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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18694/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per rapina aggravata in concorso; dedotte: 1) violazione dell'art. 601 comma 3 c.p.p. per notifica tardiva dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello (avviso notificato il 18 giugno 2022, due giorni prima dell'udienza), con conseguente impedimento alla partecipazione personale in rito cartolare; 2) omessa o insufficiente motivazione rispetto alla richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste, con richiamo all'art. 192 c.p.p. per presunte contraddizioni e inattendibilità della persona offesa; 3) vizio di motivazione nel rigetto delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità, in presenza di restituzione del portafogli, uso dell'arma solo per la fuga, giovane età e inesistenza di precedenti rilevanti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi: quanto alla notifica tardiva, pur riconoscendola fattualmente, il vizio è stato considerato sanato perché non eccepito tempestivamente in appello (deve essere dedotto prima della deliberazione ai sensi dell'art. 180 c.p.p.); inoltre, nel giudizio cartolare ed in base alla giurisprudenza, la comunicazione al difensore tramite PEC può valere come comunicazione all'imputato. Sui profili di merito la Corte ha richiamato il divieto di riesame libero delle risultanze di fatto da parte della Cassazione e ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito circa la credibilità della persona offesa (racconto coerente e riconoscimenti fotografici/di persona) e circa il diniego delle attenuanti (valore del cellulare non trascurabile, violenza plurima, precedente specifico e comportamento postume). Il rigetto comporta condanna del ricorrente alle spese processuali e rifusione in favore della parte civile di euro 3.680,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • articolo 601 cod. proc. pen., comma 3

    Stabilisce il termine dilatorio di 20 giorni per la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello; la Corte ha rilevato che la violazione può determinare nullità se tempestivamente eccepita, mentre l'omessa deduzione prima della deliberazione determina la sanatoria ai sensi di giurisprudenza consolidata.

  • articolo 23-bis legge 176/2020

    Consente la celebrazione del giudizio di appello con rito cartolare (trattazione in udienza camerale non partecipata) nell'ambito della normativa emergenziale; la Corte ha fatto riferimento a questa disciplina nel valutare la rilevanza della notifica e della partecipazione.

  • articolo 192 cod. proc. pen.

    Regola la valutazione della testimonianza e la necessità di motivare sulla attendibilità; la Cassazione ha ricordato che l'inosservanza di tale norma non è di per sé sanzionata da nullità e che le doglianze vanno dedotte nei limiti previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ossia come possibile mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

  • articolo 180 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine per dedurre le nullità processuali; la Corte ha richiamato l'obbligo di eccepire le nullità relative all'intervento dell'imputato prima della deliberazione, pena la loro sanatoria.

  • articolo 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) e lett. e)

    Individua i motivi di ricorso per cassazione: la lett. c) riguarda la violazione di legge; la lett. e) consente il sindacato sulla motivazione per vizi quali mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità. La Corte ha chiarito che questioni di credibilità testimoniale legate all'art. 192 vanno inquadrare secondo la lett. e) e non come semplice violazione di legge.

Massime di principio

  • La notifica tardiva dell'avviso d'udienza d'appello (art. 601 c.p.p.) configura un vizio rilevante ma va tempestivamente eccepita nel corso del giudizio di appello (prima della deliberazione): se non dedotta in tempo, il vizio si considera sanato.
  • Nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare o in udienza non partecipata, la comunicazione al difensore mediante PEC può essere considerata equivalenti alla comunicazione all'imputato; la difesa deve comunque dimostrare il concreto pregiudizio per ottenere remedium.
  • La Corte di Cassazione è giudice della motivazione e non un nuovo giudice del fatto: non può rivedere liberamente la valutazione della credibilità delle prove fatta dal giudice di merito, salvo che emerga una mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
  • Le violazioni formali relative alla valutazione delle testimonianze (art. 192 c.p.p.) non producono automaticamente nullità: le doglianze devono essere circostanziate e articolate come vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti (in particolare la speciale tenuità del danno) occorre dimostrare oggettivi elementi di lieve entità del fatto (valore patrimoniale trascurabile, assenza di violenza significativa, comportamento personale meritevole di particolare indulgenza); la presenza di violenza, pluralità di autori, valore non trascurabile e precedenti ostano al riconoscimento.

Testo integrale

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