Sentenza del 15/06/2018 n. 5864 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il contributo unificato dovuto per sei giudizi tributari nei quali il Consorzio non aveva indicato il valore della lite nelle conclusioni degli atti introduttivi e aveva versato soltanto 30 euro per ciascun ricorso. L'Ufficio Recupero Spese di Giustizia aveva quindi determinato il contributo nella misura massima di 1.500 euro per ciascuna causa e, a seguito del mancato o tardivo pagamento, aveva applicato la sanzione. La Commissione Tributaria Provinciale aveva ridotto la sanzione al 33% del contributo evaso, ritenendo non adeguatamente motivata l'applicazione della misura massima. Il MEF ha impugnato tale riduzione, sostenendo che la sanzione dipendesse esclusivamente dal ritardo o dall'omissione del pagamento e che gli avvisi fossero sufficientemente motivati. Il Consorzio ha contestato, tra l'altro, la validità della determinazione del contributo massimo e l'idoneità della nota di iscrizione a ruolo, non sottoscritta dal difensore, a dichiarare il valore della controversia.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del MEF e ha confermato integralmente l'atto impositivo, ritenendo dovuta la sanzione nella misura massima del 200% in caso di omesso pagamento o di pagamento oltre il novantesimo giorno dall'invito. Ha ritenuto che la misura della sanzione non dipendesse da una valutazione discrezionale sulla gravità della violazione, ma fosse predeterminata dalla legge in funzione dei tempi del pagamento. Il precedente giudicato formatosi sull'obbligo di versare il contributo unificato nella misura di 1.500 euro ha escluso la possibilità di riesaminare tale questione. L'appello del Consorzio è stato riunito ad altro procedimento e dichiarato inammissibile per mancata costituzione dell'appellante. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 9
È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13.
Nel processo tributario il contributo unificato costituisce il tributo dovuto per l'iscrizione a ruolo e deve essere versato per ciascun grado di giudizio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 6 e comma 6-quater
In caso di mancata indicazione nelle conclusioni del ricorso del valore della controversia il contributo è dovuto per l'importo massimo.
L'omessa indicazione del valore della lite comporta l'applicazione del contributo unificato massimo, pari nel caso esaminato a 1.500 euro, secondo lo scaglione superiore a 200.000 euro.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 14, comma 3-bis
Nei processi tributari, il valore della lite ... deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso.
La dichiarazione del valore della controversia deve essere inserita nelle conclusioni dell'atto processuale, anche in appello; la sola indicazione in una nota di iscrizione a ruolo non sottoscritta non è stata ritenuta idonea a evitare l'applicazione del contributo massimo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2
Il valore della controversia ... corrisponde all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate.
Il valore della lite tributaria si determina, di regola, in base al tributo contestato, al netto degli interessi e delle sanzioni; nelle controversie esclusivamente sanzionatorie rileva l'ammontare delle sanzioni.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 22, comma 1, e 53, comma 2
L'appello deve essere depositato entro il termine previsto; la mancata costituzione o il mancato deposito tempestivo dell'atto comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 16 e 248
La sentenza richiama la disciplina speciale relativa agli inviti al pagamento, alla riscossione del contributo unificato e alle conseguenze dell'omesso o tardivo pagamento.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16
Il MEF lo ha richiamato in tema di procedimento sanzionatorio, ma la decisione ha applicato la disciplina speciale prevista per il contributo unificato nel D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario il valore della controversia deve essere dichiarato espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo o dell'impugnazione; una mera indicazione separata o irregolare può non essere sufficiente.
- Se il valore della lite non è indicato, l'amministrazione può applicare il contributo unificato nella misura massima prevista dalla normativa, salvo sanatoria tempestiva mediante atto separato debitamente datato e sottoscritto.
- Quando l'obbligo di pagamento del contributo unificato è già stato definitivamente accertato con giudicato, nelle fasi successive non è più possibile rimettere in discussione l'importo principale e resta controversa soltanto la sanzione, se impugnata.
- La sanzione per il contributo unificato è graduata in base al momento del pagamento: 33% entro 60 giorni dall'invito, 150% tra il 61° e il 90° giorno e 200% oltre il 90° giorno o in caso di omesso pagamento.
- L'applicazione della sanzione massima non richiede necessariamente una motivazione discrezionale sulla gravità della condotta quando la legge collega automaticamente la percentuale all'omissione o al ritardo nel pagamento.
- Un'impugnazione deve essere depositata e deve rispettare i termini processuali di costituzione; il mancato deposito tempestivo può determinarne l'inammissibilità, indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni.
- Gli atti processuali autonomi che ampliano il thema decidendum, come appelli, ricorsi incidentali e motivi aggiunti, possono richiedere il pagamento del contributo unificato in relazione al valore della controversia.
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