Corte di giustizia, Sentenza C-90/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 marzo 2024. — «Gjensidige» ADB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 45 – Diniego del riconoscimento di una decisione – Articolo 71 – Relazione di tale regolamento con le convenzioni relative a una materia particolare – Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) – Articolo 31, paragrafo 3 – Litispendenza – Accordo attributivo di competenza – Nozione di “ordine pubblico”. — Causa C-90/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che, nel sistema del regolamento Bruxelles I bis, il riconoscimento delle decisioni è la regola e i motivi di diniego sono tassativi. Una decisione resa da un giudice di uno Stato membro non può essere rifiutata solo perché quel giudice ha disatteso una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto di trasporto internazionale. Né l’ordine pubblico né il motivo relativo alle competenze esclusive possono essere usati per estendere il controllo del giudice dello Stato richiesto alla violazione dell’articolo 25 del regolamento.
Riconoscimento di una decisione resa in violazione di una clausola attributiva di competenza in un contratto di trasporto internazionale soggetto alla CMR: limiti del diniego ex regolamento Bruxelles I bis.
La questione giuridica
Se, in presenza di un contratto di trasporto internazionale rientrante sia nella CMR sia nel regolamento n. 1215/2012, un giudice dello Stato membro richiesto possa negare il riconoscimento di una decisione di altro Stato membro perché quest’ultimo si è dichiarato competente nonostante una clausola attributiva di competenza a favore di un diverso Stato membro; in particolare, se ciò possa derivare dall’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), o lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012, ovvero dalla nozione di ordine pubblico.
Principio di diritto
Il regolamento n. 1215/2012 non consente di negare il riconoscimento di una decisione di un altro Stato membro solo perché il giudice d’origine si è dichiarato competente in violazione di una clausola attributiva di competenza ex articolo 25: l’ordine pubblico di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), non può essere invocato per sindacare le norme sulla competenza, e il motivo di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), è limitato alle sole competenze esclusive della sezione 6 del capo II, non estendendosi alla proroga di competenza della sezione 7.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 29 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 31 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 36 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 45 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 71 del regolamento (UE) n. 1215/2012
- Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)
- Articolo 31 CMR
- Articolo 41 CMR
- Articolo 23, paragrafo 3, CMR
Riconoscimento di una decisione resa in violazione di una clausola attributiva di competenza in un contratto di trasporto internazionale
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos Aukščiausiasis Teismas in una controversia tra una compagnia di assicurazione e una società di trasporto, insorta dopo il furto parziale di merce durante un trasporto internazionale regolato dalla CMR. La questione centrale è se, in caso di conflitto tra CMR e regolamento n. 1215/2012, il giudice dello Stato richiesto possa rifiutare il riconoscimento di una decisione resa da un giudice di un altro Stato membro che abbia ignorato una clausola attributiva di competenza.
Fatti e procedimento principale
La ACC Distribution aveva affidato a Rhenus Logistics un trasporto di materiale informatico dai Paesi Bassi alla Lituania. A seguito del furto di parte della merce, Gjensidige, assicuratrice della destinataria, aveva indennizzato ACC Distribution per euro 205.108,89. Parallelamente:
- Rhenus Logistics aveva promosso nei Paesi Bassi un’azione per l’accertamento della limitazione della propria responsabilità;
- ACC Distribution e Gjensidige avevano eccepito l’incompetenza del giudice o chiesto la sospensione, invocando una clausola che attribuiva la competenza ai giudici lituani;
- il giudice olandese aveva respinto l’eccezione, ritenendo la clausola nulla ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, CMR;
- successivamente, Gjensidige aveva agito in Lituania in regresso contro Rhenus Logistics.
Il tribunale lituano aveva inizialmente sospeso il procedimento in attesa della decisione olandese; quest’ultima, divenuta definitiva, aveva limitato la responsabilità del vettore ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, CMR. Il giudice lituano aveva poi respinto la domanda di regresso ritenendo vincolante la cosa giudicata della decisione olandese. La Corte suprema lituana ha quindi chiesto chiarimenti alla Corte di giustizia.
Normativa rilevante
La Corte richiama soprattutto:
- il regolamento (UE) n. 1215/2012, in particolare gli articoli 25, 29, 31, 36, 45 e 71;
- la CMR, in particolare gli articoli 31 e 41.
