Cassazione Civile, Ordinanza n. 25893/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'ente previdenziale per contributi dovuti alla Gestione separata relativi all'anno 2010 e alle connesse sanzioni civili nei confronti di un'avvocata del libero foro. In primo grado era stata accolta l'opposizione della professionista, ritenendosi prescritto il credito. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, affermando la debenza dei contributi, escludendo la prescrizione perché il termine quinquennale decorreva dal 6 luglio 2011 e la richiesta era del 4 luglio 2016, e qualificando la condotta come omissione contributiva, con rideterminazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388/2000. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b), l. n. 388/2000, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nell'applicare il regime sanzionatorio dell'omissione invece di quello dell'evasione, poiché la professionista avrebbe omesso di comunicare nei termini i dati rilevanti per il calcolo dell'obbligazione contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure dell'INPS, pur formalmente prospettate come violazione di legge, miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello circa l'insussistenza del dolo di evasione e a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio. Ha inoltre osservato che, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022, il quadro normativo in tema di sanzioni civili per gli avvocati del libero foro iscritti alla Gestione separata è mutato per il periodo anteriore al d.l. n. 98/2011; tuttavia tale ius superveniens non era invocabile in danno del ricorrente, perché la controparte non aveva impugnato la statuizione sulle sanzioni e opera il divieto di reformatio in peius. È stata quindi confermata la sentenza di merito che aveva ricondotto la vicenda alla fattispecie dell'omissione contributiva e non dell'evasione. Le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo dell'INPS di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
Individua l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti ivi previsti, applicato al caso della professionista.
art. 116, comma 8, L. 23 dicembre 2000, n. 388
Disciplina il regime sanzionatorio per omissione ed evasione contributiva; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che mirava a sovvertire l'accertamento di fatto sulla qualificazione della condotta.
art. 12, comma 5, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
La Corte d'appello ha valorizzato la fonte regolamentare che ha fissato il termine di pagamento dei contributi per l'anno 2010.
D.P.C.M. 12 maggio 2011
È stato richiamato come atto attuativo che ha individuato il 6 luglio 2011 quale termine di scadenza per il pagamento dei contributi relativi al 2010.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma formalmente invocata per il motivo di ricorso, ma le censure sono state ritenute dirette a una rivalutazione del fatto, non a un vero error in iudicando.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
Richiamato per aderire integralmente alla motivazione di precedente giurisprudenza in tema di inammissibilità di analoghe censure.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte osserva che non era stato dedotto ritualmente un omesso esame di fatto decisivo.
art. 136 Cost.
Richiamato per affermare l'efficacia retroattiva della declaratoria di illegittimità costituzionale.
art. 30, comma 3, L. 11 marzo 1953, n. 87
Richiamato come norma che coordina gli effetti della pronuncia costituzionale con l'efficacia retroattiva della decisione.
artt. 100 e 112 c.p.c.
Richiamati per fondare il divieto di reformatio in peius che impedisce di applicare d'ufficio il nuovo assetto sanzionatorio in danno del ricorrente.
art. 96 c.p.c.
La Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata richiesta dalla controricorrente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 371-bis c.p.c.
Non citato nel testo.
art. 431, comma 2, c.p.c.
Non citato nel testo.
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98
Dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non esclude, per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa per difetto delle soglie reddituali, le sanzioni civili per omessa iscrizione nel periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- In sede di legittimità, è inammissibile la censura che, pur formalmente qualificata come violazione di legge, miri in realtà a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito e a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La qualificazione della condotta contributiva come omissione o evasione dipende dall'accertamento, in fatto, dell'elemento soggettivo e delle circostanze del caso; non può essere automaticamente desunta dal solo mancato invio delle comunicazioni all'ente previdenziale.
- Il giudicato o la mancata impugnazione della statuizione su un capo della decisione impediscono di utilizzare lo ius superveniens in senso peggiorativo per la parte che ha proposto il ricorso, per il divieto di reformatio in peius.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale ha efficacia retroattiva, ma la sua operatività nel giudizio di impugnazione deve coordinarsi con l'oggetto dell'impugnazione e con i limiti derivanti dal principio dispositivo e dal divieto di aggravamento della posizione dell'impugnante.
- Quando il quadro normativo è divenuto oggetto di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale, ciò non basta a superare l'inammissibilità del ricorso se le censure restano prive di autonoma consistenza di diritto e sono orientate solo a un diverso apprezzamento dei fatti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25773/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25774/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25775/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25779/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25781/2023 del 05/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 5 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25791/2023 del 05/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →