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Sentenza

Sentenza n. 2064/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.164/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Como.

Giustizia amministrativa202502836

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 164/2024, relativa al pagamento degli importi per carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza n. 164/2024 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, notificata il 22 luglio 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere gli importi dovuti per la carta docente: 1.500 euro alla prima ricorrente per tre annualità, 2.000 euro alla seconda per quattro annualità, 500 euro al terzo per un'annualità e 1.000 euro alla quarta per due annualità. Il ricorso in ottemperanza è stato notificato e depositato il 24 luglio 2025, dopo l'inadempimento dell'Amministrazione. Nel febbraio e marzo 2026, successivamente alla proposizione del ricorso, i ricorrenti hanno ricevuto l'accredito degli importi dovuti e hanno dichiarato cessata la materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'avvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale mediante l'accredito degli importi riconosciuti dal giudicato e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Poiché l'adempimento dell'Amministrazione è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto a carico del Ministero le spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 26 c.p.a.

    Rileva per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili, nel processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile richiamate dal giudice.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Disciplina il rimborso del contributo unificato secondo quanto indicato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale soddisfazione della pretesa riconosciuta dal giudicato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'Amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese del processo possono essere poste a suo carico, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
  • La distrazione delle spese processuali in favore dei difensori è disposta quando questi si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., applicabile nel processo amministrativo tramite gli artt. 26 e 39 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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