Cassazione Civile, Sentenza n. 1764/2025 del 24/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I promissari acquirenti impugnavano la sentenza di appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado: chiedevano la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promittente venditore (mancata stipula del contratto di affitto entro il termine pattuito, necessaria per acquisire la qualifica di coltivatore diretto e beneficiare di contributi) e la restituzione del doppio della caparra. Denunciavano altresì errori nella valutazione probatoria (dimenticanza o confusione sulla scrittura del 24/09/2010 con richiesta di €70.000 e su una “dichiarazione integrativa”), violazione degli oneri probatori e vizi di motivazione della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e quello incidentale. Ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi che prospettavano violazioni degli artt. 115, 116 e 2697 c.p.c. e degli artt. 1453, 1455 c.c., osservando che la Corte d'appello ha svolto una valutazione complessiva dei fatti: ha ritenuto la clausola relativa al contratto di affitto di rilevanza secondaria, ha interpretato la richiesta di €70.000 come ulteriore acconto sul prezzo e non come condizione essenziale per la stipula dell'affitto, e ha accertato comportamenti reciproci incompatibili con la prosecuzione del rapporto. Perciò la risoluzione è stata dichiarata per mutuo dissenso ex art. 1453 c.c.; la richiesta di restituzione della caparra non riproposta in appello è stata trattata secondo la regola processuale (riproporre in separato giudizio se ritenuto necessario). Il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese; la Corte ha altresì rilevato l'eventuale obbligo di versamento di contributo unificato aggiuntivo ai sensi del D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Principio secondo cui il giudice deve basare la decisione sui fatti non contestati: la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'appello avesse comunque valutato complessivamente i fatti non smentiti e che non sussistesse omissione tale da invalidare la decisione di merito.
art. 116 c.p.c.
Regola sull'onere della prova e sulle conseguenze probatorie dei comportamenti processuali: la Cassazione ha ritenuto infondati i rilievi relativi alla mancata produzione documentale, perché la Corte d'appello ha valutato complessivamente la vicenda e i comportamenti delle parti.
art. 2697 c.c.
Onere della prova: la Corte ha confermato che la valutazione dell'adempimento o inadempimento e la rilevanza di documenti rientra nella prudente valutazione del giudice del merito.
art. 1453 c.c.
Consente la risoluzione per mutuo dissenso quando entrambe le parti domandano la risoluzione e non è attribuibile l'inadempimento esclusivo a una delle parti; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare la risoluzione per mutuo dissenso.
art. 1455 c.c.
Criteri per la risoluzione per inadempimento nelle obbligazioni corrispettive: la Cassazione ha ricordato che la valutazione della gravità dell'inadempimento è questione di fatto e affidata al giudice del merito.
art. 1458 c.c.
Effetti della risoluzione del contratto: la Corte ha applicato gli effetti previsti dall'art. 1458 in combinato con l'art. 1453 quando ha dichiarato la risoluzione per mutuo dissenso.
art. 132 n.4 c.p.c. (art. 132 c.p.c., comma 2, n.4)
Requisiti della motivazione: la Cassazione ha esaminato i profili di motivazione denunciati e ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse effettiva e coerente, non meritevole di annullamento.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Norme sulla formazione del contraddittorio e prova: richiamata nel contesto dei profili di valutazione della prova e della motivazione, senza che la Cassazione abbia ravvisato violazioni.
art. 112 c.p.c.
Limiti della decisione del giudice e dell'oggetto del giudicato: la Corte ha ritenuto corretta la pronuncia di merito che, nel contesto di domande reciproche di risoluzione, ha pronunciato la risoluzione per mutuo dissenso anche in assenza di accertamento di colpa esclusiva.
art. 34 c.p.c.
Richiamata dalla Corte come principio analogo (estensione dell'oggetto del giudicato) a giustificazione logica della possibilità di decidere sulla risoluzione quando entrambe le parti hanno chiesto lo scioglimento.
art. 2907 c.c.
Norma sulla prova della provenienza e della qualità dei documenti (presunzioni): richiamata nei motivi relativi alla prova documentale; la Cassazione non ha ritenuto sussistente errore di valutazione.
art. 346 c.p.c.
Effetto della mancata riproposizione di domande in grado di appello (presunzione di rinuncia processuale): la Corte d'appello ha ritenuto che la domanda non fosse stata riproposta in appello e ha trattato la questione secondo le regole processuali; la Cassazione non ha accolto la censura di errata applicazione.
D.P.R. 115/2002 art. 13 co. 1-quater e art. 1-bis
Norme sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'annotazione circa l'eventuale obbligo del ricorrente di versare un'ulteriore somma in base alla normativa sul contributo unificato.
Massime di principio
- Quando entrambe le parti chiedono la risoluzione per inadempimento e il giudice del merito non ritiene attribuibile l'inadempimento esclusivo a una delle parti, può dichiarare la risoluzione per mutuo dissenso (art. 1453 c.c.) e applicarne gli effetti (art. 1458 c.c.).
- La qualificazione della rilevanza di una clausola contrattuale (essenziale o secondaria) è valutazione di merito: la gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione è soggetta al prudente apprezzamento del giudice e difficilmente ribaltabile in Cassazione salvo vizi di motivazione formali.
- L'onere della prova grava sulla parte che deduce un fatto: la mera produzione di copie o documenti non contestati nelle forme non impone al giudice di trarne automaticamente conseguenze decisive se la valutazione complessiva degli elementi documentali e comportamentali conduce a diversa conclusione.
- Richieste aggiuntive nel corso delle trattative (es. somme aggiuntive richieste come acconto) possono essere interpretate come modifiche dell'assetto economico piuttosto che come condizioni sospensive, a seconda del contenuto e del contesto; la loro qualificazione impatta sulla possibilità di ottenere la risoluzione per inadempimento.
- In sede di impugnazione, le domande non riproposte possono essere considerate decadute o trattate secondo le regole procesuali: per ottenere taluni rimedi (es. restituzione della caparra) è necessario conservarne o riproporle l'oggetto nel grado di giudizio rilevante o agire separatamente.
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