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Sentenza

Sentenza n. 15201/2026 - Roma, Sezione 1B

per il riconoscimento di una maggiore misura dell’assegno funzionale.

Giustizia amministrativa202310792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: mancato adeguamento dell’assegno funzionale oltre la misura già corrisposta, con richiesta di riconoscimento e pagamento della maggiore misura dal 1° ottobre 2017

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, sottufficiali della Marina militare e della Guardia costiera con grado di 1° maresciallo, luogotenente e 1° luogotenente, hanno chiesto la condanna del Ministero della difesa all’adeguamento e al pagamento dell’assegno funzionale in misura maggiore a decorrere dal 1° ottobre 2017, in relazione ai decreti legislativi nn. 94 e 95 del 2017. Hanno sostenuto che la riforma avrebbe riconosciuto lo svolgimento di funzioni direttive e l’inquadramento nella medesima area funzionale dei sottotenenti e dei tenenti, senza che ne fosse seguito un coerente adeguamento dell’assegno. Hanno inoltre invocato l’art. 36 Cost., assumendo che l’importo vigente non fosse proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato. Il Ministero ha eccepito in sostanza che l’emolumento era già stato corrisposto nella misura prevista dalla normativa vigente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dalla questione preliminare dell’ammissibilità del ricorso collettivo. Ha rilevato che non era specificamente contestato che il Ministero avesse corrisposto l’assegno nella misura stabilita dalla normativa vigente: dall’art. 8 d.P.R. 52/2009, come modificato per i luogotenenti dall’art. 10, comma 10, d.lgs. 94/2017, e dall’art. 5, comma 1, d.P.R. 56/2022 per i 1° luogotenenti nella qualifica apicale. La domanda mirava quindi a ottenere in via giudiziale una misura superiore a quella fissata dal legislatore. Quanto all’art. 36 Cost., il giudice ha richiamato il criterio per cui la proporzionalità e sufficienza della retribuzione vanno valutate considerando il trattamento economico complessivo, non la singola componente dell’assegno funzionale. I ricorrenti, inoltre, non avevano esposto ragioni circostanziate per qualificare la misura come discriminatoria in rapporto alle differenze della gerarchia militare o come manifestamente irragionevole. Spese compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52

    Non è specificamente contestato che l’amministrazione abbia corrisposto agli odierni ricorrenti l’assegno funzionale nella misura fissata dalla vigente normativa, in particolare dall’art. 8 d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, così come modificato, quanto al grado di luogotenente, dall’art. 10, co. 10, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94 e, relativamente al grado di 1° luogotenente nella qualifica apicale, dall’art. art. 5, co. 1, d.P.R. 20 aprile 2022, n. 56.

    L’assegno funzionale è dovuto nella misura stabilita dalla disciplina vigente richiamata dal giudice; nel caso concreto l’amministrazione aveva corrisposto proprio tale misura.

  • art. 10, comma 10, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94

    Non è specificamente contestato che l’amministrazione abbia corrisposto agli odierni ricorrenti l’assegno funzionale nella misura fissata dalla vigente normativa, in particolare dall’art. 8 d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, così come modificato, quanto al grado di luogotenente, dall’art. 10, co. 10, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94 e, relativamente al grado di 1° luogotenente nella qualifica apicale, dall’art. art. 5, co. 1, d.P.R. 20 aprile 2022, n. 56.

    La disposizione ha modificato la misura dell’assegno funzionale riferita al grado di luogotenente; il giudice ha ritenuto che il pagamento effettuato secondo tale disciplina esaurisse il diritto azionato.

  • art. 5, comma 1, d.P.R. 20 aprile 2022, n. 56

    Non è specificamente contestato che l’amministrazione abbia corrisposto agli odierni ricorrenti l’assegno funzionale nella misura fissata dalla vigente normativa, in particolare dall’art. 8 d.P.R. 16 aprile 2009, n. 52, così come modificato, quanto al grado di luogotenente, dall’art. 10, co. 10, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94 e, relativamente al grado di 1° luogotenente nella qualifica apicale, dall’art. art. 5, co. 1, d.P.R. 20 aprile 2022, n. 56.

    La disposizione costituisce la disciplina vigente della misura dell’assegno per i 1° luogotenenti nella qualifica apicale, già applicata dall’amministrazione.

  • art. 36 Cost.

    Sennonché, i ricorrenti, nell’invocare l’art. 36 Cost., non si confrontano con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui, per valutare la legittimità costituzionale della retribuzione ai sensi del predetto parametro, “deve farsi riferimento, non già alle singole componenti di quel trattamento [tra cui è annoverabile l’assegno funzionale], ma alla retribuzione nel suo complesso, avuto riguardo – in sede di giudizio di non conformità della retribuzione ai requisiti costituzionali di proporzionalità e sufficienza – al principio di onnicomprensività della retribuzione medesima” (Corte cost., sent. 28 gennaio 2022, n. 27 e prec. ivi cit.).

    La proporzionalità e sufficienza della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost. si valutano considerando il trattamento economico nel suo complesso, non la singola componente retributiva, quale l’assegno funzionale.

Massime di principio

  • La conformità della retribuzione ai requisiti di proporzionalità e sufficienza dell’art. 36 Cost. va valutata con riferimento al trattamento economico complessivo e non isolando una singola componente retributiva.
  • Il giudice non può riconoscere in via pretoria una misura dell’assegno funzionale superiore a quella fissata dalla normativa vigente in assenza di specifiche ragioni che dimostrino che la disciplina applicata sia discriminatoria o manifestamente irragionevole.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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