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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-690/23

Order of the Vice-President of the Court of 22 March 2024. — Sberbank of Russia PAO v European Commission and Single Resolution Board. — Appeal – Intervention – Economic and monetary policy – Single resolution mechanism for credit institutions and certain investment firms – Decision to adopt a resolution scheme – Parent company – Interest in the result of the case. — Case C-690/23 P(I)

Giurisprudenza europea62023CO0690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’impugnazione di Sberbank of Russia contro l’ordinanza che aveva negato il suo intervento nel giudizio principale relativo alla risoluzione di Sberbank Slovenia. Ha ribadito che l’interesse richiesto dall’articolo 40 dello Statuto deve essere diretto e non meramente economico o indiretto. Le censure basate sul ruolo di capogruppo, sul piano di risoluzione 2021 e sull’articolo 47 della Carta sono state respinte o dichiarate inammissibili.

Impugnazione respinta: il diritto di intervenire nel giudizio dipende da un interesse diretto e attuale nell’esito della causa, non dal mero interesse economico indiretto della capogruppo di una banca sottoposta a risoluzione.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia correttamente negato l’intervento di Sberbank of Russia per difetto di "interesse nella soluzione della controversia" ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte; se la decisione di risoluzione relativa a Sberbank Slovenia incida direttamente sulla posizione giuridica della capogruppo russa; se il Tribunale avesse omesso di esaminare alcuni argomenti relativi al piano di risoluzione 2021; e se, in subordine, l’interpretazione restrittiva dell’articolo 40 dovesse essere dichiarata illegittima.

Principio di diritto

Ai fini dell’intervento dinanzi ai giudici dell’Unione, l’"interesse nella soluzione della controversia" ex articolo 40, secondo comma, dello Statuto richiede un interesse diretto, certo e attuale nel dispositivo della futura decisione, idoneo a modificare la posizione giuridica del richiedente; un mero interesse economico o indiretto, derivante dalla qualità di capogruppo o dagli effetti patrimoniali sulla società partecipata, non basta. Pertanto, la Corte ha confermato il rigetto dell’intervento di Sberbank of Russia, perché la decisione di risoluzione riguardava Sberbank Slovenia e non alterava direttamente i diritti giuridici della ricorrente.

Norme richiamate

  • Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Impugnazione contro il rigetto dell’intervento nel contenzioso sulla risoluzione bancaria

La pronuncia è un’ordinanza della Vicepresidente della Corte resa nell’ambito di un’impugnazione ai sensi dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto. La controversia riguarda la domanda di intervento proposta da Sberbank of Russia PAO nel giudizio promosso da MeSoFa Vermögensverwaltungs AG contro Commissione europea e SRB in merito alla decisione di risoluzione adottata nei confronti di Sberbank Slovenia.

Fatti e procedimento principale

Sberbank Europe AG, poi divenuta MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, era una banca austriaca che controllava diverse filiali e società del gruppo Sberbank Europe, tra cui Sberbank Slovenia, di cui deteneva il 99,99% delle azioni. A seguito del deterioramento della liquidità di Sberbank Europe e Sberbank Slovenia, l’SRB adottava il 1° marzo 2022 la decisione SRB/EES/2022/20 di adozione di un dispositivo di risoluzione nei confronti di Sberbank Slovenia, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014. Nella stessa data, la Commissione adottava la decisione (UE) 2022/947 che approvava il dispositivo di risoluzione.

MeSoFa proponeva un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale. Sberbank of Russia, indicata come società madre ultima del gruppo, chiedeva di intervenire in sostegno delle conclusioni di MeSoFa. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non dimostrato un interesse diretto nel risultato della causa.

