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Sentenza

Sentenza n. 607/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento ESECUZIONE della sentenza del Tribunale di Ragusa, Sez. lavoro,n. 728/2025 del 13.05.2025, relativa al giudizio iscritto al n. 2101/2024 R.G.L., notificata in forma esecutiva nelle modalità del novellato art.475 c.p.c. al Ministero dell'Istruzione e del merito in data 19.05.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502755

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa, Sezione lavoro, n. 728/2025, relativa all'accredito della Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Ragusa, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all'accredito di 500 euro per ciascun anno, oltre interessi o rivalutazione. Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva il 19 maggio 2025, il Ministero non ha adempiuto. Il ricorso, notificato il 15 dicembre 2025, è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Collegio ha inoltre verificato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla segreteria il 14 novembre 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e comprovato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di accreditare sulla Carta docente della ricorrente 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per assicurare l'esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico oggetto della sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996 e successive modifiche

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione è stato ritenuto tempestivo perché notificato oltre 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    oltre interessi o rivalutazione

    È stato applicato per determinare la decorrenza degli interessi o della rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della disciplina delle spese processuali nel giudizio amministrativo.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente l'esecuzione puntuale degli obblighi risultanti dal titolo giudiziale.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato prima della proposizione dell'azione di ottemperanza e decorre dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Quando il titolo da eseguire è una sentenza del giudice ordinario, il giudizio di ottemperanza presuppone la prova del suo passaggio in giudicato.
  • In caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione oltre il termine fissato dal giudice, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli un ulteriore termine per l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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