Sentenza n. 2064/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.164/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Como.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 164/2024, relativa al pagamento degli importi per carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza n. 164/2024 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, notificata il 22 luglio 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere gli importi dovuti per la carta docente: 1.500 euro alla prima ricorrente per tre annualità, 2.000 euro alla seconda per quattro annualità, 500 euro al terzo per un'annualità e 1.000 euro alla quarta per due annualità. Il ricorso in ottemperanza è stato notificato e depositato il 24 luglio 2025, dopo l'inadempimento dell'Amministrazione. Nel febbraio e marzo 2026, successivamente alla proposizione del ricorso, i ricorrenti hanno ricevuto l'accredito degli importi dovuti e hanno dichiarato cessata la materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha preso atto dell'avvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale mediante l'accredito degli importi riconosciuti dal giudicato e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Poiché l'adempimento dell'Amministrazione è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto a carico del Ministero le spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.
art. 26 c.p.a.
Rileva per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili, nel processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile richiamate dal giudice.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Disciplina il rimborso del contributo unificato secondo quanto indicato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa riconosciuta dal giudicato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- Quando l'Amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese del processo possono essere poste a suo carico, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
- La distrazione delle spese processuali in favore dei difensori è disposta quando questi si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., applicabile nel processo amministrativo tramite gli artt. 26 e 39 c.p.a.
Come è indicizzato
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