Cassazione Penale, Ordinanza n. 09628/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 20-bis c.p., lamentando che la sentenza di merito non avesse previsto la sostituzione della pena inflitta con la pena pecuniaria oppure con il lavoro di pubblica utilità. La Corte di cassazione ha rilevato, però, che tale doglianza non risultava essere stata proposta come motivo di appello; perciò, trattandosi di questione non previamente devoluta al giudice di secondo grado, la censura era inammissibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Inoltre, il ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso l'eventuale incompletezza o inesattezza del riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, cosa che non risulta avvenuta.
Norme richiamate
art. 20-bis c.p.
Norma evocata dalla difesa in tema di sostituzione della pena inflitta con pena pecuniaria o lavoro di pubblica utilità; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la questione è ritenuta non devoluta in appello.
art. 606, comma 3, c.p.p.
La censura è inammissibile in cassazione se non è stata previamente dedotta come motivo di appello; il ricorso deve inoltre specificare eventuali errori o omissioni nel riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata.
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01
Richiamata come precedente a sostegno del principio secondo cui, se il ricorrente contesta l'incompletezza o inesattezza del riepilogo dei motivi di appello, deve dedurlo espressamente nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere dedotte per la prima volta questioni che non siano state previamente prospettate con i motivi di appello, quando la relativa preclusione sia prevista a pena di inammissibilità.
- Quando la sentenza impugnata riassume i motivi di gravame, il ricorrente che ne contesti l'inesattezza o l'incompletezza deve formulare una censura specifica sul punto nel ricorso per cassazione.
- La mancata devoluzione al giudice di appello della questione relativa alla sostituzione della pena preclude l'esame nel giudizio di cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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