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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 457/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato il decreto del GIP che tratteneva alcune missive inviate dal detenuto. Il trattenimento era motivato dal fatto che, in una lettera indirizzata alla moglie, era stata inserita una ulteriore missiva indirizzata al figlio non convivente. Il ricorrente denunciava la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen.) sostenendo che non esisteva norma penitenziaria né regolamento D.A.P. che vietasse l'inserimento di più missive in un'unica busta e che il Tribunale non aveva motivato l'eventuale pericolo per l'ordine o la sicurezza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il divieto contestato risulti dalla circolare del D.A.P. n. 3676/6126 del 02/10/2017 (art. 18) che stabilisce: "Non è consentita la spedizione in unica busta di più missive indirizzate a persone diverse ad eccezione dei familiari conviventi". La Corte ha ritenuto legittimo il potere regolamentare dell'Amministrazione penitenziaria nella materia del controllo della corrispondenza ai sensi degli artt. 41-bis, comma 2-quater, e 18-ter dell'Ordinamento penitenziario, e ha condiviso le ragioni di sicurezza che giustificano il divieto (possibilità di occultare destinatari, veicolare messaggi criptici o imporre contatti). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen. (comma 2-quater, lett. e))

    Attribuisce all'autorità la competenza a prevedere misure di controllo e limitazione della corrispondenza per i detenuti sottoposti al regime differenziato; la Corte ha ritenuto che costituisca base normativa per i provvedimenti amministrativi del D.A.P. sul controllo della corrispondenza.

  • art. 18-ter Ord. pen.

    Richiamato quale parte della disciplina sull'attività amministrativa in materia di regolamentazione della corrispondenza; la Corte lo considera tra le norme che legittimano i poteri regolamentari del D.A.P.

  • Circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 02/10/2017, art. 18

    "Non è consentita la spedizione in unica busta di più missive indirizzate a persone diverse ad eccezione dei familiari conviventi"

    La Corte ha ritenuto la circolare fonte di disciplina applicabile e conoscibile dal detenuto; essa vieta l'invio in unica busta di missive dirette a destinatari diversi non conviventi, giustificando il trattenimento della corrispondenza.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione del ricorso per cassazione (violazione di legge); il ricorrente ne aveva fatto uso per denunciare presunta violazione normativa, ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato.

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende: la Corte ha applicato il criterio che, in mancanza di colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, è comunque possibile irrogare la sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa.

Massime di principio

  • Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis la corrispondenza è soggetta a controllo amministrativo e norme regolamentari del D.A.P. possono imporre divieti più restrittivi rispetto alla generalità dei detenuti.
  • Le circolari e regolamenti dell'Amministrazione penitenziaria, se fondati su poteri attribuiti dalla legge (es. art. 41-bis), possono giustificare il trattenimento della corrispondenza quando vi siano ragioni di sicurezza; i giudici di merito e di legittimità tendono a riconoscere la legittimità di tali misure se adeguatamente motivate dall'Amministrazione.
  • L'invio di missive destinate a persone diverse in una stessa busta può essere considerato idoneo a eludere i controlli (es. occultamento del destinatario) e a veicolare messaggi o imporre contatti, ragione per cui può essere legittimamente vietato per motivi di ordine e sicurezza.
  • Chi impugna un trattenimento di corrispondenza deve verificare e provare l'assenza di una regolamentazione amministrativa applicabile o contestarne la legittimità e la proporzionalità con argomentazioni precise; la mera affermazione dell'inesistenza di un divieto non è sufficiente se la circolare è effettivamente esistente e conoscibile.
  • In situazioni simili, misure pratiche per il detenuto/difensore: inviare missive separate indirizzate chiaramente ai singoli destinatari, documentare la convivenza quando si tratta di familiari conviventi, e nel ricorso contestare specificamente la fonte normativa, la conoscibilità del divieto e l'effettiva sussistenza di un rischio per l'ordine o la sicurezza.

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