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Sentenza

Sentenza n. 529/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento: - dell’Avviso Pubblico del 10.02.2025 con cui il Comune di Ostuni ha comunicato: “l’avvio del procedimento ex art. 57 del d.lgs. n. 209 del 31.12.2024 n. 209 […] e invitato “i promotori interessati alla presentazione e/o adeguamento delle proposte per l’affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto per l’Adeguamento Pubblica Illuminazione e degli edifici pubblici con efficientamento energetico e gestione del Servizio”, entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di pubblicazione - 1 - dell’avviso […]” - di ogni altro atto antecedente, connesso o, consequenziale ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso pubblico di avvio della procedura di finanza di progetto per l’adeguamento della pubblica illuminazione e degli edifici pubblici con efficientamento energetico e gestione del servizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’avviso pubblico con cui il Comune aveva avviato, ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n. 209/2024, la procedura per la presentazione o l’adeguamento di proposte di finanza di progetto. Ha dedotto che l’avviso avrebbe dovuto applicare la disciplina previgente dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, in forza dell’art. 225-bis dello stesso decreto, e non la disciplina modificata dal correttivo del 2024. Ha inoltre lamentato la violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento e concorrenza, sostenendo che l’amministrazione avrebbe divulgato il progetto e la documentazione già presentati, con lesione della riservatezza e dei diritti di privativa intellettuale, e ha chiesto il risarcimento dei danni. Il Comune ha eccepito anche la mancata impugnazione, mediante motivi aggiunti, della successiva nota con cui era stata richiesta la revisione e l’aggiornamento della proposta. La ricorrente non aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura avviata dall’avviso, nonostante i plurimi rinvii del termine, e non aveva impugnato la successiva nota di richiesta di adeguamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento per difetto di interesse e ha respinto la domanda risarcitoria. Quanto all’annullamento, il Collegio ha rilevato che l’interesse a ricorrere deve essere personale, attuale e concreto e non può consistere nel mero interesse alla legalità dell’azione amministrativa. Nelle procedure selettive, chi non presenta domanda di partecipazione non è normalmente legittimato a impugnare il bando o l’avviso, salvo che contesti radicalmente l’indizione della procedura, l’assenza della procedura o clausole immediatamente escludenti. Nessuna di tali ipotesi ricorreva: la ricorrente non contestava l’an della procedura, avrebbe voluto parteciparvi e non aveva indicato clausole immediatamente escludenti. Il pregiudizio prospettato era inoltre eventuale, poiché collegato alla possibile futura acquisizione della qualità di promotore e del diritto di prelazione. Il TAR ha aggiunto che, anche se la ricorrente avesse partecipato, l’avviso costituiva un atto non ancora lesivo, poiché la prima fase della finanza di progetto non si era conclusa con la dichiarazione di fattibilità, l’inserimento del progetto negli strumenti di programmazione e l’individuazione del promotore. La domanda era comunque inammissibile anche per la mancata impugnazione della nota del 26 febbraio 2025, che aveva richiesto la revisione e l’aggiornamento della proposta e che, a seguito della mancata conformazione, aveva determinato ex lege il rigetto della proposta secondo la disciplina previgente invocata dalla stessa ricorrente. Quanto al risarcimento, il TAR ha escluso la sussistenza di un legittimo affidamento, poiché nella prima fase della finanza di progetto il promotore è titolare di una mera aspettativa di fatto, in una fase caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa e dall’assunzione del rischio che la proposta non venga accolta. Inoltre, la ricorrente non aveva partecipato alla nuova procedura e non aveva allegato né provato un danno-evento. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 3.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; nulla sulle spese per i controinteressati non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 193 d.lgs. 36/2023

    se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell'ente concedente, la proposta è respinta

    La mancata conformazione del promotore alle modifiche richieste dall’amministrazione comporta il rigetto della proposta; la nota di richiesta di revisione assume quindi rilievo lesivo e deve essere impugnata, ove occorra, insieme agli atti successivi.

  • art. 225-bis d.lgs. 36/2023

    È stato invocato dalla ricorrente quale disposizione transitoria che avrebbe imposto l’applicazione della disciplina previgente dell’art. 193, ma il TAR non ha esaminato nel merito la questione per difetto di interesse all’annullamento.

  • art. 57 d.lgs. 209/2024

    La disposizione ha sostituito l’art. 193 del d.lgs. 36/2023, incidendo soprattutto sulla fase di affidamento della finanza di progetto e introducendo anche una fase preliminare eventuale.

  • art. 76, comma 4, c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 276, comma 2, c.p.c., per giustificare l’esame prioritario della questione di rito rilevata d’ufficio.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione all’istanza proposta dalla ricorrente durante il giudizio, definita con separata ordinanza di rigetto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per l’avviso alle parti della possibile definizione della causa in rito su questione rilevata d’ufficio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere deve essere personale, attuale e concreto: non è ammissibile un’azione volta esclusivamente a ottenere il rispetto astratto della legalità amministrativa, se dall’eventuale annullamento non deriva al ricorrente una specifica utilità riferita a un bene della vita.
  • L’operatore economico che non presenta domanda di partecipazione a una procedura selettiva non è, di regola, legittimato a impugnare direttamente il bando o l’avviso, salvo che contesti radicalmente l’indizione della procedura, l’assenza della procedura o clausole immediatamente escludenti che rendano inutile la presentazione della domanda.
  • Nella finanza di progetto, l’avviso o l’atto che avvia la procedura non determina normalmente una lesione concreta e attuale, poiché la prima fase diviene lesiva solo con la conclusione della valutazione, la dichiarazione di fattibilità del progetto, il suo inserimento negli strumenti di programmazione e l’individuazione del promotore, salvo che l’atto produca un arresto procedimentale o vincoli inderogabilmente il provvedimento finale.
  • La prima fase della finanza di progetto, diretta alla valutazione della fattibilità e dell’interesse pubblico della proposta, attribuisce al privato una mera aspettativa di fatto e non un legittimo affidamento alla prosecuzione della procedura, all’approvazione del progetto o all’indizione della gara.
  • La mancata impugnazione dell’atto applicativo con cui l’amministrazione richiede al promotore di modificare o aggiornare la proposta può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto generale presupposto, quando tale atto applicativo abbia prodotto la reiezione della proposta e costituisca il concreto momento lesivo.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni e partenariato pubblico-privatoLegittimazione e interesse a ricorrereDanno da lesione dell'affidamento
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

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