Corte di giustizia, Sentenza C-714/22
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 marzo 2024. — S.R.G. contro Profi Credit Bulgaria EOOD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Contratti di credito al consumo – Direttiva 2008/48/CE – Articolo 3, lettera g), articolo 10, paragrafo 2, lettera g), e articolo 23 – Costo totale del credito per il consumatore – Assenza di indicazione dei relativi costi – Sanzione – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 2, articolo 6, paragrafo 1, articolo 7, paragrafo 1 – Punto 1, lettera o), dell’allegato della direttiva 93/13/CEE – Servizi accessori a un contratto di credito – Clausole che attribuiscono a un consumatore che acquista tali servizi una priorità nell’esame della sua richiesta di credito e nella messa a disposizione della somma presa in prestito nonché la possibilità di dilazionare o di riorganizzare le rate mensili del credito dietro pagamento di costi supplementari. — Causa C-714/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che i costi dei servizi accessori a un contratto di credito al consumo devono essere considerati parte del costo totale del credito e del TAEG se tali servizi sono sostanzialmente necessari per ottenere il finanziamento o servono a mascherarne il costo reale. Conferma inoltre che una sanzione nazionale che privi il creditore di interessi e spese in caso di TAEG incompleto non è di per sé contraria al diritto UE. Sul versante della direttiva 93/13, le clausole relative a tali servizi non rientrano normalmente nell’oggetto principale del contratto e possono essere abusive se i costi risultano sproporzionati. Infine, il diritto UE osta a regole sulle spese processuali che disincentivino il consumatore dall’agire quando la quantificazione della restituzione sia eccessivamente difficile.
Credito al consumo: inclusione dei costi di servizi accessori nel TAEG, proporzionalità della sanzione nazionale per TAEG inesatto, e controllo di abusività di clausole su servizi accessori e spese processuali.
La questione giuridica
Se i costi di servizi accessori collegati a un contratto di credito al consumo debbano essere inclusi nel costo totale del credito e nel TAEG; se l’indicazione inesatta del TAEG possa equivalere alla sua mancata indicazione con applicazione delle sanzioni nazionali; se clausole su servizi accessori rientrino nell’oggetto principale del contratto o possano essere abusive; e se il diritto UE osti a regole nazionali sulle spese processuali che gravano sul consumatore in caso di accoglimento solo parziale della domanda di restituzione.
Principio di diritto
I costi dei servizi accessori a un credito al consumo devono essere inclusi nel costo totale del credito e nel TAEG quando l’acquisto di tali servizi è obbligatorio per ottenere il credito oppure quando la loro struttura contrattuale serve a dissimulare il costo reale del finanziamento. Se il TAEG indicato nel contratto non comprende tutti i costi rilevanti, il diritto UE non osta a che il diritto nazionale sanzioni il contratto con la perdita di interessi e spese, purché la sanzione sia efficace, proporzionata e dissuasiva. Le clausole relative a servizi accessori che non definiscono le prestazioni essenziali del contratto non sono, in linea di principio, sottratte al controllo di abusività; possono essere abusive, soprattutto se i costi sono manifestamente sproporzionati. Inoltre, una disciplina nazionale sulle spese processuali è incompatibile con la direttiva 93/13 quando, in caso di accoglimento solo parziale della restituzione dovuta dopo l’accertamento dell’abusività, fa gravare sul consumatore parte delle spese per ragioni che rendono praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare il proprio diritto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 4, paragrafi 1 e 2, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Punto 1, lettera o), allegato direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 2008/48/CE
- Articolo 3, lettera g), direttiva 2008/48/CE
- Articolo 3, lettera i), direttiva 2008/48/CE
- Articolo 10, paragrafo 2, lettera g), direttiva 2008/48/CE
- Articolo 19, paragrafo 2, direttiva 2008/48/CE
- Articolo 22, paragrafi 3 e 4, direttiva 2008/48/CE
- Articolo 23, direttiva 2008/48/CE
Credito al consumo, servizi accessori e clausole abusive
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) in una controversia tra una consumatrice bulgara e un istituto di credito. Il giudizio verte su un contratto di credito al consumo e sui costi di due servizi accessori denominati "Fast" e "Flexi", nonché sulle conseguenze dell’eventuale mancata corretta indicazione del TAEG e sul controllo di abusività delle relative clausole.
