata traduzione, ma la Corte ha ritenuto non applicabile la nullità invocata
art. 292 cod. proc. pen.
Norma relativa all'ordinanza applicativa (richiamata per distinguere le tipologie di provvedimenti per i quali la traduzione è obbligatoria)
art. 299 cod. proc. pen.
Norma relativa alle istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare; la Corte ha distinto tali provvedimenti dalle ordinanze applicative ai fini dell'obbligo di traduzione
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la presunzione relativa dell'adeguatezza della misura più afflittiva per taluni reati; richiamato in relazione all'onere di specificare perché la misura detentiva non sarebbe adeguata
art. 94 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza
Massime di principio
- L'obbligo di traduzione degli atti processuali previsto dall'art.143 cod. proc. pen. è da intendersi tassativo: concerne principalmente i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali (ordinanze applicative). Le ordinanze di rigetto di istanze di revoca o sostituzione non rientrano automaticamente in tale novero, salvo che il difensore o l'imputato non chiedano specificamente la traduzione individuando l'atto come essenziale per la conoscenza delle accuse.
- La mera pronuncia di annullamento dell'ordinanza genetica nei confronti di altri coindagati non è automaticamente idonea a determinare un effetto favorevole sulla posizione personale dell'indagato: deve essere indicato e dimostrato quale concreto risvolto abbia tale provvedimento sulla posizione individuale per essere rilevante in sede di revisione della misura cautelare.
- Il cosiddetto 'tempo silente' rileva ai fini della possibile attenuazione delle esigenze cautelari solo se il ricorrente indica con precisione il periodo concreto di inerzia e spiega come tale periodo incida sulle esigenze cautelari; affermazioni generiche o non quantificate sono insufficienti.
- In sede di ricorso in Cassazione è necessario contestare in modo specifico e motivato le argomentazioni del giudice di merito: questioni aspecifiche o mancata comparazione con le ragioni del provvedimento impugnato determinano l'inammissibilità per difetto di specificità.
- La proposizione di un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle Ammende) se non emergono ragioni di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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