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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32602/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

A seguito di una lite verificatasi all’interno di un locale, due persone venivano colpite ciascuna da quattro colpi di arma da fuoco, riportando lesioni alle arterie e alle vene femorali e versando in pericolo di vita. Le risultanze dichiarative, le immagini delle videocamere di sorveglianza e i dati relativi al traffico telefonico erano state utilizzate dai giudici di merito per attribuire all’imputato la sparatoria. La Corte di appello di Roma aveva assolto l’imputato dall’accusa di ricettazione della pistola, dichiarato prescritto il reato di detenzione e porto in luogo pubblico dell’arma e delle munizioni e confermato la condanna per il tentato omicidio di entrambe le persone offese, rideterminando la pena in sei anni di reclusione e confermando le statuizioni civili. Con il primo motivo il ricorrente denunciava il vizio di motivazione per omessa valutazione degli esiti della rinnovazione dibattimentale disposta in appello, sostenendo che la Corte territoriale non avesse esaminato le prove rinnovate né spiegato perché non fossero decisive. Con il secondo motivo censurava l’illogicità della valutazione dei dati relativi alle celle telefoniche, ritenuti non idonei a collocare con certezza il telefono dell’imputato nel luogo e nel momento della sparatoria. Con il terzo motivo deduceva l’omessa valutazione dell’argomento secondo cui, all’orario del ferimento, egli si sarebbe trovato in automobile in un luogo diverso. Con il quarto motivo contestava l’attendibilità e la coerenza delle dichiarazioni delle persone offese e degli altri testimoni, il riconoscimento dello sparatore, le condizioni di buio e di alterazione delle vittime, il presunto cappuccio indossato dall’aggressore, il movente e alcune discrasie sulla dinamica dei fatti. Con il quinto motivo lamentava l’omessa valutazione di conversazioni captate e di elementi che, secondo la difesa, avrebbero inciso sull’attendibilità delle persone offese e sull’ipotesi di un interesse economico alla vicenda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali. Il primo motivo è stato ritenuto infondato e generico: il ricorrente non aveva individuato quale specifico elemento acquisito mediante rinnovazione ex art. 603 c.p.p. fosse stato omesso né ne aveva dimostrato la decisività. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti manifestamente infondati o comunque inammissibili, poiché rivolti a ottenere una rivalutazione del merito; la Corte territoriale aveva utilizzato i dati delle celle telefoniche insieme alle dichiarazioni, alle riprese e agli altri elementi, fornendo una motivazione non illogica sugli orari e sugli spostamenti del telefono. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché proponeva una diversa lettura delle prove e non evidenziava la portata decisiva delle asserite discrasie; i giudici di merito avevano adeguatamente motivato l’attendibilità delle persone offese e dei testimoni, anche alla luce dei riscontri video. Il quinto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile: gli elementi tratti dalle intercettazioni non erano decisivi e risultavano già considerati nel quadro motivazionale complessivo. È rimasta quindi ferma la condanna per i tentati omicidi, mentre le statuizioni assolutorie e dichiarative dell’estinzione per prescrizione pronunciate in appello non risultano oggetto di modifica.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione

    Il vizio di travisamento della prova per omissione è configurabile quando la motivazione ometta la valutazione di un elemento probatorio acquisito e potenzialmente decisivo, oppure introduca un’informazione rilevante inesistente negli atti.

  • art. 603 c.p.p.

    rinnovazione dell’istruzione dibattimentale

    L’omessa valutazione degli elementi acquisiti mediante rinnovazione può rilevare come vizio motivazionale solo se il ricorrente individua specificamente la prova pretermessa e ne dimostra la decisività.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    annotazione in caso di diffusione del provvedimento

    In presenza delle condizioni previste, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone interessate in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa valutazione della prova deducibile in cassazione richiede l’individuazione specifica dell’elemento probatorio pretermesso e la dimostrazione della sua decisività, ossia della concreta idoneità a determinare una decisione diversa.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento probatorio non ritenuto rilevante; l’omessa considerazione assume rilievo solo quando l’elemento sia essenziale e potenzialmente decisivo per l’esito del giudizio.
  • La Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione del materiale probatorio né sostituire la propria lettura a quella, logicamente argomentata, del giudice di merito; le censure che sollecitano una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
  • I dati relativi alle celle telefoniche possono essere utilizzati come elemento di corroborazione della ricostruzione dei fatti insieme alle dichiarazioni testimoniali, alle immagini e agli altri elementi acquisiti, senza che sia necessario attribuire loro un’autonoma precisione assoluta nella localizzazione.
  • La denuncia di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione non può limitarsi a richiamare atti processuali non espressamente menzionati: il ricorrente deve indicare l’atto, il dato probatorio, la sua effettiva esistenza e le ragioni per cui esso comprometterebbe in modo decisivo la coerenza della motivazione.
  • Le contestazioni sull’attendibilità dei testimoni, sul movente e sulle singole discrasie narrative appartengono al merito quando i giudici abbiano fornito una valutazione complessiva, sorretta da riscontri esterni e non manifestamente illogica.
  • La mancata considerazione di conversazioni intercettate non determina un vizio di motivazione quando gli elementi da esse desumibili non abbiano carattere decisivo e risultino comunque ricondotti dal giudice nel complessivo quadro probatorio.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioImpugnazioniProve
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
SottomaterieOmicidio volontario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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