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Sentenza

Sentenza n. 944/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione: 1. del verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA-AVBN/2025/1437 del 26.11.2025, prot. n. 33786 del 27.11.2025, elevato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino/Benevento; 2. del verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali n. DA-AVBN/2025/1437 del 26.11.2025, prot. n. 33786 del 27.11.2025, elevato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino/Benevento; 3. se e per quanto occorra, del verbale di accertamento di obbligazione contributiva n. 6-11 del 26 novembre 2025, elevato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino/Benevento; 4. del decreto prot. n. ITL-AV. BN. REGISTRO UFFICIALE.U.0003059.02.02-2026, comunicato a mezzo p.e.c. il 2.2.2026, con il quale il Direttore p.t. dell’Ispettorato del Lavoro di Avellino/Benevento, ha respinto il ricorso ex art. 12, comma 2, del D.lgs. 124/2004, presentato dal Patronato Se.N.A.S. avverso i provvedimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2, conferendo agli stessi efficacia esecutiva a decorrere dalla data della sua comunicazione; 5. dei provvedimenti conseguenti tra cui l’atto di accertamento - e contestuale diffida ad adempiere, elevato dall’INPS a seguito dei provvedimenti di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, notificato a mezzo p.e.c. il 5.2.2026, con il quale è stato intimato al ricorrente Se.N.A.S. di corrispondere la somma complessiva € 17.041,81 a titolo di differenze contributive maturate dalla dipendente, con maggiorazione delle relative sanzioni elevate ai sensi della legge n. 388/2000, art. 116 comma 8, lett. b, e comma 9; 6. in una agli atti preordinati, presupposti, connessi e conseguenti, non conosciuti né conoscibili e comunque lesivi per il ricorrente; 7. e per la declaratoria del diritto del Patronato Se.N.A.S. alla restituzione della somma di € 17.041,81 versata dal ricorrente a titolo di differenze contributive;

Giustizia amministrativa202600772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diffida accertativa per crediti patrimoniali, successivo provvedimento di validazione con efficacia esecutiva e conseguente accertamento contributivo dell'INPS per complessivi € 17.041,81

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (autorità ispettiva)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il patronato ha impugnato la diffida accertativa con cui l'Ispettorato del lavoro aveva contestato il corretto inquadramento della lavoratrice, ritenendo dovuto il III livello anziché il V, e aveva intimato il pagamento delle relative differenze retributive. Sono stati inoltre impugnati il verbale di accertamento dell'obbligazione contributiva, il provvedimento direttoriale che aveva respinto il ricorso amministrativo e conferito efficacia esecutiva alla diffida, nonché l'atto dell'INPS relativo alle differenze contributive e alle sanzioni. Il ricorrente ha chiesto anche la restituzione della somma versata. Il TAR ha rilevato d'ufficio, sottoponendola alle parti, la questione del difetto di giurisdizione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La diffida accertativa disciplinata dall'art. 12 d.lgs. 124/2004 è funzionale alla formazione di un titolo esecutivo relativo a crediti patrimoniali derivanti dal rapporto di lavoro subordinato. La posizione sostanziale fatta valere dal datore di lavoro è quindi quella privatistica di debitore di un'obbligazione pecuniaria, volta a contestare l'esistenza del credito e la regolarità della formazione del titolo esecutivo, senza che venga in rilievo un interesse legittimo rispetto all'esercizio di un potere discrezionale o pubblicistico. La controversia spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il TAR ha indicato la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario mediante translatio iudicii. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura esclusivamente processuale della decisione e della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 124/2004

    Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.

    La diffida accertativa, dopo la validazione del direttore, acquista valore di accertamento tecnico ed efficacia di titolo esecutivo; la contestazione del credito e della regolarità della sua formazione appartiene alla giurisdizione ordinaria, quale controversia relativa a un'obbligazione derivante da rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 2113, commi 1, 2 e 3, c.c.

    non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile

    La norma è richiamata nel testo dell'art. 12 d.lgs. 124/2004 in relazione agli effetti dell'eventuale conciliazione sulla diffida accertativa.

  • art. 700 c.p.c.

    Il riferimento è svolto per evidenziare la possibilità di tutela cautelare davanti al giudice ordinario nell'ambito del giudizio volto a contestare il credito risultante dalla diffida.

  • art. 615 c.p.c.

    Il riferimento riguarda l'opposizione all'esecuzione esperibile, secondo i casi, contro l'azione esecutiva fondata sulla diffida validata.

  • art. 617 c.p.c.

    Il riferimento riguarda l'opposizione agli atti esecutivi eventualmente esperibile contro gli atti dell'esecuzione fondata sulla diffida validata.

  • art. 618-bis c.p.c.

    Il riferimento è svolto in relazione alle opposizioni esecutive connesse a rapporti di lavoro.

  • artt. 3, 24 e 113 Cost.

    Sono richiamati a fondamento della possibilità di proporre davanti al giudice ordinario un'azione di accertamento negativo del credito risultante dalla diffida accertativa.

Massime di principio

  • La controversia promossa dal datore di lavoro per contestare l'esistenza di crediti retributivi accertati mediante diffida accertativa ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 124/2004 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, perché riguarda una posizione di diritto soggettivo connessa a un'obbligazione pecuniaria derivante dal rapporto di lavoro subordinato.
  • La diffida accertativa validata dal direttore dell'Ispettorato è un atto di accertamento tecnico privo di discrezionalità e dotato di efficacia di titolo esecutivo; la sua contestazione può essere proposta davanti al giudice ordinario mediante un'azione di accertamento negativo del credito, con eventuale tutela cautelare e, dopo l'avvio dell'esecuzione, mediante le opposizioni previste dal codice di procedura civile.
  • Quando la domanda mira a contestare la regolarità della formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale relativo a crediti di lavoro, non viene in rilievo un interesse legittimo nei confronti dell'attività ispettiva, ma il diritto soggettivo del debitore a contestare l'obbligazione e il credito sottostante.
  • Il giudizio dichiarato dal giudice amministrativo privo di giurisdizione può essere riassunto davanti al giudice ordinario secondo la disciplina della traslatio iudicii.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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