Fatti e procedimento principale
Nel 2019 le parti avevano concluso un contratto di credito di BGN 5000, con interesse annuo del 41% e TAEG del 49,02%. Il contratto prevedeva anche servizi accessori acquistabili dal consumatore: il servizio "Fast", che dava priorità nell’esame della domanda e nella messa a disposizione del denaro entro 24 ore, e il servizio "Flexi", che consentiva, a determinate condizioni, di dilazionare o riorganizzare il pagamento delle rate mensili. La consumatrice aveva acquistato entrambi i servizi, con un costo complessivo di BGN 3750, portando l’importo totale da rimborsare a BGN 12515,02.
La consumatrice contestava la validità delle clausole relative agli interessi e ai servizi accessori, sostenendo che tali costi avrebbero dovuto essere inclusi nel TAEG e che, per effetto della disciplina bulgara, l’eventuale indicazione inesatta del TAEG comportasse la nullità del contratto e la debenza del solo capitale. Il giudice bulgaro ha quindi chiesto chiarimenti sull’interpretazione della direttiva 2008/48/CE e della direttiva 93/13/CEE.
Normativa UE richiamata
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2008/48/CE, in specie gli articoli 3, lettere g) e i), 10, paragrafo 2, lettera g), 19, paragrafo 2, 22 e 23;
- la direttiva 93/13/CEE, in particolare gli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafi 1 e 2, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, oltre al punto 1, lettera o), dell’allegato;
- l’articolo 267 TFUE come base del rinvio pregiudiziale.
Prima questione: inclusione dei servizi accessori nel costo totale del credito e nel TAEG
La Corte ricorda che la nozione di "costo totale del credito per il consumatore" è ampia e comprende tutti i costi che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza. Include anche i costi di servizi accessori connessi al credito quando la conclusione del contratto relativo al servizio è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.
Applicando tali criteri, la Corte afferma che spetta al giudice nazionale verificare se i servizi in questione fossero, in concreto, una condizione per ottenere il credito oppure una costruzione contrattuale destinata a dissimulare il costo reale del finanziamento. Non basta che i servizi fossero formalmente opzionali o che i costi fossero indicati separatamente nel piano di ammortamento. Se invece l’acquisto era sostanzialmente obbligatorio o la struttura contrattuale mirava a eludere i limiti sul TAEG previsti dal diritto nazionale, i relativi costi devono essere inclusi nel costo totale del credito e, di conseguenza, nel TAEG.
Seconda e terza questione: TAEG inesatto e sanzione della nullità
La Corte osserva che l’articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48 impone l’indicazione chiara e concisa del TAEG nel contratto, e che tale indicazione è essenziale perché consente al consumatore di valutare la portata del proprio impegno. L’articolo 23 consente agli Stati membri di prevedere sanzioni, purché esse siano efficaci, proporzionate e dissuasive.
Su tale base, la Corte considera che un TAEG indicato in modo da non riflettere tutti i costi dovuti può essere equiparato, sotto il profilo della gravità della violazione, alla mancata indicazione del TAEG. Pertanto, il diritto UE non osta a una norma nazionale che, in tale ipotesi, consideri il contratto esente da interessi e spese, con conseguente obbligo per il consumatore di restituire soltanto il capitale prestato. La sanzione è ritenuta compatibile con l’articolo 23 perché idonea a garantire un reale effetto dissuasivo e proporzionato.
Quarta questione: oggetto principale del contratto e controllo di abusività
La Corte ribadisce che l’eccezione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretata restrittivamente. Le clausole che definiscono l’oggetto principale del contratto sono quelle che individuano le prestazioni essenziali: nel contratto di credito, la messa a disposizione della somma da parte del creditore e il rimborso della stessa, di regola con gli interessi.
