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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37126/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta concorde (patteggiamento) per violazione di legge e abnormità della decisione. La difesa deduce che: a) la nuova richiesta di patteggiamento sarebbe stata formulata in udienza preliminare, mentre la rinnovazione sarebbe ammessa solo davanti al giudice del dibattimento (art. 448 c.1 c.p.p.); b) la sentenza è abnorme perché il giudice ha applicato il patteggiamento senza revocare l'ammissione al rito abbreviato già precedentemente concessa, violando il principio di alternatività e non conversione dei riti speciali (rito abbreviato e patteggiamento sono riti alternativi e non convertibili automaticamente).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse all'impugnazione (art. 568, quarto comma, c.p.p.). Pur rilevando astrattamente l'abnormità strutturale della sentenza (perché non esiste norma che consenta la trasformazione del rito abbreviato in patteggiamento), la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato il concreto interesse richiesto per l'impugnazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. n. 115/2002

    in relazione al fatto per il quale è stata applicata la pena (18/04/2019)

    Norma sostanziale relativa al reato contestato; la sentenza di patteggiamento ha applicato la pena per il fatto ricostruito sotto tale norma

  • art. 448 cod. proc. pen.

    Il comma 1 disciplina la proposta di applicazione della pena; il comma 2-bis (introdotto dalla legge n.103/2017, comma 50) limita i motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento ai profili inerenti la volontà dell'imputato, la correlazione richiesta-sentenza, la qualificazione giuridica e l'illegittimità della pena

  • artt. 438 e ss. cod. proc. pen.

    disciplinano il rito abbreviato

    Il rito abbreviato è un procedimento speciale alternativo al patteggiamento; una volta ammesso ed esercitato, non è convertibile in applicazione della pena senza che vi sia norma che disponga tale conversione

  • artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    disciplina dell'applicazione della pena su richiesta

    Regolano il patteggiamento come rito speciale alternativo; il principio di alternatività implica che l'imputato debba operare una scelta definitiva tra riti

  • art. 568, quarto comma, cod. proc. pen.

    requisito dell'interesse per l'impugnazione

    Per essere ammissibile l'impugnazione deve esistere un interesse concreto e diretto dell'impugnante a ottenere un risultato più favorevole; la Corte ha affermato che il ricorrente non lo ha dimostrato

  • legge n. 103/2017

    art. 1, comma 50 (introduzione comma 2-bis all'art. 448 c.p.p.)

    Ha limitato i motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento, restringendo la materia che può essere dedotta in appello/ricorso

  • art. 111, comma 2 Cost.

    principio della ragionevole durata del processo

    Citato in relazione all'abnormità funzionale degli atti che possono determinare regressioni o stasi del procedimento; qui la Corte ha però qualificato l'atto come abnormità strutturale

Massime di principio

  • Se il giudice ha ammesso il rito abbreviato, in assenza di una normativa che disciplini espressamente la conversione, non è possibile trasformare quel rito in patteggiamento senza una revoca formale dell'ammissione al rito abbreviato.
  • La sentenza di patteggiamento è impugnabile solo nei limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.: vizio nella manifestazione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e decisione, errata qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena/ misura di sicurezza.
  • Per proporre un'impugnazione il ricorrente deve dimostrare un interesse concreto e attuale (art. 568 c.4 c.p.p.); la mera censura formale di una presunta abnormità procedurale non è sufficiente se non è allegato come l'annullamento del provvedimento gli procurerebbe un vantaggio pratico.
  • In casi simili, se le parti intendono mutare la scelta del rito (es. passare da abbreviato a patteggiamento), è preferibile che venga formalmente revocata l'ammissione al rito precedente o che la scelta sia effettuata in modo chiaro e documentato davanti al giudice competente per evitare contestazioni successive.
  • Il difetto di interesse o l'assenza di pregiudizio concreto può portare alla declaratoria di inammissibilità anche quando sussistono profili sostanziali di illegittimità o abnormità: chi impugna deve collegare il vizio a un danno effettivo e a un risultato pratico ottenibile con l'annullamento.

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