Sentenza del 04/04/2019 n. 2021 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
NOTIFICAZIONI - Cartella di pagamento - Servizio postale - Documentazione probatoria - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la cartella di pagamento non fosse stata validamente notificata e, verosimilmente, contestava la documentazione prodotta dall'Amministrazione per dimostrare la regolarità della notifica, poiché non era stata depositata nel giudizio di primo grado.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta correttamente eseguita la notifica effettuata dall'Agente della Riscossione tramite servizio postale, con raccomandata e ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890/1982. È stata inoltre ritenuta ammissibile, in appello, la produzione da parte dell'Amministrazione della documentazione probatoria non depositata in primo grado, in applicazione dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Legge n. 890/1982, art. 14
La notifica degli atti dell'Agente della Riscossione può essere validamente effettuata tramite il servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, purché siano rispettate le formalità previste dalla norma.
D.lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2
Nel giudizio tributario d'appello è consentita la produzione di documenti, anche se non depositati nel giudizio di primo grado, secondo i presupposti e i limiti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento tramite raccomandata con ricevuta di ritorno può essere considerata valida se la documentazione dimostra il rispetto delle formalità del servizio postale e dell'art. 14 della legge n. 890/1982.
- La contestazione della notifica non è fondata sulla semplice deduzione del contribuente, ma richiede l'individuazione di specifiche irregolarità nella procedura o nella documentazione notificatoria.
- Nel processo tributario d'appello l'Amministrazione può produrre documenti probatori non depositati in primo grado, nei limiti consentiti dall'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
- La produzione tardiva della documentazione non determina automaticamente l'invalidità della notifica: occorre verificare l'ammissibilità del deposito in appello e l'effettiva idoneità dei documenti a provare la regolarità della notificazione.
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