Le clausole relative ai servizi accessori qui in esame, che attribuiscono priorità nell’erogazione del prestito o la possibilità di dilazionare o ridurre le rate, non definiscono in linea di principio l’essenza del rapporto contrattuale. Il fatto che i costi di tali servizi possano incidere sul costo totale del credito non li rende automaticamente parte dell’oggetto principale del contratto. Di conseguenza, tali clausole restano soggette al controllo di abusività, salvo che il giudice nazionale, caso per caso, accerti diversamente.
Quinta questione: clausola su dilazione/riorganizzazione delle rate e possibile abusività
Quanto al punto 1, lettera o), dell’allegato della direttiva 93/13, la Corte precisa che tale disposizione riguarda clausole che obbligano il consumatore ad adempiere i propri obblighi anche in caso di inadempimento del professionista. Non si applica, quindi, in modo diretto a una clausola che offra al consumatore la possibilità di dilazionare o riorganizzare le rate dietro pagamento di un costo aggiuntivo.
Ciò non esclude, però, che una simile clausola possa essere abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, se non è stata oggetto di negoziazione individuale e provoca, in contrasto con la buona fede, un significativo squilibrio a danno del consumatore. Nella valutazione rilevano, tra l’altro, la trasparenza della clausola, il margine di discrezionalità del creditore e la proporzione tra il costo del servizio e l’importo del prestito. La Corte indica espressamente che costi manifestamente sproporzionati possono fondare il carattere abusivo.
Sesta questione: spese processuali e principio di effettività
La Corte ricorda che la ripartizione delle spese processuali rientra nell’autonomia procedurale degli Stati membri, ma deve rispettare i principi di equivalenza ed effettività. Il sistema di spese non può dissuadere il consumatore dall’esercitare il diritto, conferito dalla direttiva 93/13, di far accertare l’abusività di una clausola e di escluderne l’applicazione.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte distingue il caso in cui la domanda di restituzione sia solo parzialmente accolta perché la quantificazione fosse praticamente impossibile o eccessivamente difficile. In tale ipotesi, un regime che imponga al consumatore una parte delle spese processuali è idoneo a scoraggiare l’azione di tutela e viola la direttiva 93/13, letta alla luce del principio di effettività. Restano invece possibili, in astratto, ipotesi diverse, ad esempio di mala fede del consumatore, che però non ricorrono automaticamente.
Dispositivo
La Corte risponde in sintesi che:
- i costi dei servizi accessori possono entrare nel costo totale del credito e nel TAEG se sono sostanzialmente obbligatori o dissimulano il costo reale del prestito;
- una sanzione nazionale che priva il creditore di interessi e spese in caso di TAEG incompleto non è vietata dal diritto UE;
- le clausole sui servizi accessori non sono, di regola, escluse dal controllo di abusività come parte dell’oggetto principale;
- tali clausole possono essere abusive se i costi sono manifestamente sproporzionati;
- il diritto UE osta a regole sulle spese processuali che, in caso di restituzione solo parziale per difficoltà di quantificazione, disincentivino il consumatore dall’agire.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del credito, la pronuncia conferma che la qualificazione formale di un servizio come "opzionale" non basta se, nella sostanza, esso serve a far emergere costi che dovrebbero stare nel TAEG. Per i difensori dei consumatori, la decisione rafforza sia il controllo sul perimetro del TAEG sia la possibilità di contestare costi accessori sproporzionati. Sul piano processuale, la Corte tutela l’effettività delle azioni di rimborso, limitando i meccanismi di riparto delle spese che potrebbero scoraggiare il contenzioso consumeristico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 21 mar 2024Corte di giustizia, Sentenza C-10/22
- Sentenza · 21 mar 2024Corte di giustizia, Sentenza C-61/22
- Sentenza · 21 mar 2024Corte di giustizia, Sentenza C-90/22
- Sentenza · 21 mar 2024Corte di giustizia, Sentenza C-606/22
- Sentenza · 21 mar 2024Corte di giustizia, Sentenza C-671/22
- Sentenza · 21 mar 2024Corte di giustizia, Sentenza C-703/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →