Corte di giustizia, Ordinanza C-676/23
Order of the Vice-President of the Court of 22 March 2024. — Sberbank of Russia PAO v Single Resolution Board. — Appeal – Intervention – Economic and monetary policy – Single resolution mechanism for credit institutions and certain investment firms – Decision not to adopt a resolution scheme – Parent company – Interest in the result of the case. — Case C-676/23 P(I)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Vicepresidente della Corte respinge l’impugnazione di Sberbank of Russia contro il rigetto della sua domanda di intervento in una causa relativa alla decisione SRB di non adottare un regime di risoluzione per Sberbank Europe. Viene confermato che, per intervenire, occorre un interesse diretto e attuale nel risultato della causa, non un mero interesse economico indiretto derivante dalla partecipazione societaria. La Corte esclude anche vizi di motivazione e errori di diritto nella valutazione del Tribunale, oltre a dichiarare inammissibili alcune censure nuove o non sufficientemente precise.
Impugnazione avverso il rigetto dell’intervento: la Corte chiarisce che l’"interesse nel risultato della causa" ex articolo 40 dello Statuto richiede un interesse diretto e certo idoneo a incidere sulla posizione giuridica dell’interveniente, non un mero interesse economico indiretto di una capogruppo/società madre in una controversia SRB sulla mancata adozione di un piano di risoluzione.
La questione giuridica
Se il diniego di intervento pronunciato dal Tribunale fosse viziato da errore di diritto per avere interpretato in modo troppo restrittivo l’"interesse nel risultato della causa" ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto; se la decisione SRB del 1 marzo 2022 potesse incidere direttamente sulla posizione giuridica della ricorrente quale azionista unico e capogruppo di Sberbank Europe; se il Tribunale avesse omesso di esaminare taluni argomenti e se fosse stato possibile contestare la validità dell’interpretazione dell’articolo 40 in rapporto all’articolo 47 della Carta.
Principio di diritto
L’"interesse nel risultato della causa" richiesto per l’intervento ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto esiste solo quando la decisione della causa è idonea a modificare direttamente e in modo certo la situazione giuridica dell’interveniente; un interesse meramente economico, anche rilevante, o la semplice qualità di azionista unico o di capogruppo non bastano. La Corte respinge inoltre nuove censure non prospettate davanti al Tribunale e ricorda che l’articolo 47 della Carta non garantisce, di per sé, il diritto a intervenire in una controversia alla quale il terzo non è parte e i cui esiti non incidano sui suoi diritti e obblighi.
Norme richiamate
- Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Impugnazione contro il rigetto dell’intervento in una controversia SRB
Si tratta di un’ordinanza in sede di impugnazione ex articolo 57 dello Statuto, relativa al rifiuto del Tribunale di ammettere Sberbank of Russia PAO a intervenire a sostegno di MeSoFa Vermögensverwaltungs AG nella causa T-450/22. La controversia nasce dalla decisione del Single Resolution Board del 1 marzo 2022 di non adottare un regime di risoluzione nei confronti di Sberbank Europe AG ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014.
Fatti e procedimento principale
Sberbank Europe AG, poi MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, era un istituto di credito austriaco appartenente al gruppo Sberbank Europe. A seguito del deterioramento della sua situazione di liquidità, il SRB adottava la decisione SRB/EES/2022/19 di non adottare una risoluzione per l’ente. MeSoFa proponeva ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale; Sberbank of Russia, indicata come azionista unico e società madre ultima del gruppo, chiedeva di intervenire in sostegno della ricorrente. Il Presidente della Settima Sezione del Tribunale respingeva l’istanza ritenendo non dimostrato un interesse diretto nel risultato della causa.