Questioni sollevate in impugnazione

Sberbank of Russia deduceva due motivi principali:

  • la violazione dell’articolo 40 dello Statuto, per avere il Tribunale assimilato l’"interesse nella soluzione della controversia" ai requisiti della legittimazione ad agire ex articolo 263 TFUE e per avere richiesto, in modo eccessivo, che l’esito del giudizio modificasse la sua posizione giuridica;
  • l’errore di diritto e la distorsione dei fatti nella valutazione degli effetti diretti della decisione di risoluzione sulla sua posizione, in quanto capogruppo ultima del gruppo Sberbank Europe e in relazione al piano di risoluzione 2021.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto, che consente l’intervento di chi dimostri un interesse nella soluzione della controversia;
  • l’articolo 47 della Carta, invocato dalla ricorrente per sostenere una lettura più ampia del diritto a un rimedio effettivo;
  • l’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014, base della decisione di risoluzione;
  • le norme processuali e statutarie in materia di impugnazione, motivazione e ripartizione delle spese, tra cui gli articoli 256 TFUE, 58 e 184 dello Statuto, nonché gli articoli 117, 138 e 168 del regolamento di procedura della Corte.

Ragionamento della Corte sull’interesse all’intervento

La Corte conferma l’orientamento costante secondo cui l’"interesse nella soluzione della controversia" deve essere diretto, attuale e riferito al dispositivo della futura decisione, non ai soli motivi o argomenti. L’intervento è giustificato solo se il risultato della causa può alterare la posizione giuridica del richiedente; è invece insufficiente un interesse meramente indiretto, ad esempio per analogia di situazione con una parte in causa.

In tale quadro, la Corte respinge la tesi secondo cui l’articolo 40 sarebbe stato interpretato in modo eccessivamente restrittivo o in contrasto con l’articolo 47 della Carta. Ricorda infatti che il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva presuppone che il soggetto invochi diritti o libertà garantiti dal diritto dell’Unione e non implica un diritto generale a intervenire in ogni procedimento in cui non sia parte.

Valutazione della posizione di Sberbank of Russia

Quanto ai rapporti societari, la Corte osserva che Sberbank of Russia non era azionista di Sberbank Slovenia; la sua influenza sulla società slovena derivava solo indirettamente dalla partecipazione in Sberbank Europe, azionista della controllata. Da ciò segue che non aveva, in proprio, un diritto di disporre del patrimonio di Sberbank Slovenia, di percepirne dividendi o di parteciparne alla gestione.

La Corte richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui un pregiudizio economico, anche significativo, agli interessi dei soci di una società destinataria di un atto impugnato non costituisce di per sé un effetto diretto sulla loro posizione giuridica. Ne deriva che l’eventuale diminuzione di valore delle partecipazioni o degli asset del gruppo non basta a fondare l’interesse all’intervento.

Censure relative al piano di risoluzione 2021 e alla motivazione del Tribunale

La Corte respinge anche il rilievo secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di esaminare gli effetti della decisione sul piano di risoluzione 2021 o sulla partecipazione attiva di Sberbank of Russia alla sua preparazione. Tali argomenti non erano stati espressamente dedotti nella domanda di intervento e non potevano quindi essere introdotti per la prima volta in impugnazione.

Parimenti, la censura di illegittimità formulata in via subordinata contro l’articolo 40 dello Statuto è dichiarata inammissibile perché l’impugnazione non indica con precisione le disposizioni dell’ordinamento dell’Unione su cui tale eccezione si fonderebbe.

Esito dei motivi di impugnazione

La Corte considera infondati i principali argomenti sulla supposta incidenza diretta della decisione di risoluzione sulla posizione della ricorrente e inammissibili quelli nuovi o non sufficientemente precisati. In particolare:

  • la ricorrente non aveva dimostrato un diritto proprio sui beni di Sberbank Slovenia;
  • gli effetti economici indiretti sul gruppo non bastavano;
  • il riferimento del Tribunale alla giurisprudenza Trasta Komercbanka, anche se non perfettamente pertinente, non era comunque decisivo;
  • il richiamo al fatto che le decisioni di risoluzione non riguardavano direttamente Sberbank Europe è stato letto dalla Corte in senso limitato, coerente con la motivazione dell’ordinanza impugnata.

Dispositivo e spese

L’impugnazione è integralmente respinta. In applicazione delle regole sulle spese del procedimento d’impugnazione, Sberbank of Russia è condannata a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’SRB.

Principio affermato

L’interesse richiesto per intervenire nel giudizio dinanzi ai giudici dell’Unione non coincide con un generico interesse economico o strategico, neppure se riferito alla capogruppo di una società sottoposta a risoluzione: occorre che l’esito della causa sia idoneo, in modo diretto e certo, a modificare la sua posizione giuridica.

Come è indicizzato

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