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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01334/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che il motivo sulla qualificazione giuridica era infondato e che le ulteriori censure erano generiche e comunque non proponibili perché coperte da rinuncia all'impugnazione in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e a seguito di definizione ex art. 599-bis c.p.p., aveva ridotto la pena a un anno, cinque mesi e dieci giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, con recidiva infraquinquennale, per un fatto commesso a Casoria il 16 marzo 2017. Con l'unico motivo si deduceva l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendosi che la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta all'art. 650 c.p., norma di carattere sussidiario, e non alla fattispecie speciale applicata; il resto delle doglianze veniva ritenuto generico e comunque non consentito perché riferito a punti della decisione sui quali, in appello, vi era stata rinuncia all'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato come base del provvedimento di definizione del giudizio di appello con parziale riforma e rideterminazione della pena.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159

    Norma incriminatrice ritenuta applicabile al fatto contestato e confermata in sede di legittimità per il profilo esaminato.

  • art. 650 c.p.

    Invocato dal ricorrente come fattispecie sussidiaria che avrebbe dovuto assorbire la condotta contestata; la Corte non accoglie tale impostazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Utilizzato per dichiarare l'inammissibilità de plano del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma implicita nel dispositivo di condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di esonero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che si risolva in una mera contrapposizione di qualificazione giuridica del fatto, quando la doglianza non superi il vaglio di plausibilità giuridica richiesto dalla motivazione impugnata.
  • Le doglianze che investono punti della decisione sui quali sia intervenuta rinuncia all'impugnazione in appello non possono essere riproposte in cassazione.
  • La generica riproposizione di contestazioni non specifiche o non autosufficienti non consente il superamento del filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza ipotesi di esonero, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La verifica sulla qualificazione del fatto deve confrontarsi con la struttura delle fattispecie speciali e sussidiarie invocate, ma in sede di legittimità la censura è destinata a essere respinta se non evidenzia un concreto errore giuridico nella ricostruzione adottata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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