Sentenza n. 1978/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad in ordine all’istanza avente ad oggetto la richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Dopo la proposizione del ricorso, la sede diplomatica competente ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell’appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano integralmente soddisfatto la pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in ragione del tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento collaborativo dell’amministrazione, che ha provveduto in tempi ragionevoli. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Consente di agire contro il silenzio dell’amministrazione; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento dopo la proposizione del ricorso ha determinato il venir meno dell’oggetto della controversia.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio dell’amministrazione, la fissazione dell’appuntamento richiesto per presentare un’istanza e la conseguente attivazione del procedimento soddisfano la pretesa processuale relativa all’avvio del procedimento, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento non implica il riconoscimento del diritto al rilascio del provvedimento finale richiesto, ma esaurisce l’oggetto del giudizio sul silenzio quando la domanda giudiziale riguardi esclusivamente l’avvio del procedimento.
- Nel giudizio contro il silenzio, la regolazione delle spese può tenere conto sia della durata del ritardo tra la richiesta amministrativa e la proposizione del ricorso sia del comportamento successivo dell’amministrazione; anche in caso di compensazione delle spese, il contributo unificato può essere posto a carico dell’amministrazione mediante restituzione al ricorrente.
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