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Sentenza

Sentenza n. 33/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di revoca dell'autorizzazione prot. n.-OMISSIS- rilasciata per l'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Giustizia amministrativa202100471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente autorizzante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la revoca dell'autorizzazione, sostenendo che il titolo era stato rilasciato indicando quale soggetto professionalmente responsabile una socia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge n. 264/1991. La revoca era stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, motivata dall'errore materiale consistente nell'individuazione del soggetto responsabile, poiché la responsabilità professionale avrebbe dovuto ricadere sull'amministratore o socio amministratore in possesso dei requisiti professionali. La ricorrente ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 8 della legge n. 241/1990, per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento e del domicilio digitale dell'amministrazione nella comunicazione di avvio. Ha inoltre dedotto eccesso di potere e difetto di motivazione, nonché carenza di istruttoria, contestando la legittimità della revoca. Nel corso delle verifiche era emerso che la socia indicata quale soggetto rilevante era stata nominata amministratore delegato soltanto il 23 marzo 2021, successivamente al rilascio dell'autorizzazione del 21 dicembre 2020, e risultava destinataria di una condanna per peculato e di un decreto penale esecutivo per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto alla prima censura, ha ritenuto che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento e del domicilio digitale dell'amministrazione costituisse, al più, una mera irregolarità, non incidente sulla validità del provvedimento finale. La ricorrente aveva infatti potuto partecipare al procedimento e presentare difese puntualmente correlate alle criticità indicate nella comunicazione di avvio, senza subire una compressione delle garanzie partecipative. Quanto alla censura di carenza istruttoria, il TAR ha ritenuto adeguatamente verificato il mancato possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3, commi 2, lett. c), e 3, della legge n. 264/1991: tutti gli amministratori non devono avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione e almeno un amministratore deve possedere l'attestato di idoneità professionale. Poiché l'amministratore delegato era stato nominato dopo il rilascio dell'autorizzazione ed era gravato da condanne o provvedimenti penali incompatibili con i requisiti prescritti, la revoca è stata ritenuta correttamente adottata. La società è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 8 l. 241/1990

    Le omissioni informative nella comunicazione di avvio del procedimento, quando non impediscono al destinatario di conoscere le criticità contestate e di partecipare effettivamente al procedimento, possono integrare una mera irregolarità non incidente sulla validità del provvedimento finale.

  • art. 3, commi 2, lett. c), e 3 l. 264/1991

    tutti gli amministratori non devono aver “riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione”; almeno un amministratore deve essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui alla lett. f)

    L'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto richiede il rispetto dei requisiti soggettivi degli amministratori, inclusa l'assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione e il possesso dell'attestato di idoneità professionale da parte di almeno un amministratore.

  • art. 5 l. 264/1991

    È richiamato in relazione ai requisiti professionali per l'esercizio dell'attività, senza una specifica ulteriore interpretazione nella decisione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Le omissioni nella comunicazione di avvio del procedimento relative a informazioni organizzative, come l'indicazione del responsabile del procedimento o del domicilio digitale dell'amministrazione, non determinano di per sé l'illegittimità del provvedimento finale quando il destinatario abbia comunque conosciuto le ragioni dell'avvio e abbia potuto esercitare effettivamente le proprie facoltà partecipative.
  • La revoca di un'autorizzazione all'esercizio di un'attività soggetta a requisiti soggettivi è legittima quando l'amministrazione accerti, con istruttoria adeguata, il mancato possesso dei requisiti richiesti dalla legge in capo agli amministratori rilevanti per l'attività autorizzata.
  • Ai fini dell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, il regime dei requisiti previsto dalla legge n. 264/1991 richiede che tutti gli amministratori non abbiano riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione e che almeno un amministratore possieda l'attestato di idoneità professionale.

Come è indicizzato

MaterieAutotrasporto e trasporto di merciPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDifetto di istruttoria

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