Sentenza n. 154/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento 1. dell’atto prot. n.-OMISSIS-1, notificato il 15.1.2021, con cui il Prefetto di Teramo ha respinto il ricorso gerarchico, presentato il 24.8.2020 dal ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS- avverso il provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Teramo in data 5.8.2020; 2. del provvedimento di ammonimento n. -OMISSIS-, emesso dal Questore di Teramo il 5.8.2020, notificato il 6.8.2020 e di ogni altro atto antecedente e/o successivo e/o connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché da esso non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del ricorso gerarchico e provvedimento di ammonimento del Questore adottato per condotte persecutorie e aggressive nell'ambito di rapporti di vicinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento del Questore e il successivo rigetto del ricorso gerarchico da parte del Prefetto. Ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, contestando l'effettiva sussistenza di ragioni di urgenza. Nel merito ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errore nei presupposti, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la relazione di servizio dei Carabinieri del 24 aprile 2020 e ulteriori circostanze relative al conflitto condominiale, tra cui un'aggressione subita dal cane della controinteressata. L'ammonimento era stato adottato sulla base della denuncia della vicina, secondo cui il ricorrente, nell'arco di oltre dieci anni, aveva posto in essere condotte denigratorie, lesive, persecutorie, aggressive e intrusive, progressivamente incidenti sulle sue abitudini di vita.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, ha ritenuto legittimo l'ammonimento anche senza il previo contraddittorio procedimentale, poiché la misura ha finalità preventiva e cautelare e deve poter interrompere tempestivamente l'azione persecutoria; l'art. 8 del d.l. n. 11/2009 attribuisce al Questore ampia discrezionalità anche nell'istruttoria, prevedendo l'acquisizione di informazioni solo "se necessario". Quanto al difetto di istruttoria e all'errore nei presupposti, il Collegio ha rilevato che il provvedimento si fonda su una base indiziaria e probabilistica, propria del diritto amministrativo della prevenzione, e non richiede l'accertamento di una responsabilità penale. È sufficiente un insieme di elementi attendibili da cui desumere un comportamento reiterato, anomalo, minaccioso o molesto, idoneo a generare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o paura e suscettibile di degenerare in condotte penalmente rilevanti. L'istruttoria, comprensiva dell'audizione di persone informate sui fatti, è stata ritenuta sufficientemente approfondita. Le circostanze invocate dal ricorrente e la relazione dei Carabinieri, lungi dal smentire la valutazione amministrativa, confermavano il persistente conflitto condominiale e lo stato di agitazione della controinteressata. Il giudice ha precisato che l'ammonimento non anticipa la soglia di punibilità del reato di atti persecutori, ma svolge una funzione preventiva autonoma, diretta a evitare la reiterazione di condotte lesive e la loro degenerazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità e articolazione della vicenda.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38
La disposizione fonda il potere del Questore di adottare l'ammonimento e consente un'ampia discrezionalità nella conduzione dell'istruttoria, anche quanto all'acquisizione di ulteriori informazioni, in ragione della finalità preventiva della misura.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
La mancata comunicazione di avvio non determina l'illegittimità dell'ammonimento quando la natura preventiva e cautelare della misura richiede un intervento tempestivo incompatibile con il previo coinvolgimento del destinatario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il provvedimento di ammonimento del Questore ha natura preventiva e cautelare e può essere adottato sulla base di una prognosi fondata su elementi indiziari e probabilistici, senza che sia necessario un previo accertamento della responsabilità penale per atti persecutori.
- Ai fini dell'ammonimento è sufficiente che gli elementi acquisiti consentano di desumere, con adeguato grado di attendibilità, l'esistenza di condotte reiterate, anomale, minacciose o moleste, idonee a determinare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o paura e suscettibili di degenerare in condotte penalmente rilevanti.
- La finalità preventiva dell'ammonimento, volta a interrompere tempestivamente la possibile escalation persecutoria, giustifica l'omessa comunicazione di avvio del procedimento quando il previo contraddittorio risulti incompatibile con l'urgenza dell'intervento.
- L'ammonimento non anticipa la soglia di punibilità del reato di atti persecutori, poiché mira autonomamente a prevenire la reiterazione di comportamenti lesivi e la loro possibile degenerazione, anche indipendentemente dal successivo accertamento penale.
- Nel sindacato sull'ammonimento il giudice deve rispettare l'ampia discrezionalità prognostica dell'autorità di pubblica sicurezza; la censura di difetto di istruttoria richiede elementi idonei a dimostrare la superficialità o l'irragionevolezza dell'accertamento, non essendo sufficiente prospettare una diversa lettura del contesto conflittuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 563/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 564/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 565/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 566/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 mar 2026Sentenza n. 571/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →