Sentenza del 16/02/2018 n. 3800 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR dell’Umbria che aveva escluso la debenza della TIA per gli anni 2006, 2007 e 2008. Il ricorso riguardava, in particolare, l’omessa denuncia e la tassabilità di uffici, sale di controllo, magazzini destinati allo stoccaggio delle merci, area operativa e aree scoperte. Il Comune ha dedotto la violazione delle norme sulla TIA/TARSU e sull’onere della prova, sostenendo che spettasse alla contribuente indicare e dimostrare tempestivamente le aree escluse dal tributo perché utilizzate per la produzione o l’autosmaltimento di rifiuti speciali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla CTR dell’Umbria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che la TIA, quale variante della TARSU, si fonda sulla disponibilità o detenzione di locali e aree produttive di rifiuti. Le esclusioni e riduzioni non operano automaticamente: il contribuente deve dichiarare, delimitare e provare le aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilati e direttamente smaltiti. Il magazzino destinato allo stoccaggio di merci può essere tassabile, perché i rifiuti prodotti nel deposito non sono necessariamente residui del ciclo produttivo. Anche un’area scoperta può essere esclusa o agevolata solo se il contribuente dimostra concretamente la sua natura pertinenziale o la ricorrenza dei presupposti normativi.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
La tassa è dovuta per l’occupazione o detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, salve le specifiche esclusioni previste dalla legge.
La disponibilità dell’area costituisce il presupposto generale della TARSU/TIA. Le aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilati possono essere escluse dalla superficie imponibile, ma il contribuente deve provare in concreto tale circostanza.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66
Le riduzioni tariffarie non spettano automaticamente per il solo fatto che ricorrano astrattamente determinate condizioni; il contribuente deve dedurre e dimostrare i relativi presupposti.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70
Il contribuente ha l’obbligo di presentare la denuncia indicando gli immobili e le superfici rilevanti e deve fornire le informazioni necessarie per ottenere l’esclusione delle aree non tassabili.
Regolamento comunale TIA del Comune di Narni
Le disposizioni regolamentari comunali disciplinano l’applicazione della tariffa e le modalità di individuazione delle superfici imponibili, ma devono essere applicate nel rispetto dei principi legislativi sull’onere di dichiarazione e prova.
D.L. n. 599 del 1996, art. 4-bis, e D.L. n. 8 del 1999, art. 1, comma 3
Sono richiamati in relazione alla disciplina delle aree scoperte e delle condizioni di esclusione o riduzione della superficie tassabile.
Massime di principio
- In materia di TIA/TARSU, la regola generale è che locali e aree detenuti o occupati sono tassabili; l’esclusione per produzione di rifiuti speciali costituisce un’eccezione che il contribuente deve dichiarare, delimitare e provare.
- L’autosmaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell’area produttiva non comporta automaticamente l’esenzione di tutti i locali dello stabilimento: devono essere individuate con precisione le singole aree interessate.
- Uffici, sale di controllo, magazzini e aree operative possono essere tassabili se autonomamente idonei a produrre rifiuti urbani o assimilati, anche quando si trovano all’interno di un complesso industriale.
- Un magazzino usato per stoccare merci o prodotti non è automaticamente esente perché collegato a un’attività produttiva; occorre dimostrare che l’area sia destinata esclusivamente a lavorazioni che producono rifiuti speciali e non a un deposito i cui rifiuti siano tassabili.
- La natura pertinenziale di un’area scoperta, ad esempio destinata al transito, non si presume: deve essere provata in concreto mediante elementi che dimostrino un rapporto di strumentalità e complementarità funzionale con l’area principale.
- Il Comune deve provare il presupposto generale del tributo, come l’occupazione o detenzione dell’area, ma il contribuente deve provare i fatti che giustificano esclusioni, riduzioni o esenzioni.
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