Rilevanti sono anche i considerando 3, 4, 21, 22, 30 e 34 del regolamento, che sottolineano il riconoscimento reciproco, la riduzione dei procedimenti paralleli, la tutela degli accordi di scelta del foro e la tassatività dei motivi di diniego.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se l’articolo 71 del regolamento n. 1215/2012 consenta l’applicazione dell’articolo 31 CMR anche quando esiste una clausola attributiva di competenza;
- se l’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), possa essere interpretato estensivamente fino a includere la sezione 7 del capo II, e quindi l’articolo 25;
- se la nozione di ordine pubblico possa coprire il caso in cui l’applicazione della CMR porti a disapplicare la clausola di foro e la clausola sulla legge applicabile.
Ragionamento della Corte: rapporto tra CMR e regolamento n. 1215/2012
La Corte osserva anzitutto che, quando una controversia rientra nell’ambito di una convenzione speciale come la CMR, l’articolo 71 del regolamento n. 1215/2012 prevede che tale convenzione resti applicabile, in quanto strumento speciale rispetto al regolamento. Tuttavia, ciò non significa che la convenzione possa pregiudicare i principi fondamentali della cooperazione giudiziaria nell’Unione, come la libera circolazione delle decisioni, la prevedibilità del foro, la certezza del diritto e la reciproca fiducia tra giudici.
Nel caso concreto, però, la Corte precisa che il problema non è valutare se il giudice olandese avesse correttamente applicato la propria competenza, bensì stabilire se il giudice lituano possa rifiutare il riconoscimento di quella decisione. Tale questione va esaminata alla luce del regolamento n. 1215/2012, poiché è quest’ultimo a disciplinare in via specifica il diniego di riconoscimento mediante l’articolo 45.
Ragionamento della Corte: ordine pubblico
Quanto all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), la Corte ricorda che la clausola di ordine pubblico deve essere interpretata restrittivamente. Essa non consente al giudice dello Stato richiesto di riesaminare le valutazioni di diritto o di fatto del giudice d’origine, né di opporre come ordine pubblico la sola divergenza tra la norma applicata dal giudice d’origine e quella che avrebbe applicato il giudice richiesto.
Inoltre, l’articolo 45, paragrafo 3, seconda frase, esclude espressamente che i motivi di ordine pubblico possano essere invocati per contestare le norme in materia di competenza. Di conseguenza, il fatto che il giudice d’origine abbia accertato la propria competenza nonostante una clausola attributiva non integra, di per sé, un motivo di rifiuto fondato sull’ordine pubblico.
La Corte esclude anche che la mancata applicazione della clausola di foro e la conseguente possibile applicazione di una legge diversa possano, da sole, costituire una violazione manifesta di un principio fondamentale tale da giustificare il diniego di riconoscimento.
Ragionamento della Corte: competenze esclusive e clausole di scelta del foro
Quanto all’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), la Corte evidenzia che esso consente il diniego solo se la decisione è in contrasto con la sezione 6 del capo II del regolamento, ossia con il sistema delle competenze esclusive di cui all’articolo 24. La formulazione è chiara e non può essere estesa, senza forzatura contra legem, alla sezione 7 del capo II, che disciplina la proroga di competenza e gli accordi di scelta del foro ex articolo 25.
La Corte sottolinea che il legislatore dell’Unione, pur avendo rafforzato la tutela degli accordi di scelta del foro, ha scelto di non includere la violazione dell’articolo 25 tra i motivi tassativi di diniego del riconoscimento. Il sistema del regolamento resta quindi quello del riconoscimento reciproco come regola generale, con eccezioni limitate e tipizzate.
Decisione
La Corte risponde alla seconda e alla terza questione affermando che l’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), e lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012 non consente a un giudice di uno Stato membro di negare il riconoscimento di una decisione di un altro Stato membro solo perché il giudice d’origine ha dichiarato la propria competenza in violazione di una clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto ai sensi dell’articolo 25 del regolamento.
Di conseguenza, non occorreva rispondere alla prima questione. La Corte ribadisce così che la violazione di una clausola di foro non è, di per sé, un motivo autonomo di diniego del riconoscimento nel sistema del regolamento Bruxelles I bis.
Principi affermati per la pratica
Per avvocati e operatori economici, la pronuncia chiarisce che:
- la clausola attributiva di competenza può essere tutelata nella fase di prevenzione del conflitto di giurisdizione, ma non apre automaticamente un ulteriore motivo di non riconoscimento della sentenza resa in violazione di essa;
- il giudice dello Stato richiesto non può usare l’ordine pubblico per correggere un preteso errore di competenza del giudice d’origine;
- i motivi di diniego dell’articolo 45 sono tassativi e non possono essere ampliati in via interpretativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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