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Sentenza

Sentenza n. 1364/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento del provvedimento del Consolato Generale d’Italia a Mumbai (India) del 7 ottobre 2022, recante il diniego del visto per lavoro autonomo richiesto dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202214527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego consolare del visto per lavoro autonomo, motivato dalla non attendibilità dello scopo e delle condizioni di soggiorno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo avere acquistato il 50% di una società italiana operante nel settore alimentare e della ristorazione, aveva chiesto un visto per lavoro autonomo al fine di assumere la carica amministrativa nella società. Il Consolato Generale d’Italia a Mumbai aveva respinto l’istanza ritenendo non attendibili lo scopo e le condizioni del soggiorno, in particolare per una presunta difformità della sottoscrizione apposta sulla dichiarazione di ospitalità resa da un amico residente in Italia rispetto alla firma risultante dal passaporto dell’ospitante. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; in secondo luogo, il vizio di motivazione e di istruttoria, sostenendo la sussistenza dei requisiti per il rilascio del visto. L’Amministrazione ha insistito sulla difformità della firma e ha sostenuto in giudizio che la domanda sarebbe stata presentata oltre il termine previsto dal decreto flussi. Il ricorrente ha contestato tale tardività, richiamando le proroghe dei termini, e ha prodotto una nuova dichiarazione di ospitalità con firma conforme a quella del passaporto dell’ospitante.

La decisione

Il ricorso è stato accolto per la fondatezza del primo motivo. Il Collegio ha accertato che l’Amministrazione, a fronte della specifica contestazione, non aveva né dedotto né provato l’invio del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della l. n. 241/1990. Il procedimento per il rilascio del visto, essendo avviato a istanza di parte, è soggetto alle garanzie partecipative e l’avviso dei motivi ostativi deve precedere l’adozione del diniego. L’obbligo partecipativo assumeva particolare rilievo perché il diniego implicava una valutazione discrezionale sul rischio migratorio. Il giudice ha inoltre ritenuto che, dopo la novella del 2020, l’Amministrazione non potesse invocare l’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990 per dimostrare in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, né potesse integrare la motivazione con profili estranei all’atto, quale la pretesa tardività della domanda rispetto al decreto flussi. Il provvedimento è stato quindi annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti amministrativi e senza vincolo sul contenuto della riedizione del potere. Il Consolato è stato tenuto, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, a riesaminare l’istanza, eventualmente tramite altro funzionario designato dal Console, previa comunicazione dei motivi ostativi e puntuale valutazione delle deduzioni dell’interessato. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Nei procedimenti avviati a istanza di parte, la comunicazione dei motivi ostativi deve precedere l’adozione del provvedimento negativo, consentendo all’interessato di interloquire sulle ragioni fattuali e giuridiche ostative all’accoglimento.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    esclude l’operatività dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990 nei casi in cui il provvedimento sia stato adottato in violazione del menzionato articolo 10-bis

    La regola sui vizi formali non invalidanti non è applicabile ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis; l’Amministrazione non può quindi dimostrare in giudizio l’inevitabilità del contenuto dell’atto per neutralizzare l’omissione del preavviso di rigetto.

  • art. 12, comma 1, lett. i), d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020

    novella introdotta con l’art. 12, comma 1, lett. i), del d. l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020

    La novella ha escluso l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, ai provvedimenti adottati in violazione dell’art. 10-bis.

  • art. 87, comma 4-bis c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Nei procedimenti amministrativi avviati a istanza di parte, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della l. n. 241/1990 vizia il provvedimento negativo quando l’Amministrazione non dimostri di aver adempiuto all’obbligo partecipativo.
  • Quando il diniego di un visto implica una valutazione discrezionale, quale quella relativa al rischio migratorio, l’Amministrazione deve consentire al richiedente di interloquire preventivamente sulle ragioni ostative mediante il preavviso di rigetto.
  • In caso di violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, l’Amministrazione non può neutralizzare il vizio invocando l’art. 21-octies, comma 2, della medesima legge per dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
  • La motivazione del provvedimento negativo non può essere integrata in giudizio mediante ragioni ulteriori ed estranee a quelle espresse nell’atto, come la pretesa tardività della domanda rispetto alla disciplina del decreto flussi.
  • L’annullamento del diniego per omesso preavviso di rigetto impone la riedizione del potere, ma non predetermina il contenuto della nuova decisione, purché l’Amministrazione proceda al riesame previa comunicazione dei motivi ostativi e valutazione delle osservazioni dell’interessato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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