Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20787/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 19/01/2024 del Tribunale della Libertà di Venezia che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del GIP del 05/12/2023. Il ricorrente denunciava, un unico motivo articolato in tre profili: 1) nullità dell'ordinanza di rigetto per mancata traduzione in lingua a lui nota (rilevata ai sensi degli artt.143 e 178 cod.proc.pen.); 2) mancata considerazione, da parte del Tribunale, dell'annullamento dell'ordinanza genetica nei confronti di altri coindagati come fatto sopravvenuto rilevante; 3) omessa valutazione del cosiddetto tempo silente ai fini dell'attenuazione delle esigenze cautelari e della proporzionalità della custodia cautelare, in relazione ai reati ex artt.73 e 74 DPR 9 ottobre 1990, n.309.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo sulla mancata traduzione, richiamando l'interpretazione secondo cui l'obbligo di traduzione previsto dall'art.143 cod.proc.pen. è tassativo e riguarda i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali (ordinanze applicative), mentre non si estende automaticamente alle ordinanze di rigetto di istanze di revoca o sostituzione. Ha considerato aspecifici e inammissibili i profili relativi all'annullamento delle ordinanze nei confronti di altri coindagati e al tempo silente, per mancata indicazione del concreto effetto favorevole sulla posizione del ricorrente e per omessa puntuale indicazione del lasso temporale utile. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla competenza del Tribunale adito per il riesame delle misure cautelari

  • art. 73 e art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme che descrivono i reati per i quali è stata applicata la misura cautelare (illeciti in materia di stupefacenti)

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per nullità o manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non sufficientemente specifico

  • art. 143 cod. proc. pen.

    Stabilisce gli obblighi di traduzione per atti essenziali; la Corte interpreta la norma in senso tassativo, limitando l'obbligo ai provvedimenti che dispongono misure cautelari personali

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in relazione alla nullità per mancata traduzione, ma la Corte ha ritenuto non applicabile la nullità invocata

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'ordinanza applicativa (richiamata per distinguere le tipologie di provvedimenti per i quali la traduzione è obbligatoria)

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle istanze di revoca o sostituzione della misura cautelare; la Corte ha distinto tali provvedimenti dalle ordinanze applicative ai fini dell'obbligo di traduzione

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa dell'adeguatezza della misura più afflittiva per taluni reati; richiamato in relazione all'onere di specificare perché la misura detentiva non sarebbe adeguata

  • art. 94 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza

Massime di principio

  • L'obbligo di traduzione degli atti processuali previsto dall'art.143 cod. proc. pen. è da intendersi tassativo: concerne principalmente i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali (ordinanze applicative). Le ordinanze di rigetto di istanze di revoca o sostituzione non rientrano automaticamente in tale novero, salvo che il difensore o l'imputato non chiedano specificamente la traduzione individuando l'atto come essenziale per la conoscenza delle accuse.
  • La mera pronuncia di annullamento dell'ordinanza genetica nei confronti di altri coindagati non è automaticamente idonea a determinare un effetto favorevole sulla posizione personale dell'indagato: deve essere indicato e dimostrato quale concreto risvolto abbia tale provvedimento sulla posizione individuale per essere rilevante in sede di revisione della misura cautelare.
  • Il cosiddetto 'tempo silente' rileva ai fini della possibile attenuazione delle esigenze cautelari solo se il ricorrente indica con precisione il periodo concreto di inerzia e spiega come tale periodo incida sulle esigenze cautelari; affermazioni generiche o non quantificate sono insufficienti.
  • In sede di ricorso in Cassazione è necessario contestare in modo specifico e motivato le argomentazioni del giudice di merito: questioni aspecifiche o mancata comparazione con le ragioni del provvedimento impugnato determinano l'inammissibilità per difetto di specificità.
  • La proposizione di un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle Ammende) se non emergono ragioni di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.