Sentenza del 07/07/2015 n. 6161 - Comm. Trib. Prov. Milano
Registro - Applicazione dell'imposta - Risoluzione del contratto - Versamento - Necessità - Cancellazione di società conduttrice comunicata all'Agenzia delle entrate - Insufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata confermata: il contratto non poteva considerarsi risolto anticipatamente per effetto della sola cancellazione della società e della comunicazione telematica della cessazione dell'attività. In mancanza del versamento dell'imposta di risoluzione, permaneva l'obbligo di corrispondere l'imposta di registro relativa all'annualità successiva.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di considerare risolto anticipatamente un contratto di locazione in conseguenza della cancellazione della società conduttrice dal Registro delle imprese e della comunicazione telematica della cessazione dell'attività all'Agenzia delle Entrate, senza il contestuale versamento dell'imposta di registro prevista per la risoluzione del contratto. È stato ritenuto insufficiente il solo adempimento comunicativo, in assenza del pagamento dell'imposta di risoluzione e della successiva presentazione all'Ufficio della relativa attestazione.
Norme richiamate
Art. 28 del d.P.R. n. 131/1986
La risoluzione del contratto di locazione deve essere accompagnata dal versamento dell'imposta di registro dovuta; la comunicazione della cessazione dell'attività o la cancellazione della società dal Registro delle imprese non sostituiscono tale adempimento fiscale.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle imprese non determina automaticamente, ai fini dell'imposta di registro, la risoluzione anticipata dei contratti di locazione di cui era parte.
- Per rendere fiscalmente efficace la risoluzione anticipata di un contratto occorre effettuare il versamento dell'imposta prevista e presentare la relativa documentazione all'Agenzia delle Entrate.
- Gli adempimenti societari o le comunicazioni telematiche di cessazione dell'attività non sostituiscono gli specifici obblighi tributari previsti per la risoluzione dei contratti.
- In assenza del corretto adempimento fiscale, l'obbligo di versare l'imposta di registro per l'annualità successiva può permanere, anche se l'attività della società è cessata.
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