Sentenza del 15/06/2018 n. 1529 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Rettifica della dichiarazione - omessa presentazione di dichiarazione precedente - rilevabilità - art. 36 bis d.P.R. 600/1973 - applicabilità - non è possibile. Dichiarazione tributaria - omessa presentazione -impossibilità di utilizzare perdite in compensazione - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il diniego dell'utilizzo in compensazione, in un periodo d'imposta successivo, di una perdita fiscale maturata in un periodo precedente. L'Amministrazione aveva negato la compensazione rilevando che il contribuente non aveva presentato tempestivamente la dichiarazione relativa all'anno in cui la perdita si era originata e aveva utilizzato il controllo automatizzato previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973. La contestazione riguardava quindi sia l'idoneità del controllo automatizzato a fondare il diniego, sia l'effetto dell'omessa presentazione della dichiarazione sulla possibilità di riportare e compensare la perdita.
La decisione
La decisione ha escluso che l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di formazione della perdita impedisca automaticamente al contribuente di utilizzarla in compensazione in un periodo successivo, qualora la perdita sia comunque effettivamente maturata e documentalmente verificabile. È stato inoltre ritenuto inadeguato il controllo ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 a sostenere, sotto il profilo motivazionale, il diniego della compensazione, trattandosi di una questione che richiede una valutazione sostanziale e non una mera liquidazione automatizzata. Il contribuente risulta pertanto vittorioso sul principio affermato.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Controllo delle dichiarazioni
Il controllo automatizzato è idoneo a svolgere verifiche meramente cartolari e aritmetiche, ma non è sufficiente a motivare il diniego di una perdita fiscale quando occorre accertarne la concreta esistenza e riportabilità, soprattutto in presenza di un'omessa dichiarazione nell'anno di formazione.
Massime di principio
- L'omessa presentazione di una dichiarazione non comporta automaticamente la perdita sostanziale di un componente fiscale effettivamente maturato, come una perdita riportabile, se il contribuente riesce a dimostrarne l'esistenza e l'importo.
- Il diniego di compensazione di una perdita richiede una verifica sostanziale e una motivazione adeguata; non può fondarsi esclusivamente su un controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 quando sono necessarie valutazioni non meramente aritmetiche.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe conservare e produrre la contabilità, i bilanci, le dichiarazioni integrative o tardive e ogni documento idoneo a dimostrare la formazione della perdita e il rispetto delle condizioni per il suo riporto.
- La possibilità di utilizzare la perdita non è automatica: resta necessario che siano rispettate le norme sostanziali sul riporto e sulla compensazione e che l'importo sia effettivamente verificabile dall'Amministrazione finanziaria.
- L'Amministrazione, qualora contesti la spettanza della perdita, dovrebbe procedere con un'attività accertativa adeguatamente motivata, non limitandosi a rilevare l'omessa dichiarazione tramite liquidazione automatizzata.
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