Sentenza n. 478/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto d'armi per uso venatorio, preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto d'armi per uso venatorio, deducendo violazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 del r.d. 773/1931 ed eccesso di potere per travisamento, difetto di motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza. La revoca era stata adottata in relazione al deferimento all'autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 612, comma 1, c.p. e alla contestata condotta di aver portato fuori dalla propria abitazione una pistola scacciacani senza giustificato motivo, asseritamente per addestrare il proprio cane al rumore. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato un sopravvenuto decreto del Prefetto di Bergamo recante divieto di detenere armi, munizioni e altre materie esplodenti. Il ricorrente non ha impugnato tale divieto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro la revoca. Il giudice ha rilevato che tra il divieto prefettizio di detenzione di armi, adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., e la revoca questorile della licenza di porto d'armi sussiste un rapporto di presupposizione e conseguenzialità immediata, diretta e necessaria. Una volta adottato il divieto prefettizio, la revoca della licenza costituisce conseguenza diretta e vincolata; inoltre, il porto d'armi non può essere rilasciato né mantenuto da chi sia destinatario di un divieto di detenzione non impugnato, ormai definitivamente valido ed efficace fino all'eventuale revoca. Pertanto, anche l'eventuale annullamento della revoca non avrebbe procurato al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 10, 11, 39 e 43 r.d. 773/1931
Le disposizioni sono state invocate dal ricorrente in relazione alla legittimità della revoca della licenza di porto d'armi; l'art. 39 è richiamato quale base del divieto prefettizio di detenzione di armi, dal quale deriva necessariamente la revoca della licenza.
art. 612, comma 1, c.p.
La norma individua il reato per il quale il ricorrente era stato deferito all'autorità giudiziaria e che costituiva uno degli elementi del procedimento di revoca.
art. 73 c.p.a.
È stato richiamato per l'avviso alle parti circa la possibile improcedibilità del ricorso derivante dalla mancata impugnazione del provvedimento sopravvenuto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. costituisce presupposto della revoca questorile della licenza di porto d'armi e rende quest'ultima conseguenza diretta e vincolata.
- Il soggetto destinatario di un divieto di detenzione di armi non impugnato non può conseguire né mantenere una licenza di porto d'armi; pertanto, l'eventuale annullamento della revoca della licenza non gli procurerebbe alcuna utilità concreta e attuale.
- La sopravvenuta adozione, non impugnata, di un divieto prefettizio di detenzione di armi determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso contro la precedente revoca questorile della licenza di porto d'armi, poiché il divieto impedisce comunque il mantenimento del titolo.
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