Questioni sottoposte alla Corte
In appello Sberbank of Russia deduceva, in sostanza:
- errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 40 dello Statuto, perché il Tribunale avrebbe confuso tale requisito con la legittimazione ad agire ex articolo 263 TFUE e avrebbe richiesto indebitamente una modifica della posizione giuridica dell’interveniente;
- sussistenza di un interesse diretto perché la decisione SRB avrebbe impedito l’attuazione del piano 2021 e la vendita del gruppo nel suo complesso;
- omessa considerazione di argomenti sulla partecipazione alla gestione e sul piano 2021;
- errata valutazione della qualità di capogruppo finale;
- illegittimità dell’interpretazione restrittiva dell’articolo 40, anche alla luce dell’articolo 47 della Carta.
Normativa rilevante e criteri giurisprudenziali
La Corte richiama principalmente:
- l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto, che consente l’intervento a chi dimostri un interesse nel risultato della causa;
- l’articolo 47 della Carta, invocato dalla ricorrente;
- le regole dell’appello, che limitano il sindacato della Corte alle questioni di diritto e alle censure dedotte nel primo grado.
Richiama inoltre la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui l’interesse dell’interveniente deve essere diretto, attuale e riferito al dispositivo futuro, non alle sole argomentazioni. La Corte ribadisce anche la distinzione tra interesse diretto e interesse solo indiretto o economico.
Ragionamento della Corte
La Corte conferma innanzitutto che la nozione di interesse nel risultato della causa richiede un nesso diretto e certo con l’esito del giudizio, tale da poter modificare la posizione giuridica del terzo. Non si tratta di un requisito più ampio o meno rigoroso rispetto a quello affermato dalla giurisprudenza consolidata.
Quanto all’articolo 47 della Carta, la Corte precisa che il diritto a un ricorso effettivo presuppone che il soggetto invochi diritti o libertà garantiti dal diritto dell’Unione e non può essere interpretato nel senso di imporre l’ammissione all’intervento ogni volta che il terzo non sia parte del giudizio ma tema effetti meramente indiretti.
Sulle censure relative al piano 2021, la Corte rileva che tali argomenti non erano stati esplicitamente dedotti nella domanda di intervento dinanzi al Tribunale; pertanto, non possono essere introdotti per la prima volta in appello. Analogamente, la doglianza di omessa motivazione non può essere accolta, perché il Tribunale non era tenuto a rispondere ad argomentazioni non formulate in primo grado.
La Corte respinge anche la tesi secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare la qualità di “ultimate parent company” anziché quella di semplice azionista. Sberbank of Russia non ha spiegato quali diritti specifici derivassero da tale qualità, diversi da quelli del socio unico, sicché non è dimostrato un errore di qualificazione giuridica.
Sul punto decisivo dell’incidenza della decisione SRB, la Corte conferma che l’eventuale pregiudizio agli interessi di Sberbank of Russia era di natura economica, non giuridica: la decisione non incideva sul diritto a percepire dividendi o a partecipare alla gestione di Sberbank Europe e, pertanto, non alterava la sua posizione giuridica. Anche il richiamo alla sentenza ECB e altri contro Trasta Komercbanka viene ritenuto pertinente, in quanto la Corte ribadisce che un danno economico, per quanto rilevante, non equivale a un effetto diretto sui diritti del socio.
Infine, il motivo di illegittimità proposto in via subordinata è dichiarato inammissibile perché l’impugnazione non indica con precisione le disposizioni di diritto dell’Unione che sarebbero viziate, come richiesto dalle regole dell’appello.
Decisione e dispositivo
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e conferma il rigetto dell’istanza di intervento. Sberbank of Russia è condannata alle spese del procedimento di impugnazione e a quelle sostenute dal SRB.
Principi affermati
La pronuncia conferma che, ai fini dell’intervento davanti ai giudici dell’Unione:
- l’interesse richiesto dall’articolo 40 dello Statuto deve essere diretto, certo e attuale;
- non basta un interesse economico riflesso derivante dalla qualità di socio o capogruppo;
- la posizione giuridica dell’interveniente deve poter essere modificata dall’esito della causa;
- in appello non possono essere introdotti nuovi fatti o nuovi argomenti non dedotti in primo grado;
- l’articolo 47 della Carta non amplia automaticamente il diritto di intervento oltre i limiti fissati dallo Statuto.
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