Corte di giustizia, Ordinanza C-693/23
Order of the Vice-President of the Court of 22 March 2024. — Sberbank of Russia PAO v European Commission and Single Resolution Board. — Appeal – Intervention – Economic and monetary policy – Single resolution mechanism for credit institutions and certain investment firms – Decision to adopt a resolution scheme – Parent company – Interest in the result of the case. — Case C-693/23 P(I)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Vicepresidente della Corte ha respinto l’appello di Sberbank of Russia contro l’ordinanza del Tribunale che aveva negato l’intervento nel giudizio di annullamento contro le decisioni di risoluzione riguardanti Sberbank Croatia. La Corte ha ribadito che l’intervento ex articolo 40 dello Statuto richiede un interesse diretto nel risultato della causa, non un semplice interesse economico o di gruppo. Sono stati inoltre dichiarati inammissibili o infondati i motivi nuovi e le censure relative alla mancanza di risposta su argomenti non dedotti in primo grado.
Ricorso in appello contro il diniego di intervento: nozione di "interesse nel risultato della causa" ex articolo 40 dello Statuto della Corte e sua applicazione a una capogruppo bancario nel contesto del meccanismo di risoluzione unico.
La questione giuridica
Se la capogruppo Sberbank of Russia avesse un interesse diretto ed esistente nel risultato della controversia tale da giustificare il suo intervento a sostegno di MeSoFa, ai sensi del secondo comma dell’articolo 40 dello Statuto della Corte; se il Tribunale abbia errato nel qualificare tale interesse come solo indiretto; se vi sia stata omissione di pronuncia su alcuni argomenti; e se, in subordine, la nozione di interesse debba essere interpretata o la norma dichiarata illegittima alla luce dell’articolo 47 della Carta.
Principio di diritto
Per essere ammesso a intervenire ai sensi del secondo comma dell’articolo 40 dello Statuto, il terzo deve dimostrare un interesse diretto, esistente e certo nel risultato della causa, ossia un interesse tale che la decisione richiesta possa modificare la sua situazione giuridica; non basta un interesse economico o societario meramente indiretto derivante dalla sua posizione di capogruppo. Nel caso di specie, la Corte ha confermato che Sberbank of Russia, non essendo azionista diretto di Sberbank Croatia e non avendo un diritto proprio sui suoi asset, non era direttamente incisa dalla decisione di risoluzione; l’appello è stato quindi respinto.
Norme richiamate
- Articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 57 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 806/2014
- Regolamento (UE) n. 1093/2010
- Decisione (UE) 2022/948
Diniego di intervento nel contenzioso sulla risoluzione bancaria
Si tratta di un ricorso in appello, proposto ai sensi dell’articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale ha negato a Sberbank of Russia PAO l’intervento in un giudizio di annullamento relativo a una decisione del SRB in materia di risoluzione bancaria. La controversia si inserisce nel quadro del meccanismo di risoluzione unico disciplinato dal regolamento (UE) n. 806/2014.
Fatti e procedimento principale
MeSoFa Vermögensverwaltungs AG, già Sberbank Europe AG, aveva proposto dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento contro la decisione del SRB del 1º marzo 2022 relativa all’adozione di un programma di risoluzione per Sberbank Croatia, poi approvato dalla Commissione con decisione (UE) 2022/948. Sberbank of Russia, qualificandosi come capogruppo ultima del gruppo Sberbank Europe, aveva chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni di MeSoFa.
Ordinanza impugnata
Il Tribunale ha respinto la domanda di intervento ritenendo che Sberbank of Russia non avesse dimostrato un interesse diretto nel risultato della causa. In particolare, ha osservato che essa non era azionista di Sberbank Croatia e che, di conseguenza, la decisione impugnata non incideva su un suo diritto proprio di disporre degli asset della banca croata, di percepirne dividendi o di parteciparne alla gestione. Il Tribunale ha inoltre escluso che la posizione di capogruppo ultima bastasse a fondare un interesse diretto.
