Sentenza n. 39/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, n. 40/2025 del 20.03.2025 nel giudizio avente numero di R.G. 154/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per complessivi 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Campobasso, confermata quanto al beneficio economico dalla Corte d'Appello di Campobasso, che aveva riconosciuto a una docente precaria con supplenze negli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 il diritto alla carta del docente per l'importo complessivo di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. La ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inadempimento. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato dei capi concernenti il beneficio economico, distinguendoli dal capo sulle spese processuali, che era stato oggetto dell'appello deciso dalla Corte d'Appello. Ha inoltre esaminato la regolarità della notificazione del titolo esecutivo giudiziale all'Amministrazione mediante copia conforme trasmessa via PEC.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto ammissibile l'azione perché il titolo giudiziale del giudice ordinario del lavoro era passato in giudicato e la relativa sentenza era stata notificata al Ministero in copia conforme tramite PEC. Ha ritenuto applicabile l'art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a., che consente l'ottemperanza anche per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario. Ha verificato che l'importo di 1.500 euro corrispondeva alla somma riconosciuta dal titolo giudiziale, disponendo che il Ministero mettesse a disposizione della ricorrente la carta del docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con attribuzione dell'importo complessivo di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione fino all'effettivo soddisfo. Ha assegnato all'Amministrazione il termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inadempimento, ha nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un ulteriore termine di 40 giorni per l'esecuzione, previa istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 550 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha adottato le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato e ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l'obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.
art. 475 c.p.c.
Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti
A seguito delle modifiche applicabili dal 28 febbraio 2023, non è più necessaria la spedizione della sentenza in forma esecutiva; è sufficiente la notificazione della copia attestata conforme all'originale. La notificazione via PEC della copia conforme è stata ritenuta idonea.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha introdotto, insieme alle successive modifiche legislative richiamate in sentenza, la disciplina della forma del titolo esecutivo giudiziale applicabile al caso.
legge 29 dicembre 2022, n. 197
Ha modificato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 149/2022 sulla forma del titolo esecutivo giudiziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando la statuizione ineseguita impone all'Amministrazione un obbligo determinato.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza, il giudice amministrativo deve verificare il passaggio in giudicato del titolo azionato e individuare con precisione le statuizioni rimaste ineseguite, senza estendere l'esecuzione ai capi della sentenza estranei all'inadempimento dedotto.
- Per le sentenze del giudice ordinario, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la notificazione all'Amministrazione della copia attestata conforme all'originale è sufficiente ai fini dell'esecuzione e non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
- Quando l'Amministrazione non esegue un obbligo pecuniario o un obbligo di attribuzione direttamente risultante dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato in caso di inutile scadenza del termine.
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