Motivi di appello
Sberbank of Russia ha articolato due motivi principali.
- Con il primo, ha sostenuto che il Tribunale avrebbe interpretato in modo eccessivamente restrittivo il concetto di "interesse nel risultato della causa" di cui all’articolo 40 dello Statuto, assimilandolo alla nozione di legittimazione ad agire ex articolo 263 TFUE e imponendo condizioni ulteriori. Ha inoltre dedotto che i suoi diritti di proprietà e di partecipazione alla gestione del gruppo sarebbero stati incisi e, in subordine, ha sollevato una questione di illegittimità della norma.
- Con il secondo, ha contestato la valutazione della diretta incidenza della decisione di risoluzione sulla sua posizione giuridica, richiamando anche il piano di risoluzione del 2021 e gli effetti sulla strategia del gruppo.
Normativa e criteri applicati dalla Corte
La Corte ha ribadito che, secondo l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto, il terzo deve dimostrare un interesse diretto ed esistente nel risultato della causa, inteso come interesse al dispositivo della futura decisione, non ai soli motivi della controversia. Tale interesse è sufficiente solo se la decisione richiesta è idonea a modificare la sua posizione giuridica. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza sul punto, nonché la necessità di evitare interventi multipli o puramente marginali che comprometterebbero il buon andamento del processo.
Ragionamento della Corte sul primo motivo
La Corte ha confermato che l’interpretazione del Tribunale era conforme alla giurisprudenza consolidata. Ha precisato che l’articolo 47 della Carta non impone di ammettere all’intervento chi non sia parte del giudizio e la cui posizione giuridica non sia direttamente incisa dalla decisione controversa. Ha quindi escluso che il solo status di capogruppo o l’esistenza di un interesse economico nel gruppo bastassero a integrare il requisito dell’articolo 40.
Quanto agli effetti sulla posizione proprietaria di Sberbank of Russia, la Corte ha osservato che l’influenza esercitata sulla filiale croata era solo indiretta, mediata dalla partecipazione in Sberbank Europe. Ne ha tratto la conclusione che il Tribunale non aveva errato nel negare a Sberbank of Russia un diritto proprio sugli asset di Sberbank Croatia o una lesione diretta dei suoi diritti di socio. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui un pregiudizio economico, anche rilevante, al valore delle partecipazioni non equivale a un’incidenza diretta sulla posizione giuridica del socio.
Motivi nuovi, omissioni di pronuncia e inammissibilità
La Corte ha respinto la censura di omissione di pronuncia relativa al piano di risoluzione del 2021, rilevando che tali argomenti non risultavano specificamente dedotti nella domanda di intervento proposta davanti al Tribunale. Ha inoltre dichiarato inammissibile il quarto profilo del primo motivo, relativo a una pretesa illegittimità dell’articolo 40 dello Statuto, perché l’appello non indicava con precisione le disposizioni di diritto dell’Unione poste a fondamento dell’eccezione.
Sul secondo motivo, la Corte ha dichiarato inammissibili i profili fondati su un preteso diritto di disporre di tutti gli attivi del gruppo e sulla dedotta incoerenza con il piano del 2021, trattandosi di argomenti nuovi non prospettati in primo grado. Ha poi ritenuto infondate o inefficaci le altre censure, osservando in particolare che il riferimento del Tribunale alla giurisprudenza Trasta Komercbanka non era decisivo ai fini della soluzione e che la lettura dell’ordinanza impugnata proposta dalla ricorrente era erronea.
Decisione e dispositivo
La Corte ha respinto integralmente l’appello e ha condannato Sberbank of Russia a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dalla Commissione e dal SRB. La pronuncia conferma un orientamento rigoroso in tema di intervento nel processo UE: il requisito dell’interesse deve essere concreto, diretto e giuridicamente qualificato, non potendo basarsi sul solo ruolo economico o societario all’interno di un gruppo.
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